Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 12/03/2020), n.7026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 5733-2019 proposto da:

GIORDANO FABRIZIO, difensore di I.A.A.,

C.P., V.D.A., V.A.;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza n. 25737/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. Con ordinanza 30 ottobre 2017, n. 25737, questa Corte rigettava il ricorso proposto dal Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 27 gennaio 2016 che aveva accolto l’opposizione – proposta da J.A.A., C.P., V.A. e V.D.A. – e condannava il Ministero al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, che liquidava in Euro 800 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

2. Con il ricorso in atti l’avvocato Fabrizio Giordano, difensore dei controricorrenti J.A.A., C.P., V.A. e V.D.A., chiede che sia corretto l’errore materiale contenuto nell’ordinanza che, nel disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le medesime in suo favore, come chiesto nel controricorso.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è appunto costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, d’altro canto, “oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (così Cass. 12437/2017).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza impugnata, nel senso che le spese processuali come liquidate sono distratte in favore dell’avv. Fabrizio Giordano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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