Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 12/03/2019

Cassazione civile sez. II, 12/03/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 12/03/2019), n.7026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – est. rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Prefettura di Ferrara, in persona del Prefetto, e Ministero

dell’Interno, in persona del Ministro, elettivamente domiciliati

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi

n. 12, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 700 del Tribunale di Ferrara, depositata il 5.

6. 2014;

udita la relazione del consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi

nella camera di consiglio del 7 marzo 2013;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.G. impugnò dinanzi al giudice di pace di Comacchio l’ordinanza del Prefetto di Ferrara del 9. 8. 2012, notificata in data 11. 1. 2013, che, ai sensi dell’art. 219 C.d.S., gli revocava la patente di guida per la violazione, accertata in data (OMISSIS), dell’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. a), lamentando che il provvedimento di revoca era stato adottato o comunque notificato oltre il termine di 15 giorni di cui agli artt. 218 e 219 C.d.S., o comunque oltre il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2.

L’opposizione fu respinta dal giudice di primo grado ed accolta dal Tribunale di Ferrara, davanti a cui il V. aveva proposto appello, che con sentenza n. 700 del 5.6.2014 revocò l’ordinanza prefettizia. Il Tribunale motivò la sua decisione rilevando che la legge non prevede un termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente di guida, ma che poichè il momento in cui tale notifica è effettuata incide sul diritto dell’interessato ad ottenere una nuova abilitazione alla guida, che può per legge conseguire solo dopo che siano trascorsi due anni dalla definitività del provvedimento di revoca, “non è pensabile che la PA possa emettere un provvedimento e non notificarlo, a sua discrezione, facendo da tale omessa notifica conseguire effetti negativi per la situazione giuridica del cittadino”, richiamando a sostegno di tale conclusione l’arresto della Corte di Cassazione n. 10666 del 2006, che ha ritenuto che la notificazione dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, che ai sensi dell’art. 218 C.d.S., comma 2 deve essere eseguita immediatamente “dopo la sua adozione, sia sottoposta al rispetto del termine stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2. Revocò quindi l’ordinanza opposta, per la ragione che essa era stata notificata soltanto l’11.1.2013, dopo cinque mesi dalla sua emissione.

Con ricorso notificato il 27.11.2014 la Prefettura di Ferrara ed il Ministero dell’Interno chiedono la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso, trattato dalla Sezione sesta di questa Corte, con ordinanza del 23.7.2018, è stato rimesso per la decisione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, atteso che l’art. 219 C.d.S., comma 1, attribuisce esclusivamente al Prefetto il potere di emettere sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il suddetto organo è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato quando si controverta di revoca della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 120 C.d.S., comma 1, (in questo senso, sia pure con riferimento alle controversie in materia di sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218 stesso codice: Cass. n. 10666 del 2006; Cass. n. 16990 del 2004).

Il primo motivo di ricorso, che denunzia vizio di ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, censura la sentenza impugnata per avere accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle esposte dal ricorrente, che aveva lamentato che la notifica dello stesso fosse intervenuta oltre il termine di cui all’art. 218 C.d.S. ovvero di quello previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2, motivi che il Tribunale ha espressamente disatteso, giungendo tuttavia alla conclusione accolta ritenendo che fosse stata violata una diversa norma di legge, ossia quella che sancendo una durata biennale degli effetti preclusivi del provvedimento di revoca della patente, sancirebbe la illegittimità del provvedimento ove notificato oltre un termine ” ragionevole dalla data della sua emissione o comunque dalla contestazione dell’infrazione.

In motivo non è fondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudicante ha ritenuto di annullare l’ordinanza ingiunzione opposta per la ragione che essa era stata notificata tardivamente, reputando che tale ritardo, allungando i tempi necessari per consentire all’interessato di ottenere una nuova patente, pregiudicasse il suo diritto a conseguire un nuovo titolo abilitativo.

Ciò precisato, il vizio denunziato non sussiste atteso che, come risulta dalla decisione impugnata e come riferito dallo stesso ricorso, l’opponente aveva contestato la legittimità dell’ordinanza per contrasto con gli artt. 218 e 219 C.d.S.proprio sotto il profilo che essa fosse stata notificata tardivamente. Vi è quindi corrispondenza tra il motivo dedotto dal ricorrente a sostegno dell’opposizione e la ragione accolta dalla sentenza impugnata, coincidendo entrambi con la ritenuta tardività della notifica del provvedimento, meritando solo aggiungere che il vizio di extrapetizione non è riscontrabile laddove il giudice dell’opposizione a sanzione accerti il vizio di illegittimità denunziato sulla base di una interpretazione della norma diversa da quella offerta dal ricorrente ovvero, come in questo caso, dallo stesso non formulata.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 219 C.d.S., assumendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto causa di nullità del provvedimento impugnato il ritardo con cui era stato notificato, in ragione degli effetti negativi di esso sul diritto dell’interessato a conseguire una nuova patente di guida, rilevando in contrario che, in mancanza di un termine perentorio stabilito dalla legge per l’emissione e la notifica del provvedimento di revoca, l’eventuale ritardo intercorso tra l’emissione della sanzione e la sua notifica potrebbe al più esaurire i suoi effetti nel riconoscere all’interessato la possibilità di chiedere anticipatamente il nuovo titolo abilitativo, ma non può comportare, in mancanza di prescrizioni in tal senso, la nullità della sanzione.

Il mezzo è fondato.

Il Tribunale di Ferrara ha revocato l’ordinanza opposta sulla base del rilievo che la notifica della stessa fosse tardiva in quanto, pur non prevedendo la legge un termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente di guida, la notifica deve essere fatta in un termine ragionevole”, tenuto conto che all’opponente la patente di guida era stata ritirata all’atto di contestazione della violazione, sicchè egli era rimasto per circa sette mesi privo della stessa senza avere un provvedimento formale da poter contestare, e considerato altresì che tale ritardo aveva pregiudicato il suo diritto ad ottenere una nuova abilitazione alla guida, conseguibile ai sensi dell’art. 219 C.d.S., comma 3 bis, solo dopo che siano trascorsi due anni dalla definitività del provvedimento di revoca.

Il ragionamento così svolto non appare condivisibile in quanto sovrappone e confonde due misure amministrative diverse, quella del ritiro della patente ad opera dell’agente che accerta la violazione, previsto e disciplinato dall’art. 216 C.d.S., che ha natura cautelare, in quanto volto ad evitare il ripetersi di violazioni da parte di colui che è ritenuto responsabile di infrazioni particolarmente gravi e pericolose per l’incolumità altrui, e quella della sanzione accessoria della revoca della patente, che ha natura propria di sanzione, prevista dal successivo art. 219. Si tratta invece di provvedimenti diversi ed autonomamente impugnabili, la cui successione di ordine temporale non può portare ad una indistinta unificazione dei loro effetti con riferimento al provvedimento di revoca. La premessa del giudice a quo, secondo cui la notifica oltre cinque mesi dell’ordinanza di revoca pregiudicava la situazione dell’opponente in quanto già privato della patente non appare quindi corretta, atteso che tale effetto era direttamente riconducibile all’autonoma misura del ritiro del titolo da parte dell’agente accertatore, mentre, una volta tenuti distinti i due atti, cioè una volta svincolati gli effetti della revoca da quelli della misura del ritiro, è evidente che la notifica dell’ordinanza di revoca, effettuata dopo cinque mesi dalla sua adozione, non pregiudicava il diritto dell’interessato a contestare l’atto di ritiro eseguito ai sensi dell’art. 216, citato, nè alcun altro diritto concreto, non essendo configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente, per il cui adempimento la legge infatti non prevede alcun termine. In altre parole il pregiudizio dedotto dalla sentenza impugnata a sostegno della illegittimità del provvedimento di revoca derivava, sulla base delle stesse argomentazioni accolte dal Tribunale, dal provvedimento di ritiro immediato della patente, a cui evidentemente non era seguita nel frattempo la sua restituzione, non già dal tempo trascorso per la notifica dell’ordinanza impugnata.

Il motivo va pertanto accolto e la sentenza cassata. Sussistendone i presupposti, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e l’opposizione rigettata.

Si rinvengono giusti motivi, in ragione degli alterni esiti dei giudizi di merito e della obiettiva difficoltà della questione controversa, per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta da V.G.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2019

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