Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 03/03/2022), n.7026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17760-2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CRATI 20,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MUZZIOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DE FALCO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ALBERICI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1102/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 265, pubblicata in data 8 ottobre 2014, il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda proposta da C.S., condannò, con compensazione delle spese, la Società Cattolica di Assicurazioni e G.R. al risarcimento dei danni – liquidati in Euro 40.886,00 a titolo di danno non patrimoniale e in Euro 530,43, a titolo di danno patrimoniale – riportati dall’attrice nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), in località (OMISSIS). Nella circostanza, la C., mentre percorreva la strada statale (OMISSIS), alla guida del motociclo (OMISSIS) tg. (OMISSIS), di proprietà di Poste Italiane S.p.a., ed era impegnata in una manovra di svolta a sinistra in (OMISSIS), era stata investita, subendo lesioni personali, dall’auto (OMISSIS) tg. (OMISSIS), di proprietà e condotta dalla G., che percorreva (OMISSIS) in senso inverso.

La sentenza di primo grado venne impugnata dalla C. che chiese, in parziale riforma della decisione impugnata, la condanna delle controparti all’ulteriore somma di Euro 27.204,00 e al rimborso integrale delle spese.

Si costituì la già indicata società assicuratrice, che chiese il rigetto del gravame della C. e propose, a sua volta, appello incidentale volto al rigetto della domanda attorea o, in subordine, al riconoscimento del concorso di colpa della C. nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione del risarcimento e con condanna dell’appellante principale alla restituzione di quanto riscosso in virtù dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale.

G.R. rimase contumace.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1102/2020, pubblicata il 12 febbraio 2002, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò la corresponsabilità ex art. 2054 c.c., cpv, della C. e della G. nel sinistro in questione e liquidò il risarcimento del danno dovuto dalle convenute in favore della C. in Euro 45.801,69; condannò la C. alla restituzione in favore della società assicuratrice della somma di Euro 2.275,02, oltre interessi al saggio legale dal 25 marzo 2015; compensò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito nella misura di un terzo e condannò Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. e G.R. al pagamento, in favore della C., dei restanti due terzi.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. con controricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sotto il profilo dell’errata motivazione sulle essenziali questioni di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5), su cui si basa l’intero giudizio e conseguente errato esercizio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.”.

La parte ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che “se la Corte di Appello avesse correttamente valutato le gravi violazioni al C.d.S. commesse dalla G. ed avesse correttamente interpretato la scansione logica dei fatti e la relativa argomentazione giuridica degli stessi, sarebbe necessariamente giunta ad escludere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2054 c.c., comma 2”. In particolare sostiene che, confidando nel pieno rispetto da parte di tutti delle norme del C.d.S., nel momento in cui aveva usufruito della cd. precedenza di cortesia, non aveva ragione di ritenere che una o più vetture “vincolate dall’incolonnamento” potessero vantare l’identico diritto di precedenza vantato dal conducente dell’auto posta al vertice dell’incolonnamento che a tale precedenza aveva rinunciato né che la G. ponesse in essere una condotta di guida così spericolata. Assume la ricorrente che la G. aveva, infatti, superato a destra non solo il veicolo che aveva concesso la precedenza ma anche altri, procedendo a forte velocità per svoltare non in (OMISSIS) ma nella successiva Via della Fonderia. Tale manovra di sorpasso e la forte velocità tenuta dalla G., ad avviso della C., oltre ad essere le cause esclusive del sinistro, avevano costituito una potenziale situazione di pericolo anche per gli altri automobilisti incolonnati e dei loro trasportati, che avrebbero potuto aprire le portiere e uscire dai veicoli.

1.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero nella specie, la Corte di merito pur richiamando impropriamente la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ha, in realtà, proceduto ad un accertamento in concreto della pari corresponsabilità delle conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro di cui si discute in causa, del quale ha ricostruito la dinamica ed ha, per l’appunto, pure precisamente determinato in pari misura l’incidenza causale riferibile alla equivalente condotta colposa di entrambe le conducenti in relazione al medesimo sinistro.

Infatti, tenuto conto delle risultanze in atti, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto “la pari colpa per gravità e incidenza causale delle due conducenti dovendosi osservare che mentre la C. avrebbe dovuto ispezionare accuratamente che non provenissero in senso contrario veicoli favoriti dal diritto di precedenza, la G. ha effettuato, come emerge anche dai rilievi eseguiti dalla polizia municipale, una manovra di superamento a destra dei veicoli fermi all’intersezione a velocità sicuramente non moderata alla luce delle tracce di frenata lasciate sull’asfalto e dei danni alla carrozzeria del suo autoveicolo e del motoveicolo della C.”.

Risulta, quindi, che la Corte ha tenuto conto delle circostanze fattuali evidenziate dalla ricorrente, pur avendone tratto conclusioni diverse da quelle dalla medesima sperate e volte alla declaratoria di esclusiva responsabilità della G..

Per mera completezza si evidenzia, peraltro, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia – non è esentato dall’obbligo di usare la dovuta attenzione, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada.

Va pure evidenziato che l’unico motivo proposto tende pure, inammissibilmente, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476), ribadendosi pure, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza al riguardo, che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato – come nella specie, v. sentenza impugnata p. 3 – da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass., ord., 5/06/2018, n. 14358).

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Tenuto conto dell’esito alterno della causa nel giudizio di merito, ben possono essere compensate per intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti costituite in questa sede le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA