Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7025 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20654-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MIC SRL in liquidazione giudiziale;

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA dell’8.5.07, depositata il 06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Mica s.r.l. in liquidazione (che non risulta costituita). La notifica del ricorso risulta omessa per intervenuto trasferimento del destinatario.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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