Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7025 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23496/2019 proposto da:

F.N.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

AVERNI, rappresentato e difeso dall’avvocato AUGUSTO SEBASTIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2789/2019 del TRIBUNALE di

LECCE, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.N.G.R., cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver abbandonato il proprio Paese per il timore di danno grave connesso al proprio orientamento omosessuale.

Con Decreto n. 2789/19 del 19.6.2019 rigettava la domanda, ritenendo che la narrazione del richiedente fosse vaga, non persuasiva e in contraddizione interna, visto che questi aveva ammesso di avere una moglie e di aver avuto due figlie, di cui una in vita. Escludeva, inoltre, che la zona di provenienza del chiedente fosse interessata da una situazione di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale rilevava l’assenza di fattori soggettivi di vulnerabilità e la non compromissione, in caso di rientro, degli standard minimi per un’esistenza dignitosa, atteso che il richiedente aveva dichiarato di aver svolto attività lavorativa nel suo Paese.

Avverso tale pronuncia il richiedente propone ricorso, affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 131,134 e 156 c.p.c. e art. 111 Cost., in quanto il decreto impugnato difetterebbe di una motivazione sufficiente, logica e ordinata, tale da rendere intelligibili le ragioni del decisum.

L 1. – Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè (citato un unico precedente del lontano 1947) non si confronta con la recente e pur nota giurisprudenza di questa Corte.

In base alla quale la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. n. 8053/14 e successive conformi).

E poichè parte ricorrente non indica in quali punti e non chiarisce in qual modo la motivazione del provvedimento impugnato si rivelerebbe apparente o ad ogni modo non comprensibile, la censura non assolve l’onere di specificità insito nella prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2. – Il secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2, 3 e art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 Direttiva 2013/31/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. G), artt. 5 e 14 e art. 15 Direttiva 2011/95/UE, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Parte ricorrente lamenta che, ai fini sia della protezione internazionale sia di quella umanitaria, il Tribunale, pur ritenendo che il richiedente fosse stato vago nella sua narrazione, non ne abbia disposto una nuova audizione e non ne abbia valutato le affermazioni a stregua della situazione individuale e delle circostanze personali di lui. Lamenta, inoltre, il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di cooperazione istruttoria, che avrebbe fatto emergere, invece, la grave violazione dei diritti umani perpetrata in Camerun, così come ritenuta in altra occasione dallo stesso Tribunale leccese.

2. – Anche tale motivo non ha pregio.

In disparte la commistione sotto un’unica doglianza di profili diversi (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), va osservato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (n. 21584/20).

Nella specie, nè dal ricorso per cassazione nè dal decreto impugnato emerge che col ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale il richiedente abbia allegato fatti nuovi, come tali necessitanti d’una diversa ed autonoma illustrazione.

Il Tribunale ha respinto la domanda di protezione internazionale non solo e non tanto perchè basata su di un’allegazione in fatto vaga e non circostanziata, ma anche e

soprattutto per l’incoerenza interna del narrato, lì dove ha evidenziato che il richiedente, pur avendo avuto moglie e due figlie (di cui una deceduta), avesse giustificato la propria omosessualità col solo menzionare l’inclinazione da piccolo a giocare con le bambine e una generica visione di sè al femminile, sicchè la reiezione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non è dipesa da un deficit di allegazione, ma da un’intrinseca non credibilità delle dichiarazioni rese.

Infine, quanto al lamentato difetto di cooperazione istruttoria, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicchè qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (n. 16925/20). Ne deriva che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (n. 24575/20).

3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

4. – Nulla per le spese, poichè il controricorso del Ministero, privo di elementi di riferimento alla fattispecie diversi dalla mera indicazione del nominativo del ricorrente, risulta del tutto generico e, dunque, non corrispondente ai requisiti di cui all’art. 370 c.p.c..

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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