Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7025 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 12/03/2020), n.7025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18265-2018 proposto da:
M.G., in proprio e quale socio accomandatario legale
rappresentante pro tempore della società HAND MADE di
G.M. & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO,
13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ILARIA BAGNOLI;
– ricorrente –
contro
AUTOSCANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO MAGLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2803/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
che:
G.M., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della società Hand Made sas, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 13 dicembre 2017, n. 2803, che ha rigettato il gravame da ella proposto.
Resiste con controricorso Autoscana srl.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto privo dell’esposizione dei fatti della causa.
Come ha precisato Cass. 10072/2018, l’art. 366 c.p.c., nel dettare i requisiti di forma-contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio modello dell’atto, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso. Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, il requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito e quello – che lo segue nella descrizione del modello – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati.
La Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere infatti posta in grado, attraverso una riassuntiva e sintetica esposizione dei dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.), di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti.
L’esposizione dei fatti della causa deve quindi “precedere i motivi di ricorso ed essere autonoma rispetto ad essi; ciò si ricava dal significato della diversa e susseguente numerazione che (..) è attribuita a “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” ed a “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme su cui si fondano”, rispettivamente indicati all’art. 366 c.p.c., nn. 3) e 4); e si ricava prima ancora dalla sopra sottolineata funzione complementare e strumentale della esposizione sommaria dei fatti rispetto alla comprensione dei motivi. Pertanto, la mancanza o la carenza dell’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato determina ex se l’inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, nè attraverso l’esame di altri atti processuali” (ancora Cass. 10072/2018).
Nel caso in esame, il ricorso è del tutto privo dell’esposizione di fatti di causa, essendo l’unico motivo preceduto dal seguente paragrafo “con la sentenza richiamata la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello e condannato la sig.ra M.G. a rifondere le spese processuali alla Autoscana s.r.l.; il suddetto provvedimento della Corte d’appello è illegittimo e gravatorio dei diritti della signora M.G.” e trovandosi un solo cenno, indiretto, ai fatti di causa nella trascrizione del terzo motivo d’appello (pp. 8-12 del ricorso).
In tali condizioni, alla stregua delle ragioni e dei principi di diritto sopra evidenziati, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 .
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15h) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020