Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7025 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 03/03/2022), n.7025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16968-2020 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2280/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata in data 8/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. propose appello avverso la sentenza n. 19894/2012, pubblicata il 22 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta nei confronti, tra gli altri, anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con cui, quale medico specializzato in radiodiagnostica, iscritto alla relativa Scuola di specializzazione a partire dall’a.a. 2002/2003, lamentando l’inadeguatezza del compenso percepito (pari ad Euro 930,00 mensili) e di non aver beneficiato, in tale periodo, del miglior trattamento economico e previdenziale previsto per i medici specializzandi dal D.Lgs. n. 368 del 1999, applicato solo a decorrere dall’a.a. 2006/2007, aveva chiesto la condanna delle amministrazioni convenute, in via principale, al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto effettivamente dovuto e, in via subordinata, al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre all’adeguamento triennale e all’indicizzazione annuale della borsa di studio sulla base della contrattazione collettiva dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2005/2006, oltre al riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico, ovvero all’indebito arricchimento.

Le Amministrazioni appellate chiesero il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Roma, rigettata la doglianza di parte appellante avverso il difetto di legittimazione dell’Università delle Marche, ritenuto dal primo giudice, e confermato il difetto di legittimazione delle restanti Amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come pure ritenuto dal Tribunale, in riforma parziale della sentenza impugnata, condannò detta Presidenza al pagamento, in favore della M., della somma pari alla rideterminazione triennale, al 1 gennaio 1995, della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, secondo il parametro del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, oltre agli interessi legali dalla domanda, e dichiarò compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, del D.L. n. 348 del 1992, art. 7, commi 5 e 6, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66, della L. n. 488 del 1999, art. 22; e della L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente, sostiene, in estrema sintesi, che il meccanismo di adeguamento della borsa di studio, previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, è stato “congelato” dal D.L. 19 settembre 1992, n. 348, art. 7, commi 5 e 6, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 nonché da ulteriori norme succedutesi nel tempo, specificamente indicate nel mezzo in scrutinio, e che, pertanto, il blocco dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale sarebbe legittima e riguarderebbe anche le borse di studio percepite dai medici specializzandi, evidenziando che anche la giurisprudenza di legittimità si sarebbe espressa in tal senso.

1.1. Il motivo è fondato.

Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nel senso che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (v. la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché, fra le altre, le ordinanze 19 febbraio 2019, n. 4809, e 18 luglio 2019, n. 19443); si rimarca che è stato da questa Corte precisato che “rispetto alla questione dell’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, questa Corte, attraverso una dettagliata ricostruzione della normativa di settore, ha evidenziato come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, abbia stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1″, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva. Infatti, il dato letterale dell’art. 32, evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (c. 1) e che siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di lire. Si è considerato che il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio, previsto dalla L. n. 449 del 1997, citato art. 32, comma 12, è stato poi confermato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), art. 36, comma 1, e tale norma (dopo avere stabilito che le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67, e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005) stabilisce che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro, previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37, l’ammontare delle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, a carico del Fondo sanitario nazionale, rimane consolidato nell’importo previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e successive modificazioni. Dall’anzidetta normativa è stato, quindi, dedotto che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. Se pur è vero che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015, n. 12624 – 29 ottobre 2012, n. 18562 e 17 giugno 2008, n. 16385), sul presupposto che il blocco degli incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse il solo biennio 1992-1993, l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. n. 4449 del 2018 cit., in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto valorizzandosi una normativa riguardante almeno il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 (in cui ricade la borsa di studio oggetto di questa causa, che interessa gli anni a.a. dal 2002/2003 al 2005/2006) e non considerata da quei precedenti (cfr., nei termini riportati, Cass. n. 4449 del 2018 e Cass. lav. con l’ordinanza n. 15966 in data 11/04-13/06/2019)” (v. Cass., ord., 16/07/2020, n. 15226; v. identica motivazione in Cass., ord., 15/07/2020, n. 15101, relativamente a borse di studio decorrenti dall’a.a. 2001/2002; v. anche Cass., ord., 14/03/2018, n. 6355; Cass., ord., 24/05/2019, n. 14168; Cass., ord., 6/05/2020, n. 8503 e da ultimo Cass., ord., 1/04/2021, n. 9104).

2. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)” e con il quale si deduce che la sentenza impugnata sarebbe immotivata, o comunque apparentemente motivata, non comprendendosi in base a quale iter logico-giuridico la Corte di merito abbia ritenuto dovuta la rideterminazione della borsa di studio della M..

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, la domanda di parte attrice nei confronti dell’attuale ricorrente va integralmente rigettata.

4. Le spese del secondo grado del giudizio di merito e quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta integralmente la domanda proposta da M.G.; condanna quest’ultima alle spese del secondo grado del giudizio di merito, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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