Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7024 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19213-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

MARANGONI TYRE SPA in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 66, presso lo studio degli avvocati FANTOZZI AUGUSTO,

GIULIANI FRANCESCO, EDOARDO CONTARINI BELLI, che la rappresentano e

difendono, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 12.4.07,

depositata il 12/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Edoardo Belli Contarini che

si riporta agli scritti, condividendo la relazione.

E’presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Marangoni Tyre s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento relativa a Irpeg concernente l’anno 1995, rigettava l’appello dell’Agenzia, rilevando che la cartella era stata notificata tardivamente.

Il primo motivo di ricorso (col quale l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevando che il contribuente si era limitato a dedurre la tardività della iscrizione a ruolo, non la tardività della notifica della cartella) e il secondo motivo (col quale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 rilevando che i primi giudici avevano escluso la tardività della iscrizione a ruolo e pertanto la società, pur integralmente vittoriosa, avrebbe dovuto riproporre la questione in appello, cosa che non aveva fatto, essendo rimasta contumace) risultano innanzitutto – e prescindendo da altre considerazioni- inammissibili per difetto di autosufficienza e in ogni caso improcedibili per violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Invero, nella sentenza impugnata non risulta espressamente riportato il tenore del ricorso introduttivo e di altri atti processuali (peraltro neppure indicati nel ricorso in esame) dai quali eventualmente emerga la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè risulta riportato esattamente il tenore della sentenza di primo grado (con particolare riguardo alla dedotta esclusione della tardività della iscrizione a ruolo): la ricorrente avrebbe dovuto pertanto riportare in ricorso il testo di eventuali atti idonei a dimostrare la fondatezza di quanto dedotto nelle censure sopra esaminate, a nulla rilevando che nella specie si denuncino errores in procedendo, atteso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltrechè per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 anche per quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare solo la singola disposizione di cui si denunzia, appunto, la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d’operatività di detta violazione (v. tra le altre Cass. n. 6972 del 2005). In ogni caso, il ricorrente ha indicato, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il solo ricorso introduttivo del contribuente (sul quale è fondato il primo motivo), ma non ha depositato tale atto (nè la sentenza di primo grado, sulla quale è fondato il secondo motivo) ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal citato art. 369 c.p.c., comma 1) devono essere depositati a pena di improcedibilità “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Come è evidente, la norma non distingue tra i vari tipi di censura proposti, e prevede il deposito non solo di documenti o contratti, ma anche di atti processuali, con la conseguenza che, anche in caso di denuncia di error in procedendo, gli atti processuali sui quali la censura si fonda devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito del fascicolo di parte (che tali atti contenga), se si tratta di un deposito che non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato. In ordine ai dubbi sollevati nella memoria dell’Agenzia circa l’applicabilità del citato art. 369 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si applica anche nelle ipotesi in cui dinanzi alla corte di cassazione siano impugnate sentenze delle commissioni tributarie, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 c.c. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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