Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7023 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18965-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.M., I.F., elettivamente 2010 domiciliati

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, Palazzo 71 IV, Scala B, presso lo

studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNELLI MAURO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LA VELOCE SAS DI INNOCENTI MILA & C. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE del 22.2.07, depositata il 04/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società La Veloce s.a.s. in liquidazione nonchè di I.M. e F. in qualità di soci della predetta (questi ultimi resistenti con controricorso) e avverso la sentenza n. 13-06-07, depositata il 4-06-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva e Irpef in relazione alla mancata dichiarazione del valore dell’avviamento conseguente a cessione d’azienda, la C.T.R. Toscana confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) risulta inammissibile sotto diversi profili, dovendo innanzitutto evidenziarsi che la censura in esame risulta carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2 a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Peraltro, prescindendo dalle considerazioni sopra esposte, e premesso che la ricorrente col motivo de quo si duole del mancato esame delle eccezioni proposte nell’atto d’appello, giova evidenziare che l’omessa pronuncia su questioni dedotte nei motivi di impugnazione va denunciata ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006;

n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007), peraltro non è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di questioni in diritto, posto che l’eventuale mancanza, insufficienza e/o non correttezza della motivazione in diritto della decisione non è rilevante di per sè a fini censori (se non nell’ambito del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 sempre che la decisione non sia conforme a diritto), ed infine, con riguardo alle circostanze di fatto dedotte nelle suddette eccezioni, va evidenziato che tali circostanze (in ipotesi non considerate dai giudici d’appello) risultano solo allegate (anche nell’atto d’appello, in parte riportato nel motivo in esame) senza indicare (nè tantomeno riportare nel ricorso o allegare ad esso) gli atti dai quali i suddetti fatti risulterebbero, come sarebbe stato necessario nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e in ogni caso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge lamentando la mancata considerazione, da parte dei giudici d’appello, della circostanza che l’avviso di accertamento ai fini Irpef richiamava per relationem il valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro, definitivamente accertato a seguito di estinzione del relativo giudizio per effetto di adesione alla sanatoria ex L. n. 289 del 2002) deve, prescindendo da ogni altra considerazione, ritenersi manifestamente infondato. Giova infatti rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il valore dell’avviamento accertato definitivamente ai fini dell’imposta di registro non vincola in maniera assoluta l’amministrazione e il contribuente in sede di accertamento ai fini Irpef, ma, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, legittima soltanto l’amministrazione a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere della prova contraria, ben potendo perciò quest’ultimo superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (v. tra le altre Cass. n. 21055 del 2005).

Tanto premesso, nella specie i giudici d’appello hanno esaminato la prova (essenzialmente costituita da documentazione contabile) offerta dai contribuenti e l’hanno ritenuta idonea a dimostrare l’inesistenza del valore di avviamento, con valutazione che non è risultata adeguatamente censurata in questa sede.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il secondo rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.600,00 di cui Euro 24,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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