Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7023 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 07/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2849-2013 proposto da:

P.P., (OMISSIS), S.F. (OMISSIS), NELLA

QUALITA’ DI EREDI DI M.R.U., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO D’AMATO, rappresentati e difesi dall’avvocato

AURELIO MIRONE;

– ricorrenti –

Nonchè da:

M.S., C.F. (OMISSIS), M.V. C.F. (OMISSIS), IN

PROPRIO E QUALI EREDI LEGITTIMI DI A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avv. MATTEO SCUDERI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1336/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, e il rigetto dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Tribunale di Catania, pronunciando sulle domande proposte da A.M., M.S. e M.V. (quali eredi legittimi del defunto M.R.N.) nei confronti di M.R.U. (fratello del de cuius), accolse la domanda di petizione ereditaria proposta dagli attori, condannando il convenuto al rilascio in loro favore dei beni ereditari e alla corresponsione dei frutti percepiti, maggiorati degli interessi legali; rigettò l’istanza con la quale il convenuto aveva chiesto la verificazione del testamento olografo (disconosciuto dagli attori) col quale il de cuius lo aveva istituito erede. Ritenne il Tribunale che l’istanza di verificazione del testamento non potesse essere accolta perchè il convenuto non aveva prodotto l’originale dell’atto di ultima volontà nè aveva chiesto ordinarsi al notaio – che ne aveva la custodia a seguito della sua pubblicazione – l’esibizione della scheda testamentaria.

2. – Sul gravame proposto da M.R.U., la Corte di Appello di Catania, con sentenza non definitiva, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse la domanda di verificazione del testamento, riconobbe al convenuto la qualità di erede del cuius e dispose, con separata ordinanza, per l’ulteriore istruzione della causa ai fini della pronuncia sulla domanda di riduzione per lesione di legittima, proposta in subordine dagli attori.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono P.P. e S.F., nella qualità di eredi di M.R.U. (nel frattempo deceduto) sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso M.S. e M.V. (in proprio e nella qualità di eredi di A.M., nelle more deceduta), che propongono altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – E’ pregiudiziale, rispetto all’esame del ricorso principale, l’esame delle censure mosse col ricorso incidentale, che investono la verificazione del testamento e, conseguentemente, il riconoscimento della qualità di erede in capo al convenuto.

Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 115, 184, 210 e 216 c.p.c., per avere la Corte di Appello accolto l’istanza di verificazione del testamento olografo, avanzata dal convenuto a seguito del disconoscimento da parte degli attori della copia prodotta, nonostante che il convenuto non avesse prodotto l’originale del negozio di ultima volontà nè avesse chiesto la sua esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe potuto demandare al C.T.U. l’acquisizione dell’originale del testamento, essendo onere della parte produrre l’originale della scrittura disconosciuta ovvero chiedere al giudice, nei limiti temporali previsti per le deduzioni istruttore (art. 184 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis), di ordinare al notaio l’esibizione della scheda testamentaria ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

Col secondo motivo, si denuncia poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 115 e 216 c.p.c., per avere la Corte di Appello accolto l’istanza di verificazione dell’intero testamento, nonostante che il convenuto avesse chiesto solo la verificazione dell’autenticità della sottoscrizione dello stesso, accertamento del tutto inutile dovendo l’autenticità e l’autografia riguardare l’intero testamento della sua interezza.

1.1. – Le censure non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass., Sez. U, n. 12307 del 15/06/2015; conf. Sez. 2, n. 109 del 04/01/2017).

Nella specie, gli attori, intendendo contestare l’autenticità del testamento olografo del de cuius, avevano l’onere di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e di fornire la relativa prova. Ne deriva che essi, non avendo provveduto in tal senso, non possono dolersi delle indagini peritali e degli accertamenti disposti dalla Corte nonostante il mancato adempimento degli oneri su di essi incombenti. Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.

2. – Può passarsi ora all’esame del ricorso principale, che si articola in quattro motivi.

Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato il contenuto del testamento olografo, omettendo di considerare che esso conteneva l’espresso riconoscimento che tutte le somme e i titoli depositati nei conti bancari cointestati al defunto e al fratello convenuto M.R. (con facoltà di agire disgiuntamente) erano in realtà di esclusiva proprietà del fratello istituito erede.

Col secondo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello considerato il denaro e i titoli come facenti parte dell’asse ereditario, nonostante che gli attori non avessero contestato la dichiarazione – contenuta nel testamento – dell’appartenenza di essi al convenuto.

Col terzo motivo, si deduce poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di tener conto e di motivare in ordine al riconoscimento, contenuto nel testamento, dell’appartenenza al fratello del testatore del denaro e dei titoli depositati sui conti bancari.

Col quarto motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto implicitamente nullo o inefficace il riconoscimento effettuato dal de cuius della piena proprietà del denaro depositato presso gli istituti di credito.

2.1. – Il secondo motivo è infondato. Invero, gli attori hanno chiesto ricomprendersi nella massa ereditaria anche la metà del denaro esistente sui conti bancari. Avendo i giudici di merito disposto in conformità a tale domanda, non sussiste il dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.

Sono invece fondati il primo e il terzo motivo.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca – al di là della mera dichiarazione – della volontà del testatore, la quale, d’altronde, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo e salvo il divieto di integrazione ab extrinseco di tale volontà, con conseguente creazione, totale o parziale, di una volontà diversa da quella effettiva del de cuius (Cass., Sez. 2, n. 110 del 07/01/1984; Sez. 2, n. 24637 del 03/12/2010; Sez. 2, n. 15931 del 28/07/2015).

Nella specie, dalla scheda testamentaria – trascritta sul punto dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – risulta la seguente affermazione del testatore: “qui riconosco che tutti i denari titoli e quant’altro esistente e depositato nei conti corrente e nei conti deposito titoli presso il Credito Emiliano di (OMISSIS) e presso la Deutsche Bank di (OMISSIS), pur essendo cointestati con facoltà disgiunta a me e al predetto mio fratello (trattasi di M.R.), è invece di esclusiva proprietà e spettanza del predetto mio fratello, cui pertanto, anzitutto, lascio la mia quota per un mezzo dei detti denari e titoli, senza eccezione”.

Orbene, nella sentenza impugnata non si è minimamente tenuto conto dell’affermazione del testatore sopra trascritta, disponendosi invece senz’altro che nella massa ereditaria rientrassero anche le somme di denaro depositate sui conti correnti. E’ evidente, pertanto, che sussiste la denunciata violazione di legge, con riferimento ai canoni legali di interpretazione dei negozi, nonchè il difetto della motivazione della sentenza impugnata sul punto.

La sentenza della Corte di Appello di Catania va perciò cassata con rinvio, affinchè il giudice di rinvio prenda in esame il richiamato contenuto del testamento e interpreti la scheda testamentaria nella sua globalità, ricostruendo la volontà del testatore secondo i canoni legali e di logica.

Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito.

3. – In definitiva, vanno accolti il primo e il terzo motivo del ricorso principale; va rigettato il secondo e va dichiarato assorbito il quarto. Il ricorso incidentale va rigettato.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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