Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7023 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25098/2019 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato GABRIELLA BANDA, e

MARCO PAGELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della

prima, in TORINO, VIA PRINCIPE TOMMASO, 10;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 767/2019 della CORTE d’APPELLO di TORINO

pubblicata il 6.05.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.B. proponeva appello avverso l’ordinanza del 27.2.2018, con la quale il Tribunale di Torino aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato a (OMISSIS); di essere figlio del dottore nativo del suo villaggio e di aver subito pressioni dalla popolazione per succedere nel ruolo del padre dopo la morte di questi nel (OMISSIS); che nel (OMISSIS) gli abitanti del villaggio lo avevano portato dal re, che gli avrebbe detto che, in caso di rifiuto a succedere al padre, avrebbe dovuto lasciare il villaggio o sarebbe morto; che così decideva di andare a Lagos, poi in Libia e infine in Italia; che temeva, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio.

Con sentenza n. 767/2019, depositata in data 6.5.2019, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello, condividendo la valutazione di non credibilità del racconto, già espressa dalla Commissione Territoriale e dal Tribunale di Torino, in quanto la narrazione era del tutto generica, apodittica, priva di logica e coerenza interna e di riferimenti obiettivi, oltre che inverosimile. Il racconto del richiedente, oltre a essere non credibile, non consentiva il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, trattandosi di un migrante meramente economico. Il richiedente non aveva provato, nè dedotto l’esistenza di un procedimento penale a suo carico, per cui era da escludere il rischio di subire una condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti. Anche la doglianza relativa alla situazione del Paese d’origine era infondata, non sussistendo una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato in tutta la Nigeria. Tale situazione, in base alle fonti internazionali esaminate, non sussisteva a (OMISSIS), città di provenienza dell’appellante, posta nel Delta State, nel Sud della Nigeria. Infine, anche la protezione umanitaria non poteva essere riconosciuta per la situazione del Paese di origine, in quanto la situazione di instabilità sociale e di pericolo riguardava zone diverse e distanti da quella di provenienza dell’appellante. Infine, gli sforzi di integrazione e i risultati raggiunti, seppur apprezzabili, non potevano concretizzare i presupposti per il riconoscimento della suddetta forma di protezione, che richiede il rischio di violazione dei diritti umani o comunque una situazione di vulnerabilità soggettiva specificamente circostanziata e connessa al rimpatrio. Quanto ai problemi di salute, la Corte d’Appello sottolineava che nella fattispecie non si trattasse di prestazioni sanitarie indifferibili e urgenti che non potessero essere ritardate o rese nel Paese d’origine.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.B. in base a un unico motivo articolato in cinque profili di nullità. L’intimato Ministero dell’Interno non s’è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il singolo motivo, il ricorrente lamenta: “nullità ex art. 360 c.p.c., n. 5”; “nullità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alle norme di diritto sulla protezione internazionale, nonchè al T.U. Immigrazionen. 286 del 1998, art. 5, comma 6”; “nullità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2729 c.c.”; “nullità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis”; “nullità ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 10, Cost., comma 3”. Secondo il ricorrente la sentenza, apparentemente ben motivata, dissimulerebbe una valutazione aprioristica delle circostanze fattuali, un erroneo governo delle norme disciplinanti la valutazione delle prove e un’erronea applicazione delle disposizioni in materia di protezione internazionale. Si evidenzia che il ricorrente ripudiava la religione tradizionale della sua regione per professare il Cristianesimo; da questa rottura conseguiva il rigetto delle funzioni magico-sacrali che avrebbe ereditato dal padre e una fortissima ostilità con la messa al bando dalla comunità, che lo costringeva alla fuga. I Giudici di merito omettevano di tenere conto delle componenti culturali e sociali del Paese d’origine e di valutare ogni elemento fattuale utile ai fini del decidere.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Nei termini in cui è stato formulato, il motivo (in riferimento ai plurimi profili) difetta completamente di specificità.

Costituisce principio largamente consolidato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, peraltro, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014) anche (e sorattutto) in riferimento alla necessaria individuabilità delle singole rationes decidendi della spiegata controversia.

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). Così, dunque, i motivi di impugnazione che prospettino (come nella specie) un vizio di legittimità (non solo senza la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche senza idonee argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie) sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016).

1.3. – Va rilevato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Essendo, viceversa, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020).

1.4. – Le proposte censure, così come rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi dell’intimato Ministero dell’Interno. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA