Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7022 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 25/03/2011), n.7022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18536-2007 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5029/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2006 R.G.N. 6615/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 giugno 2006, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado che aveva denegato la giurisdizione, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti al primo giudice, sulla domanda concernente la procedura selettiva indetta dal Comune di San Felice Circeo per l’assunzione di 30 disoccupati da utilizzare nel cantiere scuola-lavoro.

2. La Corte territoriale, premesso che la domanda concerneva il diritto all’assunzione per Futile inserimento nella graduatoria della procedura selettiva approvata dal Comune, riteneva la questione devoluta all’AGO, in base al riparto di giurisdizione in tema di lavoro pubblico privatizzato.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione anche all’art. 353 c.p.c., perchè emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e formula il relativo quesito di diritto.

5. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per aver il giudice del gravame, esaminando altra sentenza in luogo di quella gravata, omesso di motivare in ordine alle doglianze svolte nell’atto di appello relative all’insussistenza di una priorità, nell’ambito della precedenza nell’avvio a selezione, dei disoccupati utilizzati nell’ultimo cantiere scuola ed in ordine alla sussistenza, invece, di tale requisito in capo a I., il quale aveva svolto attività cantieristica nel periodo 17/9/1999 al 15/10/1999.

6. Preliminarmente, osserva il Collegio che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 c.p.c. (nella specie, l’erronea impugnativa della declinatoria della giurisdizione), affermandosi di aver il giudice del gravame esaminato decisione diversa da quella gravata, in udienza connotata dall’elevato numero di ricorsi similari, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, trascriva l’atto di appello in modo completo, o quantomeno nelle parti salienti, così da dimostrare le censure nel suddetto atto alla motivazione del giudice di primo grado in ordine al rigetto nel merito della domanda svolta e non all’asserita inesistente declinatoria della giurisdizione.

7. Nella specie, al fine di far constatare alla Corte l’erronea rimessione delle parti innanzi al primo giudice, il ricorrente si è limitato il all’asserzione secondo cui il giudice del gravame avrebbe svolto l’iter argomentativo con riferimento, fra l’altro, ad una sesta pagina della decisione gravata, laddove il gravame era stato svolto avverso una sentenza di complessive cinque pagine, ciò disvelando, ad avviso del ricorrente, l’errore della corte territoriale.

8. Va anche detto, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, che anche la discrasia, rilevata dal Collegio, nella diversa indicazione della sentenza di prime cure – la corte territoriale fa riferimento ad una sentenza del Tribunale di Latina in data 14 marzo 2002 e il ricorso per cassazione fa, invece, riferimento ad una decisione del medesimo Tribunale di tutt’altro periodo (18 aprile/9 maggio 2002, n. 971)-, infirma la completa cognizione della Corte e la delibazione della fondatezza e decisività della censura.

9. In definitiva, ove il ricorrente si fosse conformato al canone di autosufficienza del ricorso, la Corte sarebbe stata posta in condizione di delibare l’error in procedendo denunciato; nè al principio di autosufficienza può ottemperarsi per relationem, mediante il richiamo agli atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

10. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Non si provvede in ordine alle spese del grado di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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