Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7022 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17924-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 14/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CATANZARO, del 4/4/07, depositata il 15/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.F. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza n. 14/10/07, depositata il 15-05-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva, la C.T.R. Calabria dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia rilevando che lo stesso risultava sottoscritto, in sostituzione del direttore dell’Agenzia, da funzionario che si dichiarava delegato senza allegare la delega, ed inoltre che l’appello de quo risultava notificato nel domicilio eletto presso il difensore in primo grado, benchè la procura fosse stata rilasciata solo con riferimento a quel grado di giudizio.

2. I due motivi di ricorso (col primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 52, comma 2 nonchè 112 c.p.c. e col secondo violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49) sono manifestamente fondati.

Con riguardo al primo motivo, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza d legittimità, in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario da un settore dell’Ufficio con competenze specifiche (v. tra le altre Cass. n. 2432 del 2001 e 10940 del 2002), con la conseguenza che i giudici d’appello non avrebbero potuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’appello in base al mero riscontro della mancata allegazione della delega. Con riguardo al secondo motivo, è poi appena il caso di evidenziare che, mentre secondo la giurisprudenza in materia processualcivilistica l’elezione di domicilio presso il procuratore costituito spiega effetto limitatamente al grado di giudizio per il quale la procura è stata conferita, nel processo tributario l’espressa previsione contraria risulta disposta per legge mediante attribuzione di “effetto ultrattivo” alla eventuale elezione di domicilio, in mancanza di notificazione di variazioni (v. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, commi 1 e 2).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Calabria.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

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