Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7022 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 07/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2615-2013 proposto da:

D.C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO MELITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DELLA

COLLETTA;

– ricorrente –

contro

DE.CA.AR., C.F. (OMISSIS), DE.CA.OR. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO VIEL;

– controricorrenti –

e contro

G.M., DE.CA.MA., D.C.R.,

D.C.D. NELLA LORO QUALITA’ DI EREDI DI de.ca.or.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1105/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Savorelli Cristina con delega orale dei difensori

del ricorrente che chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Di Mattia Salvatore difensore dei controricorrenti che

chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Venezia ha confermato le sentenze (non definitiva e definitiva) emesse dal Tribunale di Belluno, con le quali: a) fu rigettata la domanda proposta da D.C.M. nei confronti del fratello de.ca.or. e nei confronti di D.C.A. e De.Ca.Or., con la quale l’attore – dolendosi che gli immobili di cui era indivisamente comproprietario col fratello nella misura di un mezzo per ciascuno (un fabbricato ed un terreno) fossero stati da quest’ultimo venduti a D.C.A. e De.Ca.Or. in violazione del diritto di prelazione a lui spettante (sulla base di una comunicazione della proposta di alienazione a lui inviata, che, a suo dire, sarebbe stata incompleta e, perciò, invalida) – aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia del contratto di vendita nei suoi confronti e disporsi il riscatto degli immobili in suo favore previo pagamento del prezzo indicato nell’atto di vendita; b) fu disposto lo scioglimento della comunione esistente tra attore e convenuti e fu costituta una servitù di passaggio sul fondo assegnato all’attore.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.C.M. sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso D.C.A. e De.Ca.Or..

G.M., De.Ca.Ma., D.C.R. e D.C.D., nella qualità di eredi di d.c.o. (nelle more deceduto), ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

I resistenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto che la comunicazione della proposta di alienazione inviata all’attore manifestasse l’intenzione del Ca.Or. di vendere l’intera sua quota di proprietà del compendio immobiliare (poi effettivamente venduta), e non solamente la quota ricevuta per eredità paterna.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, non trascrive integralmente (ma solo parzialmente) il contenuto della comunicazione della proposta di alienazione a lui inviata dal fratello nè trascrive per intero il testo delle dichiarazioni rese dal teste Z. (di cui critica la valutazione data dalla Corte territoriale).

In ogni caso, il motivo è inammissibile risolvendosi in censure di merito relative alla interpretazione di atti negoziali, la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010; con specifico riferimento al campo dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c., v. Sez. 2, Sentenza n. 246 del 22/01/1985; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 661 del 05/02/1982).

Nella specie, non risultando violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. ed essendo la motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 16-18) esaustiva ed esente da errori logici e giuridici, la valutazione della Corte territoriale rimane insindacabile in sede di legittimità.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere i giudici di merito imposto una servitù di passaggio sul lotto assegnato ad esso ricorrente e in favore del fondo assegnato ai convenuti, nonostante che questi ultimi potessero accedere al fondo loro assegnato percorrendo altri fondi di loro proprietà.

Il motivo è inammissibile, perchè non coglie e non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dal rilievo della Corte territoriale secondo cui è ininfluente che i convenuti siano proprietari di altri fondi dai quali possono accedere al lotto loro assegnato in quanto trattasi di fondi estranei al compendio da dividere (p. 20 della sentenza impugnata).

In ogni caso, poi, il motivo non è autosufficiente, in quanto non riporta la trascrizione integrale della relazione del C.T.U. sul punto.

3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto non impugnata con l’atto di appello l’assegnazione dei lotti.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non trascrive il motivo di appello di cui lamenta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 17049 del 20/08/2015).

4. – Col quarto motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere i giudici di merito incluso nei lotti da dividere un locale (destinato a ripostiglio) abusivo e non censito catastalmente.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non trascrive le risultanze complete della C.T.U. sul punto nè i documenti amministrativi che attesterebbero la non legittimità del vano in questione.

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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