Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7022 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24542/2019 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/01/2019;

2569 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

Il richiedente asilo deduceva d’aver abbandonato il suo Paese poichè, in seno alla comunità mussulmana del suo villaggio ed anche della sua stessa famiglia, erano insorti contrasti circa la successione al trono tribale, contrasti che portarono all’uccisione di suo padre e dello zio da parte di persone rimaste ignote.

All’esito del procedimento il Giudice unico di prime cure rigettò l’opposizione spiegata dal richiedente asilo ed il T. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Ancona, che rigettò l’impugnazione poichè, se anche credibile il racconto, la questione delineata appariva essere di natura strettamente familiare; poichè in Ghana non concorreva situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e poichè non concorreva alcuna condizione di vulnerabilità in ordine alla chiesta protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

L’Amministrazione degli Interni, ritualmente evocata, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da T.A. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poichè il Collegio dorico nel valutare le sue dichiarazioni non ha seguito le direttive di legge in tema e non ha attivato il proprio potere istruttorio officioso per colmare le eventuali alcune del suo narrato.

La censura appare del tutto scollegata rispetto alla statuizione in punto credibilità del narrato, reso dall’appellante, palesata dal Collegio territoriale, che ha esaminato le sue domande ritenendo bensì credibile il racconto, ma non evincibile dallo stesso la concorrenza di persecuzione o pericolo specifico richiesti dalla normativa in tema di protezione internazionale.

Dunque l’argomentazione critica svolta nel primo motivo d’impugnazione non s’attaglia ad alcuna statuizione in effetti adottata dalla Corte dorica nella sentenza impugnata, sicchè risulta generica.

Con la seconda doglianza il T. rileva violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, in quanto la Corte marchigiana non ha considerato che anche la persecuzione posta in essere da privati assume rilevanza ai fini della protezione sussidiaria nel caso in cui l’Autorità pubblica non intervenga a tutela del cittadino, come accaduto nella specie a tenore delle sue dichiarazioni, e, inoltre, la Corte di merito nemmeno ha considerato adeguatamente il periodo da lui trascorso in Libia, dove aveva abitato per circa 11 anni.

L’argomento critico svolto si risolve nella mera contestazione delle statuizioni su detti punti adottate dalla Corte dorica senza effettiva critica alle argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza.

Difatti con relazione alla considerazione che il pericolo era ricollegato ad azione di privati – quindi non rientrante nelle previsioni normative in materia di protezione internazionale – il ricorrente si limita a ricordare come la Polizia ebbe a svolgere un’inchiesta, senza però arrestare alcuno per la sparatoria, nonchè ad enfatizzare passo del rapporto Amnesty che riferiva di episodi di brutalità posti in essere dalla Polizia e delle criticità circa il funzionamento del sistema giudiziario ed, infine, d’aver saputo che ancora oggi il villaggio è senza un re.

In buona sostanza il ricorrente sottopone a questa Corte di legittimità una ricostruzione alternativa che meramente contrappone alla valutazione dei medesimi elementi elaborata dal Collegio marchigiano, richiedendo così a questa Corte inammissibile valutazione circa il merito della questione.

Con relazione al soggiorno in Libia, il ricorrente si limita a contestare la statuizione adottata dalla Corte territoriale, ma riconosce di non aver allegato dati fattuali lumeggianti d’aver patito traversie anche in detto Paese, ossia conferma la correttezza della conclusione del Collegio dorico che, con riguardo a detto soggiorno, il ricorrente nulla aveva allegato che consentisse l’applicazione di uno degli istituti previsti dalla normativa in materia di protezione internazionale.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il T. lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè la Corte distrettuale non avrebbe svolto il prescritto approfondito esame dell’attuali condizioni socio-politiche e del Ghana e della Libia.

La censura appare generica posto che si fonda su apodittica asserzione non supportata da alcun esame critico della motivazione sul punto illustrata dalla Corte anconetana.

Difatti il Collegio dorico ha – come dianzi ricordato – evidenziato che il ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza fattuale di rilievo ai fini di causa in ordine al suo soggiorno in Libia al fine di individuarla come Paese verso il quale dovrebbe essere rimpatriato ovvero dove subì violenze, dei cui reflui ancora soffre.

Dunque l’esame al riguardo della cennata questione v’è stato e fu puntuale – Cass. sez. 1 n. 28781/20.

Con relazione alla situazione socio-politica del Ghana, la Corte anconetana ha puntualmente valutato rapporti portanti informazioni utili al riguardo, redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti, e concluso che la situazione interna di detto Paese non risulta connotata, attualmente, da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Il ricorrente al riguardo si limita a mera contestazione, richiamando rapporto Amnesty bensì più aggiornato ma che, come dallo stesso ricorrente riconosciuto, conferma quanto già illustrato nel rapporto antecedente utilizzato dalla Corte territoriale, così confermando non già smentendo la valutazione operata dai Giudici marchigiani – Cass. sez. 1 n. 26728/19.

Con la quarta doglianza il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.P.R. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto il Collegio dorico non ha considerato, ai fini della domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria, la complessiva situazione socio-politica del Ghana anche con relazione al rispetto dei diritti umani e all’efficienza degli apparati statali, errando inoltre nel ritenere abbisognevole allegazione di ulteriori condizioni di vulnerabilità rispetto a quelle addotte a sostegno dell’istanza di applicazione delle altre forme di protezione, non riconosciute.

L’argomentazione critica esposta in effetti appare astratta, poichè non attinge la motivazione posta dalla Corte distrettuale a fondamento della sua statuizione sul punto.

Difatti il Collegio dorico ha solo evidenziato che il ricorrente non prospettava condizioni di vulnerabilità ulteriori rispetto a quelle correlate ai fatti posti a fondamento della richiesta di godimento delle altre forme di protezione – non già affermato che in tal caso non può procedersi all’esame della relativa domanda – posto che in concreto ha apprezzato e le condizioni oggettive dedotte – situazione socio-politica ed economica del Ghana – e le condizioni soggettive del T., escludendo la loro rilevanza al fine di configurare la chiesta condizione di vulnerabilità.

Dunque la Corte marchigiana ha puntualmente esaminato la domanda alla luce della specifica situazione personale del ricorrente, mentre la censura portata al riguardo si fonda essenzialmente su apodittica affermazione contraria.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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