Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7022 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 11/03/2020), n.7022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31450-2018 proposto da:

INNOVA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso

lo studio dell’avvocato MAURO MALTESE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

– contro

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA in

persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCIENZIO 19, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5196/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 26/7/2018, la Corte d’appello di Roma, disatteso l’appello principale proposto dalla Innova s.p.a., e accolto l’appello incidentale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato infondata la domanda proposta dalla Innova s.p.a. diretta all’accertamento del credito dalla stessa vantato a titolo di integrazione dei corrispettivi dovuti dall’azienda ospedaliera convenuta in relazione al contratto di fornitura di alimentari concluso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse escluso che il comportamento processuale ammissivo dell’amministrazione convenuta avesse spiegato una qualsivoglia incidenza sulla determinazione del credito della società attrice, atteso il ruolo decisivo rivestito dalle risultanze degli accordi contrattuali conclusi tra le parti e dalla documentazione complessivamente acquisita;

che, al riguardo, sulla base delle previsioni contrattuali e delle corrette analisi svolte in sede tecnica, era emerso che le somme già corrisposte dall’azienda ospedaliera convenuta avevano coperto integralmente gli importi dovuti alla controparte, non risultando neppure fondata la pretesa indennitaria avanzata in via gradata dall’impresa attrice, ai sensi dell’art. 2041 c.c., tenuto conto del contenuto delle previsioni contrattuali e, in generale, della mancata dimostrazione di alcun vantaggio economico ingiustificato conseguito dall’azienda ospedaliera,

che, avverso la sentenza d’appello, la Innova s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che l’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” resiste con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., nonchè del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 e del D.M. 14 dicembre 1994, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli accordi contrattuali conclusi tra le parti, trascurando di considerare come il corrispettivo contrattuale dovuto alla società fornitrice dovesse essere esteso anche alla remunerazione dei degenti in day hospital e in day surgery, oltre che dei servizi accessori resi in favore di suore, cappellani, personale, etc.;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazione del canone interpretativo della buona fede (art. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della rilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipotetica lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale violato il principio di non contestazione di cui al richiamato art. 115 c.p.c., con particolare riguardo al trascurato rilievo della mancata contestazione, da parte dell’azienda ospedaliera convenuta, dell’obbligatorietà contrattuale del corrispettivo per le giornate di degenza in regime di day-hospital e di day surgery;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, varrà considerare come la corte territoriale abbia del tutto correttamente escluso che, nella specie, il comportamento processuale dell’azienda ospedaliera convenuta andasse qualificato alla stregua di una non-contestazione (anche avuto riguardo alla continua diversità delle misure via via indicate a oggetto degli avvenuti riconoscimenti, a sua volta giustificate dai disordini contabili causati anche dalle condotte dell’impresa appaltatrice), essendosi viceversa trattato di un (eventuale) formale riconoscimento di debito, nel caso in esame superato dall’assorbente incidenza del principio che impone definitivamente superata la valenza probatoria presuntiva della ricognizione di debito in presenza della prova positiva contraria, nella specie pacificamente acquisita al giudizio;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1375 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso la violazione, da parte dell’azienda avversaria, del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto, avendo la stessa ingiustificatamente preteso la fornitura di pasti in numero largamente superiore a quello per il quale era stata convenuta la retribuzione, in tal modo provocando un ingiustificato danno economico a carico del fornitore;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2041 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuto conseguimento, da parte dell’azienda avversaria, di un ingiustificato arricchimento per effetto delle prestazioni rese dalla ricorrente in misura superiore alle remu-nerazioni corrisposte;

che il terzo e il quarto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente specificato come l’effettiva diversità numerica, tra i pasti effettivamente forniti dalla Innova s.p.a. e la somma delle unità di conto della remunerazione spettante alla società appaltatrice, costituisse il naturale effetto contabile derivante dall’operatività dei meccanismi contrattuali specificamente convenuti tra le parti ai fini della determinazione degli importi dovuti alla ditta fornitrice (così come congruamente interpretati dai giudici di merito), con la conseguente impossibilità di invocare, detta mancata coincidenza numerica in sè, a fondamento, tanto di un preteso ingiustificato danno economico a carico della Innova s.p.a. (o dell’eventuale sottrazione, dell’azienda ospedaliera, all’osservanza del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto), quanto di un asserito ingiustificato arricchimento dell’azienda derivante dalla pretesa superiorità delle prestazioni rese rispetto alle remunerazioni corrisposte;

che, ciò posto, avendo la società ricorrente omesso di fornire alcuna prova in ordine al ricorso di qualsivoglia ingiustificato danno economico a proprio carico, ed avendo il giudice a quo correttamente evidenziato come l’azienda ospedaliera non si fosse ingiustificatamente arricchita di alcunchè (in assenza di prova circa l’effettiva erogazione di pasti in misura superiore al corrispettivo convenuto e liquidato), i motivi in esame devono ritenersi del tutto privi di fondamento;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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