Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7022 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 08/07/2021, dep. 03/03/2022), n.7022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27294-2020 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA, 21, presso lo studio dell’avvocato DANIEL DEL MONTE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

WIND TRE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2181/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

31/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 22/10/2020, H.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria, avverso la sentenza n. 2181/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 31/1/2020. Con controricorso notificato il 1//12/2020, illustrato pure da memoria, resiste la Wind Tre s.p.a..

2. Per quanto ancora rileva, H.A. conveniva in giudizio la S.p.a. Wind Telecomunicazioni (ora Wind Tre s.p.a.) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall’inadempimento contrattuale della società convenuta, consistente nel malfunzionamento e/o disservizio della sua linea telefonica mobile; nonché al pagamento dell’indennizzo per la mancata risposta al reclamo, inviato in data (OMISSIS) e rimasto privo di riscontro. Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea.

3. Avverso la sentenza, l’attore ha proposto gravame dinanzi al Tribunale di Roma che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha rigettato l’appello e confermato integralmente la pronuncia di prime cure. In particolare, ha rilevato che l’attore non aveva provato la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e che l’appello era comunque infondato sia in relazione alla domanda di risarcimento del danno che in relazione alla domanda di indennizzo: quanto alla prima, ha rilevato che essa era sfornita di allegazione e prova circa la natura e l’entità del danno asseritamente subito; quanto alla seconda, ha ritenuto che l’appellata – pur non avendo risposto singolarmente all’appellante – aveva dato ampia pubblicità del disservizio della rete e della sua risoluzione tramite testate giornalistiche a tiratura nazionale, sicché la risposta alle singole contestazioni era già stata fornita a monte e prima ancora che esse fossero formulate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., dell’art. 24 Cost., e dell’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all’attore. Invero, sarebbe stata proprio la compagnia telefonica a produrre in giudizio i tabulati telefonici asserendo che essi fossero relativi all’utenza dell’attore, così ponendo in essere una difesa incompatibile con la negazione della legittimazione attiva dell’attore.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta compiutamente con le diverse e gradate rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata.

1.2. Invero, la Corte d’Appello dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’appellante ha rilevato che la domanda di risarcimento del danno era in ogni caso infondata per carenza di allegazione e prova del danno patrimoniale e non patrimoniale in tesi subito.

1.3. In questa sede, il ricorrente non si confronta con tale seconda ratio decidendi, talché il motivo è inammissibile giusta il principio di diritto secondo cui “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/7/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 3/11/2011).

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione della Delib. n. 73/11/CONS, art. 11, Allegato A, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 2, lett. e, e della Delib. n. 347/18/CONS, art. 1, lett. j), Allegato A, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” là dove la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di indennizzo per mancata risposta al reclamo, ritenendo che la società avesse fornito adeguata pubblicità del malfunzionamento. Sul punto, rileva che le forme di pubblicità impiegate dalle compagnie telefoniche non le esonererebbero dal rispetto delle norme di legge che, in tali casi, prescrivono l’obbligo di rispondere al reclamo per iscritto. La compagnia telefonica adduce che il cd “reclamo” avrebbe il mero contenuto di diffida al risarcimento del danno e non a ripristinare la linea momentaneamente interrotta e prontamente ripristinata nella stessa giornata.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6.

2.2. Nell’articolazione del motivo il ricorrente omette qualsiasi riferimento agli atti dei precedenti gradi di merito e al contenuto del reclamo inviato alla compagnia telefonica, talché non è possibile valutare l’effettiva allegazione di un reclamo, né in quali termini la questione sia stata dedotta dinanzi al giudice di merito.

2.3. Sul punto, questa Corte ha più volte ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.” (per tutte, Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

2.4. Difatti, per quanto la sentenza abbia dato atto del motivo di appello inerente alla mancata considerazione del reclamo da parte della compagnia telefonica, respingendolo per infondatezza, in questa sede processuale si rende necessario valutare i termini della questione sottoposta all’esame del giudice, con specifico riferimento al contenuto del reclamo, e ciò per considerare la sussistenza di un concreto interesse e attuale alla decisione in iure sul punto.

3. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni effetto per le spese, poste a carico del ricorrente sulla base delle tariffe vigenti, con raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

 

 

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