Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7021 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14447-2012 proposto da:

G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

STATILIO OTTATO 8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MARIA

SEDDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BALDACCHINO;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di CALTANISSETTA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

15/07/2011 relativa al procedimento R.G.V.G.n. 182/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

1. G.G. ha presentato opposizione nei confronti del decreto con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta gli liquidava, in riferimento all’attività svolta quale consulente tecnico, la somma di Euro 113,52.

2. Il giudice dell’opposizione con provvedimento del 31 marzo 2011 ha onerato “l’interessato di notificare il ricorso introduttivo e il presente decreto al pubblico ministero e al Ministero della giustizia” e la notificazione al Ministero della giustizia è stata tempestivamente posta in essere, a istanza di G., il 7 aprile 2011.

L’opposizione è stata respinta con provvedimento del 15 luglio 2011.

3. Contro tale provvedimento G.G. ha proposto ricorso in cassazione unicamente nei confronti del “pubblico ministero presso il tribunale di Caltanissetta”.

4. E’ quindi necessario integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia (per la qualificazione del Ministero della giustizia quale parte necessaria del procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 cfr., ex multis, Cass., 30/01/2013, n. 2179).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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