Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7021 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 11/03/2020), n.7021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12545-2018 proposto da:

B.A., C.G.U., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 25, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARLI BALLOLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DELTA AIR LINES INC. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso

lo studio dell’avvocato LAURA PIERALLINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO MARCHEGIANI, LORENZO SPERATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20074/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 24/10/2017, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.G.U. ed B.A. per la condanna della Delta Airlines Inc. al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del mancato rispetto, da parte della compagnia convenuta, degli orari indicati nel biglietto di trasporto acquistato dagli attori;

che, a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ascritto la causa dei danni lamentati dagli attori alla responsabilità degli stessi, non avendo questi ultimi neppure comprovato l’esistenza dei danni rivendicati;

che, avverso la sentenza d’appello, C.G.U. e B.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;

che la Delta Airlines Inc. resiste con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 20 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto internazionale (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente addebitato agli attori la responsabilità dei danni rivendicati in ragione dell’asserita errata scelta della combinazione dei voli dagli stessi organizzati, non avendo il tribunale rilevato come i titoli di viaggio acquistati dagli attori consistessero in biglietti multitratta, rappresentativi di itinerari pianificati sulla base di voli e relative connessioni organizzati dalla compagnia convenuta, da ritenere, pertanto, integralmente responsabile per i danni provocati a seguito dei ritardi occorsi;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218,1681 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto inapplicabile la disciplina di cui alle norme interne richiamate, conseguentemente invertendo gli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto contrattuale, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1681 c.c. (peraltro coerente con la disciplina di cui alla Convenzione di Montreal del 1999 e al Regolamento CE n. 261/2004), il vettore risponde per il ritardo e l’inadempimento nell’esecuzione del contratto se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto non dimostrato il danno sofferto dagli attori, a dispetto del complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il tribunale dettato, a fondamento della decisione assunta, una motivazione meramente apparente, inidonea a rivelare il percorso logico-giuridico seguito ai fini della decisione resa;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello omesso di considerare la natura e le caratteristiche del biglietto di volo acquistato dagli attori, avente natura di biglietto multitratta, la cui considerazione avrebbe con certezza consentito di pervenire all’esclusione del riconoscimento di qualsiasi negligenza in capo agli attori;

che, con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del D.M. n. 55 del 2014 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello provveduto e in modo erroneo alla liquidazione delle spese di lite, determinando somme estranee allo scaglione di riferimento ed applicando aumenti percentuali superiori a quelli consentiti;

che il quarto motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

che, in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);

che, ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal tribunale a fondamento della decisione impugnata sia esposta in modo tale da impedire in modo assoluto di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, essendosi il giudice a quo limitato, a fronte delle censure avanzate nei confronti della decisione di primo grado, a rilevare, laconicamente, come il giudice di pace avesse evidenziato “in modo preciso e puntuale che gli allora attori avevano determinato per negligenza a loro ascrivibile i pretesi danni dei quali invocavano la tutela risarcitoria”, senza provare “l’esistenza dei danni medesimi”;

che il tono apodittico di dette stringate affermazioni appare tale da non consentire (al fine di apprezzare la tenuta logica del discorso giustificativo), nè l’identificazione degli aspetti concreti della negligenza così sbrigativamente ascritta al comportamento dei viaggiatori, nè il riscontro di alcuna forma di apprezzamento critico del complesso degli elementi di prova dedotti in giudizio in relazione agli intuibili pregiudizi sofferti dagli attori in conseguenza dell’eventuale inadempimento della compagnia di trasporto aereo;

che, in forza di tale premesse, rilevata la fondatezza del quarto motivo d’impugnazione – assorbiti i restanti – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro giudice, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro giudice, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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