Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7020 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27746-2012 proposto da:

L.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla via

MANTEGAZZA 24 presso il Dott. MARCO GARDIN, e rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CILLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., G.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA,

rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI CAPRIOLI, in virtù di

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 595/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che si oppone alla richiesta di rinvio e nel merito

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che in data 20 gennaio 2017, L.V., assumendo che, a seguito della cancellazione dall’albo del proprio precedente difensore, aveva assunto la qualità di difensore di se stesso;

Ritenuto che con la medesima istanza rappresentava delle difficoltà di carattere personale che gli impedivano la diretta partecipazione all’udienza di discussione del 23 gennaio 2017;

Rilevato che tale richiesta era supportata anche da documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica;

Considerato che deve accedersi a tale istanza e che pertanto la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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