Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7020 del 11/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7020 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dalla
Corte d’appello di Roma nel procedimento promosso da Aniello
Fedullo nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ 8
marzo 2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5
ottobre 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
«Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Napoli, Aniello
Fedullo proponeva domanda di equa riparazione per la irragionevole
Data pubblicazione: 11/04/2016
durata di un giudizio svoltosi dinanzi al TAR per la Campania Sezione distaccata di Salerno.
L’adita Corte d’appello dichiarava la propria incompetenza territoriale,
Il Fedullo riassumeva quindi la causa e la Corte d’appello di Roma, con
ordinanza depositata il 14 gennaio 2015, ha proposto regolamento di
competenza d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla
domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo
svoltosi dinanzi al TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno,
competente essendo la Corte d’appello di Napoli.
Si ritiene che l’istanza di regolamento debba essere accolta
dichiarandosi la competenza della Corte d’appello di Napoli.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che in
tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole
durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice
territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio
di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art.
3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con
riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o
speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto (Cass.,
S.U., n. 6306 del 2010).
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ritenendo che fosse competente la Corte d’appello di Roma.
Facendo applicazione di tale principio si è poi precisato (Cass., Sez.
VI-1, n. 6887 del 2012) che la competenza sulla domanda diretta ad
ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio
individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., ove tale sede coincida
con la sede di un distretto di corte d’appello, a prescindere dai rapporti
interni tra giudici speciali, in quanto ciò che viene in rilievo non è
l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua
sede.
Orbene, posto che il giudizio presupposto si è svolto dinnanzi al TAR
Campania – Sezione distaccata di Salerno, e posto che Salerno è sede di
corte d’appello, la competenza a conoscere della domanda di equa
riparazione relativamente a quel giudizio spetta, ai sensi dell’art. 11
cod. proc. pen., alla Corte d’appello di Napoli (Cass., Sez. VI-2, n.
21500 del 2013; Cass., Sez. VI-2, 9 febbraio 2015, n. 2450)».
Considerato che il Collegio condivide le conclusioni cui è
pervenuto il relatore;
che — come già sottolineato da questa Corte (Sez. VI-2, n. 4171
del 2016.) — non rileva nel presente giudizio il fatto che la legge n. 208
del 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha modificato l’art. 3,
comma 1, della legge n. 89 del 2001, il quale ora dispone che