Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7020 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28635-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PONTORIERO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI 80224030587, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.A. ha agito in giudizio per ottenere la condanna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al risarcimento del danno causato dall’illegittimo avviamento al lavoro presso la società Telespazio con conseguente illegittima cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio.

2. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso.

3. La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 10853 del 2012), in parziale accoglimento dell’appello del P., ha condannato il Ministero al risarcimento del danno liquidato in Euro 40.288,15. La Corte territoriale ha premesso che il P., iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, era stato avviato al lavoro il 3 ottobre 1997 e, a seguito del rifiuto opposto dalla Società Telespazio, aveva agito (in separato giudizio) nei confronti di quest’ultima per ottenere l’assunzione ed il risarcimento dei danni; il giudizio si era concluso negativamente, perché la Corte di Appello di Roma aveva accertato che nessuna richiesta di avviamento era stata formulata dalla società. Ha aggiunto che il Ministero, dopo avere illegittimamente avviato l’appellante al lavoro, lo aveva cancellato dalle liste, sicché il P. era rimasto disoccupato, anche perché non aveva, dopo il rifiuto di Telespazio, sollecitato la reiscrizione, pur potendo farlo quanto meno a far tempo dall’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, che aveva soppresso il limite del compimento del 55 anno di età. Il giudice di appello ha evidenziato che il lavoratore iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, se erroneamente avviato al lavoro dal competente ufficio ministeriale e non automaticamente reiscritto, ha diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata reiscrizione e dalla conseguente perdita di chances. Ha però osservato che il P., seppure in pendenza del giudizio contro la società Telespazio, avrebbe potuto attivarsi, quanto meno a far tempo dal gennaio 2000, e se lo avesse fatto verosimilmente nell’arco di un anno sarebbe stato nuovamente avviato al lavoro. Ha quindi ritenuto di limitare il risarcimento al periodo novembre 1997/dicembre 2000, perché il danno risarcibile è solo quello riconducibile in modo immediato e diretto al comportamento illegittimo e perché ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, il concorso del creditore nella causazione del danno riduce proporzionalmente la responsabilità del debitore.

4. Con sentenza n. 13483 del 2018, la Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale proposto dal Ministero ed ha cassato con rinvio la decisione d’appello n. 10853 del 2012. La S.C. ha precisato che, in materia di assunzione obbligatoria, il danno conseguente alla illegittima cancellazione dalle liste (distinto dal danno, di natura contrattuale, conseguente all’illegittimo rifiuto di assunzione) “e’ un tipico danno da perdita di chance, perché il comportamento illegittimo della P.A. incide sulla possibilità del soggetto di ottenere un nuovo avviamento (Cass. n. 9472 del 2003 e Cass. n. 18207 del 2014) … (che) la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall’altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400 del 2004 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). Ciò comporta che grava sul ricorrente l’onere di provare, anche per mezzo di dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato (cfr. in motivazione Cass. n. 9472 del 2003, Cass. 5.0.23.9.2013 n. 21678, Cass. 1.3.2016 n. 4014) … (che) a detti principi di diritto non si è attenuta la Corte territoriale che ha fatto discendere automaticamente il diritto al risarcimento del danno dalla ritenuta illegittimità del provvedimento di cancellazione, senza fare cenno alle probabilità di impiego che il P. avrebbe avuto qualora fosse rimasto iscritto, ed inoltre ha ritenuto che il danno coincidesse con le retribuzioni perse”.

5. La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha respinto l’originaria domanda proposta da P.A. sul rilievo che questi “nulla (avesse) dedotto in merito alle probabilità di impiego che avrebbe avuto qualora fosse rimasto iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio, essendosi di contro limitato a ritenere che il danno patito coincidesse con le retribuzioni perse a causa della mancata assunzione da parte della società Telespazio, società presso la quale era stato avviato con atto dell’amministrazione illegittimo”. Ha ritenuto precluso il ragionamento presuntivo a causa della omessa descrizione delle circostanze di fatto costituenti fatti noti da cui risalire al fatto ignorato.

6. Avverso tale sentenza P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha resistito con controricorso.

7. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c..

9. Si assume che la Corte di rinvio abbia omesso di valutare le allegazioni contenute negli atti processuali e i documenti prodotti, atti a dimostrare che il P. era stato cancellato dalle liste di collocamento il 3.10.1197 per avviamento presso la Nuova Telespazio (come da certificato storico emesso dall’ufficio di collocamento obbligatorio il 31.1.2008); che solo con la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2003/05, pubblicata il 4.1.2006, era venuto a conoscenza dell’illegittimità dell’atto di avviamento emesso dall’Ufficio del Lavoro (per difetto della richiesta da parte di Telespazio); che a quell’epoca aveva compiuto 63 anni e così superato l’età prevista per l’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, sicché non aveva potuto ottenere una nuova iscrizione. Poiché egli aveva dedotto e provato l’impossibilità di ottenere una nuova iscrizione nelle liste, per raggiunti limiti di età, nulla poteva allegare e provare in ordine alla probabilità di ottenere un nuovo impiego.

10. Col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

11. Si sostiene che le allegazioni e le prove fornite dal P. erano sufficienti a dimostrare, attraverso un procedimento presuntivo e secondo un criterio di ragionevolezza, che il predetto aveva elevate probabilità di essere avviato e assunto presso altro datore di lavoro, qualora fosse stato reiscritto automaticamente ed immediatamente nelle liste di collocamento, tenuto conto della anzianità dal medesimo acquisita (egli infatti era stato riconosciuto “invalido per causa di servizio dal 28.10.1973 e fruiva dell’VIII categoria di PPO a vita”), con possibilità di risarcimento del danno da liquidare in via equitativa, rendendosi altrimenti eccessivamente difficile l’esercizio in via giudiziale di un diritto leso a causa di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione.

12. Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che la sentenza impugnata non ha invertito gli oneri di prova, ma, sul presupposto assodato dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione, ha correttamente addossato all’attuale ricorrente l’onere di prova del danno da perdita di chance. Neppure è fondata la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., configurabile solo nel caso in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014).

13. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato e deve trovare accoglimento.

14. La Corte di Cassazione in sede rescindente (sentenza n. 13483 del 2018) ha ribadito la distinzione, in materia di assunzione obbligatoria, tra due diverse ipotesi: l’illegittimo rifiuto di assunzione dell’invalido avviato al lavoro (che ha diritto all’integrale risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, quantificabili in misura pari alle retribuzioni perse – v. Cass. n. 488 del 2009; Cass. n. 5766 del 2002); l’illegittima cancellazione dell’invalido dalle liste di collocamento, e la sua omessa immediata reiscrizione, che provoca un danno da perdita di chance legato alla probabilità del predetto di ottenere un nuovo avviamento (danno quantificabile in via equitativa, anche utilizzando come parametro le retribuzioni perse). Ha cassato la sentenza d’appello per aver correlato il danno, in modo automatico, alla illegittima cancellazione dalle liste, anziché alla probabilità di un nuovo avviamento qualora l’invalido fosse rimasto iscritto o fosse stato immediatamente reiscritto nelle liste di collocamento obbligatorio.

15. La Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, sulla base del presupposto pacifico di illegittimità della cancellazione del ricorrente dalle liste di collocamento, ha limitato l’accertamento alla prova del danno, precisando come fosse onere dell’invalido provare il danno, ed esattamente le chances che il medesimo avrebbe avuto di ottenere un nuovo avviamento ove non fosse stato cancellato dalle liste, nonché il vantaggio economico non conseguito.

16. I giudici di rinvio hanno dato atto dell’accertato avviamento al lavoro dell’attuale ricorrente nel 1997, dichiarato illegittimo in separato procedimento, e della connessa, illegittima, cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio, ma ha escluso che questi elementi potessero costituire fatti noti su cui fondare il ragionamento presuntivo, ai fini della prova del danno da perdita di chance.

17. In tema di presunzioni, questa Corte ha chiarito che è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, tra l’altro, l’ipotesi in cui il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell’art. 2729 c.c., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una falsa applicazione della disposizione citata (v. Cass. n. 177720 del 2018).

18. In modo speculare, si è affermato che qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (v. Cass. n. 29635 del 2018).

19. Si è inoltre precisato che, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. E’ sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di avvenimenti, la cui sequenza e dipendenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. n. 6387 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011; Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006).

20. Ciò comporta, in riferimento al caso in esame, che la prova del danno da perdita di chance, quindi della possibilità di conseguire un risultato utile (un nuovo avviamento al lavoro), può essere valutata secondo criteri di verosimiglianza, alla stregua dell’id quod plerumque accidit.

21. Quanto ai presupposti di applicazione della prova presuntiva, in una fattispecie analoga a quella in esame, questa S.C. ha confermato la sentenza d’appello, secondo cui “sarebbe stata una richiesta di probatio diabolica pretendere dalla invalida civile la prova di quali disponibilità concrete (ndr., di un nuovo avviamento al lavoro) si sarebbero via via prospettate”, ed ha osservato che “l’invalida non poteva disporre, in mancanza di una collaborazione dell’Amministrazione, dei dati relativi agli avviamenti avvenuti dalla data della sua illegittima cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio sino al suo reinserimento nelle stesse” e che, in mancanza di allegazioni o elementi probatori di segno diverso (da parte dell’Amministrazione), non era censurabile la decisione di merito che aveva “fondato il proprio convincimento su un unico grave e preciso elemento presuntivo (…), quale il notevole lasso di tempo trascorso, in cui aveva considerato ragionevole ritenere che ci sarebbero state occasioni intermedie di avviamento” (Cass. n. 9472 del 2003, in motivazione).

22. La decisione impugnata ha escluso che ricorressero i presupposti per applicare i criteri di prova presuntiva, senza rispettare i principi sopra richiamati, ed è pertanto incorsa nel denunciato errore di sussunzione, là dove ha ritenuto mancanti i fatti noti su cui fondare il ragionamento presuntivo, senza tenere conto degli elementi di conoscenza di cui l’invalido poteva ragionevolmente disporre e senza verificare se, alla luce delle circostanze pacificamente accertate, fossero soddisfatti i caratteri di gravità, precisione e concordanza, atti a sorreggere il ragionamento presuntivo, da svolgere secondo criteri di ragionevole verosimiglianza che compete al giudice di merito individuare e sviluppare.

23. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della fattispecie verificando se i fatti noti accertati (illegittimo comportamento dell’amministrazione nella cancellazione dalle liste ed omessa immediata reiscrizione dell’invalido; suo avviamento al lavoro, sia pure per errore, nel lontano 1997; decorso del tempo), legittimassero l’applicazione del ragionamento presuntivo al fine dell’accertamento del fatto ignoto (ragionevole probabilità di un nuovo avviamento in un determinato lasso temporale, ove l’invalido fosse rimasto iscritto nelle liste), rilevante per la quantificazione del danno da perdita di chance; danno suscettibile di liquidazione anche in via equitativa, secondo i criteri già affermati da questa S.C. con l’ordinanza n. 13483 del 2018.

25. I giudici di rinvio provvederanno inoltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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