Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 702 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 702 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 30955-2005 proposto da:

Vio o•(-1 0 1-7-4

COND VIA F D’ARAGONA 10 26 VIA COLETTA 9 BARLETTA\an
persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PANARITI
BENITO PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013

CATAPANO RUGGIERO;
– ricorrente –

1526

contro

DE FAZIO GIOVANNI;
– intimato –

Data pubblicazione: 15/01/2014

sul ricorso 2055-2006 proposto da:
DE FAZIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio
dell’avvocato STUDIO AVV GORACCI ALESSANDRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GISSI ANDREA;

nonchè contro

COND VIA F D’ARAGONA 10 26 VIA COLETTA 9 BARLETTA in
persona dell’Amministratore pro tempore;
– intimato –

avverso la sentenza n. 518/2005 del GIUDICE DI PACE
di BARLETTA, depositata il 12/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Alessandro ARDIZZI, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Ruggero CATAPANO,
difensore del ricorrente che si riporta agli atti
depositati e ne chiede accoglimento;
udito l’Avvocato Filippo CASTELLANI con delega
depositata dell’Avvocato Andrea GISSI, difensore del
resistente che si riporta agli atti depositati e ne
chiede accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
previa riunione: accoglimento del primo motivo e

– controricorrente ricorrente incidentale –

rigetto del 2 ° motivo del ricorso avverso la stessa
sentenza di revocazione: per l’accoglimento del
ricorso principale avverso la sentenza di merito del

2004 perinammissibilità del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2004, il Condominio
di Via F. d’Aragona n. 10/26 e Via Coletta n. 9 in Barletta convenne in
giudizio il sig. Giovanni De Fazio innanzi al giudice di pace di

2004, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al
pagamento della somma di euro 518,61 quale quota parte delle spese
condominiali dovute a saldo dell’esercizio 2000 e per il 2001, il giudice
di pace aveva revocato il decreto opposto e condannato il Condominio a
restituire all’opponente quanto pagato per effetto della procedura
monitoria; che detta decisione era viziata da evidente travisamento, in
quanto fondata sulla supposizione di un fatto la cui conformità al vero
era incontestabilmente esclusa sulla base degli atti e documenti di
causa, fatto consistente nella imputazione della somma di lire 1.500.000,
versata dal De Fazio il 2 aprile 2001, al rapporto debitorio dedotto in
causa.
Tanto premesso, il Condominio attore chiese pronunciarsi la revocazione
di tale sentenza a confermarsi il decreto opposto.
2. – Con sentenza n. 518 depositata il 12 novembre 2005, il giudice di
pace adito dichiarò inammissibile la revocazione, revocando la ordinanza
di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per
cassazione, pronunciata in data l febbraio 2005. Il giudicante ritenne
non configurabile nella specie la ipotesi revocatoria di cui all’art.
395, n. 4, cod.proc.civ., poiché nessun errore di fatto era rinvenibile
nella sentenza impugnata dagli atti o documenti di causa, essendo

Barletta, esponendo che, con sentenza n. 61, depositata il 19 febbraio

l’imputazione un fatto ontologicamente giuridico ex art. 1193 cod.civ.
ed essendo corretti i conteggi documentati in corso di causa, sicchè
nessun errore di fatto aveva commesso il giudicante, che non poteva non
imputare al rapporto debitorio dedotto in causa il pagamento della somma

rapporto.
Inoltre, osservò il giudice di pace che dalle motivazioni della sentenza
impugnata si evinceva chiaramente che l’imputazione-fatto assunta a base
della decisione aveva costituito un punto controverso della stessa.
3. – Per la cassazione delle due sentenze ricorre il Condominio di Via F.
d’Aragona 10/26 e di Via Coletta n. 9 in Barletta. Resiste con
controricorso Giovanni De Fazio, che ha proposto altresì ricorso
incidentale. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.

Deve preliminarmente procedersi,

ai sensi dell’art.

335

cod.proc.civ., alla riunione del ricorso principale e di quello
incidentale siccome proposti nei confronti delle medesime sentenze.
2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce, in relazione
alla sentenza n. 518 del 2005, violazione dell’art. 398, ultimo comma,
cod.proc.civ. nella parte in cui, nel dispositivo di detta sentenza, era
stata pronunciata la revoca della ordinanza datata l febbraio 2005 di
sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
Se con tale disposto – osserva il ricorrente – si fosse inteso porre nel
nulla detta ordinanza, con le conseguenti ricadute sul decorso dei
termini di impugnazione ordinaria della sentenza revocanda, esso sarebbe

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di cui si tratta, difettando la prova circa la esistenza di un diverso

illegittimo per violazione della norma invocata, in forza della quale la
sospensione del termine per ricorrere in cassazione, concessa dal giudice
della revocazione, opera di diritto fino alla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla stessa.

3.1. – Il giudice di pace ha chiarito nella sentenza impugnata di avere
sospeso il termine di cui si tratta avendo,

prima facíe,

ritenuto non

manifestamente infondato il mezzo revocatorio, e di avere solo a seguito
dell’esperimento della istruttoria escluso la configurabilità della
ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, cod.proc.civ., alla luce degli
elementi rilevati. Ne è conseguita la revoca di detta sospensione, da
ritenere, per quanto sopra esposto, legittima.
3.2. – E tuttavia, in una situazione, come quella in esame, in cui lo
stesso giudice abbia in un primo momento ravvisato un fumus boni luris in
relazione alla domanda di revocazione, ed escluso l’errore revocatorio
solo a seguito della trattazione della causa, deve aversi riguardo alla
esigenza di tutela dell’affidamento delle parti.
Ne consegue, nella specie, la tempestività del ricorso per cassazione
avverso la sentenza che ha accolto la opposizione del De Fazio revocando
il decreto ingiuntivo del 29 aprile 2002.
4. – Con la seconda censura della sentenza n. 518 del 2005, il ricorrente
principale lamenta la falsa applicazione dell’art.

395,

n.

4,

cod.proc.civ. Sarebbero errati i rilievi sulla base dei quali il giudice
di merito ha escluso la configurabilità nella specie di un errore
revocatorio, il quale sarebbe stato, invece, originato da un fatto

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3. – La doglianza è infondata.

falsamente percepito. In realtà il debitore non avrebbe operato né
avrebbe inteso operare alcuna imputazione del pagamento in questione,
incontestabilmente relativo a periodi pregressi, al credito azionato, che
rappresentava il rapporto debitorio dedotto in causa, innestantesi

5. – La censura non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha correttamente escluso che nella specie
ricorresse l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395, n. 4,
cod.proc.civ., nel senso che fosse stato supposto alcun fatto la cui
verità potesse incontrastabilmente escludersi, o che fosse stata assunta
l’inesistenza di un fatto la cui verità fosse positivamente stabilita.
Dopo aver rilevato che il Condominio attore aveva ipotizzato il vizio di
“assunzione del fatto dissociato dal ragionamento”, riscontrando l’errore
nella imputazione del pagamento della somma di lire 1.500.000, versata
dal De Fazio, al rapporto debitorio dedotto in causa, il giudice della
revocazione ha ritenuto che nessun vizio di percezione del fatto potesse
essere attribuito al giudice di pace che aveva pronunciato la sentenza
revocanda, dando conto esaustivamente dell’iter logico che lo aveva
condotto al proprio convincimento al riguardo, e facendo, in particolare,
riferimento alla mancanza di prova della esistenza di un rapporto diverso
da quello dedotto in causa ed ai conteggi documentati: circostanze,
codeste, alla cui stregua, secondo il predetto giudice della revocazione,
il giudice di pace non avrebbe potuto non imputare il richiamato
pagamento proprio al rapporto debitorio per cui è causa.
6. – Quanto ai motivi di censura della sentenza n. 61 del 2004, con il
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sull’unica e continuativa relazione di condominialità.

primo di essi si deduce la erroneità della motivazione su di un punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti, e con il secondo la
contraddittorietà tra motivazione e dispositivo su di un punto oggetto di
contestazione.
Le censure sono inammissibili in quanto riferite a vizi di

motivazione in relazione ad un giudizio di equità.
8. – Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, con
esso si lamenta . Avrebbe errato il giudice di pace,
nella sentenza n. 61 del 2004, nel ritenere che la denuncia fiscale ed il
pagamento dell’I.C.I. riguardanti un immobile indiviso avente un’unica
rendita catastale spettino all’amministrazione del condominio nell’ambito
dei suoi poteri gestionali, salvo rimborso da parte dei condomini,
laddove i soggetti tenuti al versamento del tributo sarebbero i singoli
condomini in relazione ai millesimi posseduti. Nella specie, in
particolare,

il De Fazio non aveva conferito alcuna delega

all’amministratore del condominio ad effettuare il pagamento per suo
conto, ma, al contrario, gli aveva comunicato espressamente che vi
avrebbe provveduto direttamente: donde la contestazione dell’addebito al
De Fazio da parte dell’amministratore del condominio della quota parte
dell’I.C.I.
9. – Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio, per la sua
irrilevanza, avuto riguardo alla circostanza che la sentenza impugnata
non ha pronunciato la condanna del De Fazio al rimborso dell’I.C.I. al
condominio.

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7.

10. – Conclusivamente, riuniti i ricorsi, deve essere rigettato il
ricorso principale, e quello incidentale deve essere dichiarato
inammissibile. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla reciproca
soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara
inammissibile quello incidentale. Dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda
Civile, 1,1 28 maggio 2013.

P.Q.M.

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