Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 702 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. II, 13/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 13/01/2011), n.702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Gobbi

Vittorio per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FARIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Dogliani, depositata il 19

ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Rosario, che ha chiesto disporsi la trattazione

del ricorso in pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 19 ottobre 2006, il Giudice di pace di Dogliani ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da G.G. avverso il verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada, accertata nel Comune di Farigliano;

che il Giudice di pace ha rilevato che il provvedimento opposto era stato emesso e notificato il 28 giugno 2006 e che il ricorso, spedito a mezzo posta, era stato depositato in Cancelleria in data 16 ottobre 2006, laddove il termine di sessanta giorni, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, era scaduto il 12 ottobre 2006;

che, per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso G.G. sulla base di un unico motivo ;

che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 204-bis C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, formulando a conclusione del motivo il seguente quesito: “a) se, per il computo del termine di cui all’art. 204 bis C.d.S., comma 1 sia corretto, per il giudice dell’opposizione, individuare, quale dies ad quem, il giorno in cui il ricorso viene ricevuto in cancelleria, e quindi, b) se la dichiarazione di inammissibilità di un’opposizione spedita a mezzo posta entro il termine previsto, ma giunta in cancelleria dopo tale termine, costituisca corretta applicazione della norma processuale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1”;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;

che, avviatosi il procedimento ex art. 375 cod. proc. civ., la Procura generale presso questa Corte ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

che, con ordinanza n. 176 del 2010, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa rilevando che il provvedimento impugnato è stato depositato il 19 ottobre 2006 e che quindi il ricorso avrebbe dovuto essere trattato nelle forme introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ai procedimenti depositati successivamente al 2 marzo 2006;

che, a seguito di nuovo esame preliminare, il consigliere delegato ha ritenuto sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., e ha redatto relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 3 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso appare ammissibile (Cass., n. 28147 del 2008) e manifestamente fondato.

Nel dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione, la Corte costituzionale ha avuto cura di precisare che – alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – “l’opposizione dovrà ritenersi tempestiva purchè la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dall’art. 22, comma 1.

Orbene, dall’esame degli atti emerge che, come dedotto dal ricorrente, la raccomandata contenente il ricorso in opposizione, pervenuta alla Cancelleria del Giudice di pace di Dogliani il 16 ottobre 2006, è stata spedita il 12 ottobre 2006, sicchè deve ritenersi che il Giudice di pace abbia errato nel dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione per tardività, avendo egli stesso indicato nel 12 ottobre 2006 l’ultimo giorno utile per la notificazione dell’opposizione.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, peraltro, appare opportuno rilevare che avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione dichiara la inammissibilità della stessa per tardività, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è esperibile il ricorso per cassazione (Cass., n. 28147 del 2008);

che non può, infatti, essere condiviso il diverso orientamento di recente espresso sul punto dalla Sezione Lavoro di questa Corte, la quale, con sentenza n. 4355 del 2010, ha ritenuto che anche dette ordinanze siano appellabili e non ricorribili in cassazione sulla base del rilievo che, pur se, in base al tenore letterale del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, non risulta inciso la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato D.Lgs., il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale “filtro”, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il principio orientatore della delega al Governo per l’emanazione della normativa in questione, quale evidenziato nella relazione ministeriale allo schema del decreto-delegato;

che, successivamente a tale pronuncia, questa Sezione ha riaffermato il principio per cui “avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa – nella specie tribunale – abbia dichiarato, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, l’inammissibilità della stessa per tardività, è esperibile, anche a seguito del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il ricorso per cassazione” (Cass., n. 18009 del 2010);

che il Collegio condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità;

che, pertanto, ribadita l’immediata ricorribilità per cassazione delle ordinanze di inammissibilità adottate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio al Giudice di pace di Dogliani, il quale, in persona di diverso magistrato, procederà a nuovo esame dell’opposizione nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Dogliani, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA