Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7019 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 25/03/2011), n.7019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 99973/2007 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALOMBINI 2 SCALA A INT. 1, presso lo studio dell’avvocato DE

FRANCESCO Salvatore, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RADICE ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SANYVET DI LUCCHIARI FRANCESCA & C. S.A.S.;

– intimati –

e sul ricorso 13282/2007 proposto da:

SANYVET DI LUCCHIARI FRANCESCA & C S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FERRANTE,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 25/09/2006 R.G.N. 33/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 16-6-2004 P.C. conveniva dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Trento la società Sanyvet s.a.s.

di Lucchiari Dr. Francesca e C. assumendo: che aveva lavorato per la società dapprima come agente monomandatario fino al 31-12-1991 e successivamente come agente plurimandatario per il Trentino Alto Adige; che con comunicazione 19-6-2003 la società convenuta gli aveva illegittimamente imposto di non acquisire, per presunte ragioni di contenimento dei costi di spedizione, ordini non inferiori almeno a 15.000,00 Euro; che il rapporto era stato risolto unilateralmente dalla convenuta. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di Euro 5.298,41 per indennità di fine rapporto e di Euro 2.706,92 per indennità di mancato preavviso, oltre accessori e spese.

La convenuta si costituiva facendo presente: che dal 1991 al 2001 il fatturato procurato dal P. si era più che dimezzato; che la lettera del 19-6-2003 conteneva soltanto una istruzione organizzativa; che il rapporto si era risolto per volontà esclusiva dell’agente. La società chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento della somma di Euro 2.706,92 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato e, per l’ipotesi che la risoluzione del rapporto fosse ricondotta alla volontà della società, chiedeva che il recesso fosse dichiarato legittimo a causa del colposo e grave inadempimento del ricorrente.

Il Giudice adito, con sentenza n. 83/2005, rigettava le domande del ricorrente, dichiarava che il recesso della società era stato causato dalle gravi inadempienze dell’agente, rigettava nel resto la domanda riconvenzionale della società e condannava il ricorrente al pagamento delle spese.

Il P. con ricorso del 9-5-2006 proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone l’integrale riforma.

Dal canto suo, la società appellata resisteva e proponeva appello incidentale per la condanna del P. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza depositata il 26-9-2006, rigettava gli appelli e condannava il P. al pagamento delle spese in favore della società.

Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso con sette motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato ratione temporis nella fattispecie.

La società intimata ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con unico motivo.

Il P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 2119, 1750 e 1751 c.c., il P. lamenta che la Corte territoriale da un lato non ha considerato minimamente l’insussistenza, nella fattispecie, della immediatezza della contestazione, pur a fronte della specifica censura al riguardo avanzata con l’appello, dall’altro, sul requisito della specificità, “ha adottato una interpretazione dell’art. 2119 c.c., che ne stravolge ratio e portata”.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale, sempre in relazione ai requisiti di immediatezza e specificità, lamenta omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

I motivi, strettamente connessi risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

Per quanto riguarda la immediatezza (questione non trattata nell’impugnata sentenza) la censura è inammissibile sotto un duplice profilo.

Da un lato il ricorrente denuncia impropriamente violazione di norme di diritto sostanziali e vizio di motivazione anzichè la omessa pronuncia sul punto.

Come questa Corte ha più volte affermato “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c.” (v. Cass. 12-12-2005 n. 27387, cfr. Cass. 26-1-2006 n. 1701, Cass. 14-2-2006 n. 3190, Cass. 4-6-2007 n. 12952, Cass. 22-11-2006 n. 24856, Cass. 10-12-2009 n. 25825, Cass. 17-12-2009 n. 26598).

Dall’altro, pur richiamando genericamente le “pagg. 3 e ss.” dell’appello, non riporta il relativo contenuto riguardante la questione de qua, non esaminata dalla Corte di merito, così violando il principio di autosufficienza del ricorso.

In ordine, poi, al requisito della specificità, la Corte territoriale ha affermato che “per l’ipotesi di recesso della mandante…pur potendosi applicare il disposto dell’art. 2119 c.c….la conoscenza da parte dell’agente dei motivi può essere desunta aliunde” ed in specie ha rilevato che “nella fattispecie nella lettera 8-10-2003 si fa riferimento alla piena latitanza nell’attività svolta” dal P. ed agli “atti comprovanti il suo aperto e completo dissenso nei ns. confronti”; addebiti questi ben noti all’appellante quali il suo continuo resistere alle indicazioni della mandante già contenute nella lettera 19-6-2003 in ordine alle modalità di raccolta degli ordini, cui lo stesso aveva replicato con lettera del 24-9-2003.

La Corte, quindi, ha ritenuto che gli addebiti erano senz’altro noti all’agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti (peraltro anche richiamata nella comunicazione stessa – vedi il testo riportato nel controricorso).

Tale decisione, risulta conforme a diritto, atteso che, come è stato affermato da questa Corte “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dalla comunicazione del recesso – a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano in caso di controversia – dedotti e correlativamente accertati dal giudice” v. Cass. 16-3-2000 n. 3084, Cass. 25-9-2002 n. 13944) e, trattandosi nel contempo di accertamento di fatto congruamente motivato, resiste alle censure del ricorrente principale.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1742 e 1746 c.c., art. 2195 c.c., nn. 2 e 5, artt. 1703 e 2222 c.c., il ricorrente principale in sostanza deduce che “nel caso di specie dopo 18 anni dall’inizio del rapporto, la preponente nel giugno 2003 richiedeva, per la prima volta, la trasmissione di ordini per importi superiori ai 15.000 Euro”, in tal modo imponendo “direttive vincolanti che oltre a vanificare il principio della autonomia organizzativa dell’agente” introducevano “una unilaterale modificazione del contratto da parte della ditta mandante”, per cui era fuor di luogo parlare nella fattispecie di “mancata osservanza delle istruzioni della mandante”.

Con il quarto motivo il P. lamenta difetto di motivazione da parte della Corte di merito sul punto.

Anche tali motivi, strettamente connessi, risultano infondati.

In primo luogo osserva il Collegio che, come è stato affermato da questa Corte, “nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo” (v. Cass. 12-1-2006 n. 422, cfr. Cass. 4- 6-2008 n. 14771, Cass. 1-10-2008 n. 24367).

Nella fattispecie la Corte d’Appello, dopo aver rilevato il “continuo resistere” da parte del P. “alle indicazioni della mandante in ordine alle modalità di raccolta degli ordini”, culminato nell’episodio “avvenuto nella sede della ditta nel luglio 2003, alla presenza dell’impiegato B.V. ed in assenza del titolare, allorquando il P. aveva strappato gli ordini che aveva inviato”, e dopo aver evidenziato che, nella fattispecie, le indicazioni della mandante “erano state chiare, analitiche, motivate ed oggetto di confronto coll’interessato”, considerata la “posizione fortemente conflittuale assunta dall’agente”, ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistente la giusta causa di recesso da parte della preponente.

Tale accertamento di fatto risulta sufficientemente motivato alla luce, anche, dei rilievi svolti nella sentenza di primo grado confermati sinteticamente dai giudici di appello.

Al riguardo questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui “è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto” (v. Cass. 11-6-2008 n. 15483, Cass. 12-8-2010 n. 18625, cfr. Cass. 16-2-2007 n. 3636, Cass. 2/2/2006 n. 2268, Cass, 14-2-2003 n. 2196).

Orbene sul punto specifico la Corte d’Appello ha chiaramente affermato che l’agente ex art. 1746 c.c., era tenuto, nello svolgimento del suo mandato “alle indicazioni della mandante che, nella fattispecie, erano state chiare, analitiche, motivate ed oggetto di confronto con l’interessato”.

In particolare, al riguardo, del resto la sentenza di primo grado, dopo aver esaminato la corrispondenza intercorsa e le ragioni delle modalità di raccolta degli ordini dettate, in contraddittorio, dalla società, ha accertato che la società “non ha mai inteso risolvere il contratto per mancato raggiungimento di un volume minimo di affari, ma ha soltanto indicato quelle che a suo avviso erano delle modalità organizzative di raccolta degli ordini che le consentivano di sostenere il costo delle consegne; il P. in altre parole doveva soltanto raccogliere una pluralità di ordini di merci da cumulare tra loro fino ad arrivare all’importo di Euro 15.000,00”.

Peraltro dalla stessa corrispondenza intercorsa emergeva che la società “confidava che il sistema di consegna “suggerito” trovasse il consenso di P.”.

L’intero percorso argomentativo, confermato dai giudici di appello, risulta, pertanto, senz’altro congruo e privo di vizi logici.

Con il quinto motivo, il ricorrente principale, con riferimento al rigetto della domanda dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., lamenta omessa motivazione in merito alla sussistenza della giusta causa di recesso da parte della preponente.

Il motivo è infondato, in quanto, sul punto la Corte territoriale legittimamente ha affermato che “per il disposto dell’art. 1751 c.c., comma secondo, punto primo, l’indennità non è dovuta in presenza di una giusta causa di recesso, determinata da gravi inadempimenti addebitabili all’agente”, come sopra congruamente accertati (vedi il rigetto del terzo e del quarto motivo).

Con il sesto motivo il P. lamenta omessa pronuncia sulla domanda di indennità di mancato preavviso.

Anche questo motivo è infondato, giacchè in realtà tale domanda è stata implicitamente rigettata, una volta riconosciuta la sussistenza della giusta causa del recesso da parte della preponente.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, “il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni” (v. Cass. 25-2-2005 n. 4079, Cass. 18-4-2007 n. 9244, v. anche Cass. 29-4-2006 n. 10052, Cass. 21-7-2006 n. 16788, Cass. 8-3-2007 n. 5351, Cass. 10-5-2007 n. 10696).

Con il settimo motivo il ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, in ordine alla condanna alle spese emessa a suo carico, nonostante la soccombenza reciproca stante il rigetto anche dell’appello incidentale della società.

Anche tale motivo non può essere accolto.

Premesso che l’art. 92, secondo comma, c.p.c, nel testo introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), (ora ulteriormente modificato con la L. n. 69 del 2009) dispone che il giudice “può” compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione (v, Cass. 30-5-2008 n. 14563, Cass. 20-10-2010 n. 21521), osserva il Collegio che tale disposizione non impone al giudice, che ritenga di non esercitare tale “potere”, di esplicitarne specificamente i motivi. Pertanto, restando il sindacato di legittimità, in tal caso, limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente, (in tal senso seppure nel vigore del testo anteriore alla legge del 2005 cfr. Cass. 11-11-1996 n. 9840, Cass. 2-9-2004 n. 17763).

Così respinto il ricorso principale, parimenti va respinto il ricorso incidentale, con il quale, con un unico motivo, la società in sostanza lamenta che la Corte d’Appello ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento in suo favore dell’indennità sostitutiva del preavviso “con motivazione assolutamente insufficiente e non condivisibile”, “senza prendere posizione sugli elementi di fatto che portavano inequivocabilmente nella direzione opposta, ovvero del recesso per fatti concludenti dell’agente”.

Sul punto, la impugnata sentenza ha respinto l’appello incidentale e confermato la decisione di primo grado, in quanto la risoluzione era “avvenuta per iniziativa della mandante anche se sorretta da giusta causa”, come sopra accertato in base alla lettera del 8-10-2003, che aveva fatto seguito alla corrispondenza intercorsa.

Tale accertamento di fatto, che escludeva che la risoluzione fosse avvenuta per iniziativa dell’agente, risulta congruamente motivato e resiste anche alla censura avanzata dalla ricorrente incidentale.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti e, in ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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