Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7019 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.D.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/07/06 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 26 febbraio 2006, depositata il 27

febbraio 2006, R.G. 312/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dalla contribuente negli anni dal 1999 al 2001 relativamente all’attività di agente di commercio che la contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto della contribuente al rimborso affermando che l’attività dell’agente di commercio in virtù del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilità dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è stata recepita dalla C.T.R. e contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi a sei motivi di impugnazione e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Non svolge difese la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione ai sei motivi di impugnazione l’Agenzia propone i seguenti quesiti di diritto: 1) se l’attività dell’agente di commercio ha natura imprenditoriale e, come tale, è assoggettabile a IRAP senza necessità di indagini di fatti relativi all’esistenza di un’autonoma organizzazione; 2) se, per i soggetti che esercitano arti e professioni l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 va intesa come autoorganizzazione dell’attività professionale, gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita, senza vincoli di subordinazione a terzi; 3) se i soggetti che esercitano arti e professioni (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 T.U.I.R.) siano soggetti passivi IRAP qualora impieghino capitali e/o beni strumentali indipendentemente dalla prevalenza della potenzialità produttiva dell’organizzazione sull’intuitus personae e/o dalla capacità dell’organizzazione di produrre valore aggiunto in assenza del loro apporto personale; 4) se i soggetti che agiscono in giudizio avverso il diniego di rimborso dell’IRAP allegando l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione debbono provare l’assenza di tale presupposto mediante una puntuale descrizione economica e qualitativa dell’attività in concreto svolta, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione e prova dello svolgimento dell’attività senza l’ausilio di collaboratori, della limitatezza dei beni strumentali e dell’assenza dell’apporto di capitali altrui.

A parte ogni valutazione sulla rilevanza dei quesiti, sopra riportati, nella presente controversia, deve rispondersi ad essi negativamente in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 e cioè che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Anche gli ultimi due motivi di impugnazione che attengono alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza della C.T.R. sono infondati. Il quinto motivo ritiene la motivazione insufficiente perchè non ha spiegato le ragioni per le quali la struttura organizzativa dell’attività intimata era prevalente sull’apporto personale di quest’ultima e non era capace di produrre valore aggiunto. Al contrario la C.T.R. ha rilevato che la contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni fornendo una motivazione sufficiente se correlata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui sono questi gli elementi da valutare per affermare o meno l’esistenza di una autonoma organizzazione. Il sesto motivo ritiene la motivazione contraddittoria perchè dopo aver affermato che, con riferimento alle attività di lavoro autonomo la sussistenza delle circostanze che legittimano l’applicazione del tributo deve essere riscontrata attraverso un’analisi economica e qualitativa dell’attività esercitata, da effettuarsi caso per caso, mostra di ritenere decisiva, a tal fine, la verifica della assenza di dipendenti e l’apporto minimo di beni che sono all’evidenza dati estrinseci all’analisi economica e qualitativa dell’attività. Ma è proprio tale verifica che sulla base di un dato di comune conoscenza ha portato la C.T.R. ad escludere che l’attività esercitata dalla contribuente usufruisca di una autonoma organizzazione in grado di produrre reddito di per sè. Ciò porta ad escludere che vi sia contraddizione nella motivazione della C.T.R. mentre il motivo di ricorso è costituito da una sintesi che non è però idonea a chiarire quali elementi di analisi siano stati trascurati dalla C.T.R. secondo la ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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