Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7019 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.17/03/2017),  n. 7019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25123-2012 proposto da:

T.G. (OMISSIS), T.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ESTER TANASSO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE LARINO, p.iva (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CRISTOFARO PIETRO 46,

presso lo studio dell’avvocato PILADE PERROTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato COLOMBA MARIA FLAVIA TROIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI, con delega orale dell’Avvocato

COLOMBA MARIA FLAVIA TROIANO difensore del Comune, che si è

riportato agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1998 il Comune di Larino ha chiesto al Pretore di Larino di condannare gli odierni ricorrenti a rilasciare un terreno gravato da uso civico di proprietà del Comune, in quanto detenuto senza titolo. Nel 2008 la domanda è stata accolta dal Tribunale di Larino.

2. Nel 2009 G. e T.D. hanno proposto appello. Nel 2011 la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello.

3. Contro la decisione di secondo grado G. e T.D. hanno proposto ricorso in cassazione, articolato in dodici motivi.

Il Comune di Larino ha proposto controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è inammissibile (e in quanto tale non impone la rimessione della decisione alle sezioni unite, cfr. Cass., 8/07/2004, n. 12561). Il difetto di giurisdizione del giudice adito dal Comune di Larino è infatti stato fatto valere in primo grado dai convenuti, ma la questione di giurisdizione – a fronte della pronuncia nel merito del giudice – non è stata oggetto di specifico motivo di appello (nel giudizio di secondo grado, infatti, i T. si sono limitati a richiamare “i motivi dedotti e non attesi in prime cure, che qui abbiansi per integralmente trascritti”). La questione deve quindi ritenersi coperta dal giudicato implicito (si veda Cass. 28/09/2011, n. 19792).

2. Il secondo e il decimo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente (in tal senso è la stessa memoria dei ricorrenti). Con essi viene denunciata la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 29 e 32, della L. n. 1865, art. 5 allegato E, art. 2909 c.c. e art. 345 c.p.c., comma 3: si lamenta, sostanzialmente, che la Corte d’appello abbia basato la conferma della sentenza di primo grado sul decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 1942, così prescindendo dall’ordinanza prefettizia del 25 novembre 1867, che avrebbe attribuito il terreno in libera proprietà ai T., dietro pagamento di un canone, quali occupatori di demanio comunale, ordinanza la cui efficacia non sarebbe preclusa dal decreto del Commissario, mero atto amministrativo disapplicabile dal giudice ordinario.

I motivi sono infondati. Come correttamente rileva la Corte d’appello, il sistema disegnato dalla L. n. 1766 del 1927 prevede sì che il giudice ordinario possa modificare il decreto del Commissario, ma questo può avvenire ove contro tale provvedimento sia stato proposto reclamo ai sensi dell’art. 29, comma 2. La mancata tempestiva proposizione del rimedio – pacifica in causa – preclude pertanto la possibilità di successive contestazioni di quanto in esso stabilito, ossia l’assegnazione del terreno al Comune di Larino (per l’affermazione che il reclamo costituisce il solo rimedio impugnatorio contro le decisioni del Commissario attinenti all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 04/07/2014, n. 15300).

3. I restanti motivi (terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo) sono strettamente connessi – così la memoria dei ricorrenti – e vanno esaminati congiuntamente. Essi, sotto l’angolatura vuoi della violazione di legge vuoi del vizio della motivazione, denunciano il fatto che la sentenza di primo grado si sia basata sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e non su quella di parte e sul fatto che il giudice appello non abbia disposto, pur sollecitato dagli appellanti, una nuova consulenza tecnica.

Quanto al secondo profilo (l’unico che può assumere rilievo davanti a questa Corte, concernendo il primo la decisione di primo grado), esso certamente si sottrae al sindacato di questa Corte qualora – come nel caso di specie (si veda in particolare pag. 11 della sentenza impugnata ove l’inammissibilità della richiesta di una nuova consulenza tecnica è giustificata con la stabilità del provvedimento del Commissario per la liquidazione degli usi civici) – la scelta sia stata congruamente motivata (Cass., 1/09/2015, n. 17399).

4. Data l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi, il ricorso va rigettato.

Alla dichiarazione di rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.000 per compensi, più Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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