Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7019 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7019 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 9759-2014 proposto da:
TONON MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’Avvocato
ROSARIO SALONIA, rappresentato e difeso dall ‘Avvocato MARCO
TONON;

– ricorrente contro
BOLDRIN LUCA, BIASIBEITI MARISA, SIMION FRANCESCA;

– intimati avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
04/10/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Data pubblicazione: 11/04/2016

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20
luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai

sCrisi dell’art. 380-bis

cod. proc. civ.:

Tribunale di Venezia nei confronti di Luca Boldrin e di Francesca
Simion al fine di ottenere la condanna al pagamento delle proprie
competenze professionali per l’attività defensionale svolta a favore
degli stessi convenuti nell’ambito di un procedimento penale. L’attore
ha quantificato le proprie competenze in euro 5.980,86.
Ti giudice della causa civile ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio
“per verificare (…) lo svolgimento dell’attività professionale e la
congruità dei compensi”, nominando consulente tecnico d’ufficio
l’Avv. Marisa Biasibetti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di

Venezia.
Espletata c.t.u., il giudice, con decreto in data 2 maggio 2013, ha
liquidato in favore del consulente la somma richiesta di curo 2.500
oltre accessori.
L’Avv. Tonon ha proposto opposizione.
Con ordinanza depositata il 4 ottobre 2013, il Tribunale, in parziale
accoglimento dell’opposizione, ha liquidato in favore del c.t.u.
l’importo complessivo di euro 1.799,53, oltre accessori di legge, detratti
gli acconti eventualmente corrisposti, fermo nel resto il decreto

«L’Avv. Marco Tonon ha promosso una controversia dinanzi al

opposto. Il Tribunale ha altresì integralmente compensato le spese di
lite.
Per la cassazione del decreto del Tribunale l’Avv. Tonon ha proposto
ricorso, con atto notificato il 4 aprile 2014, sulla base di tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 61 cod. proc. civ., essendo stato nominato un
consulente tecnico pur non essendo necessario. Sostiene il ricorrente
che sarebbe stato ignorato che le norme regolatrici delle competenze
spettanti agli avvocati appartengono al bagaglio di conoscenze tecnicogiuridiche del giudice, che quindi non avrebbe alcuna necessità di
nominare un consulente tecnico per questioni relative a tale materia.
Il motivo appare infondato, giacché con l’opposizione avverso il
decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato non
possono essere dedotte censure riguardanti la necessità delle attività
remunerate (Cass., Sez. VI-2, 11 febbraio 2014, n. 3004).
Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un
fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto
l’importo liquidato al consulente tecnico sarebbe stato rideterminato
senza indicare in base a quali criteri.
Il mezzo appare fondato.

at,

Il Tribunale — dopo avere correttamente ritenuto applicabile l’art. 1 del
d.m. 30 maggio 2002, in tema di liquidazione a vacazione, e ciò non
rientrando l’attività svolta in alcuna delle materie indicate nel

fisso o a percentuale — ha liquidato in favore del consulente l’importo
di euro 1.799,63, oltre accessori, “tenuto conto dell’inizio attività, quale
si desume dagli atti depositati nel presente procedimento, e della
conclusione della consulenza”.
Così decidendo, il Tribunale ha omesso di indicare il criterio adottato —
essendo evidentemente priva di tenore esplicativo la motivazione
impiegata — e non ha così mostrato di avere considerato che, in
relazione agli onorari commisurati al tempo, la vacazione è di due ore e
che la prima vacazione è determinata dal citato decreto ministeriale in
euro 14,68, mentre le successive sono fissate, ciascuna, in curo 8,15.
L’esame del terzo motivo, relativo alle spese, resta assorbito.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per
esservi accolto in parte».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione
contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non
sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il secondo motivo deve essere accolto, il terzo
dichiarato assorbito ed il primo rigettato;

richiamato decreto ministeriale per le quali si preveda un compenso

che l’ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura
accolta;
che la causa deve essere inviata al Tribunale di Venezia, che la

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
terzo e rigetta il primo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla
censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 marzo 2016.

deciderà in persona di diverso magistrato;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA