Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7018 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/04/05 della Commissione tributaria

regionale di Perugia, emessa il 13 aprile 2009, depositata il 18

maggio 2005, R.G. 189/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente A.L. negli anni dal 1998 al 2000 relativamente all’attività di agente di commercio che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate contesta il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attività dell’agente di commercio in virtù del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilità dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è stata recepita dalla C.T.R. e contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e segg. e 2195 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia ricorrente ribadisce che l’attività di agente di commercio deve essere qualificata come attività di imprenditore commerciale e come tale assoggettata all’imposizione I.R.A.P. Afferma poi l’Agenzia che il requisito dell’autonoma organizzazione, introdotto dal D.Lgs. n. 137 del 1998, non va inteso come un requisito in assenza del quale si possa escludere automaticamente l’assoggettamento all’I.R.A.P. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’elemento qualificante ai fini dell’assoggettamento o meno all’imposta è costituito dalla capacità di creare valore aggiunto e tale requisito può esistere anche in assenza di un particolare livello di autonoma organizzazione dell’attività.

Le tesi dell’Agenzia delle Entrate sono da respingere in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 e cioè che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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