Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7018 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.17/03/2017),  n. 7018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 435-2013 preposto da:

V.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO &

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati VITO ANTONIO

MARTIELLI, MARCELLO MARIA DE NAPOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, c.f.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2559/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata il 24 luglio 2012, il Tribunale di Bari, in sede di rinvio da Cassazione n. 8512 del 2002, ha rigettato l’opposizione proposta da V.D. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 317 del 1995, con la quale il Ministero delle risorse agricole e forestali gli aveva intimato il pagamento di lire 710.526.153 per avere indebitamente percepito aiuti comunitari al consumo dell’olio di pari importo, con riferimento alle campagne olearie degli anni 1987-1988 e 1988-1989. Era stato accertato che il sig. V. aveva effettuato vendite al dettaglio senza la prescritta licenza, nonchè acquisti di olio vergine di oliva allo stato sfuso per quantitativi notevolmente inferiori a quelli dichiarati e per i quali aveva ricevuto il contributo.

2. Il Tribunale ha ritenuto fittizie le operazioni di acquisto e vendita di olio di oliva dichiarate da V., in quanto, per un verso, la capacità produttiva del fornitore S.M. non era compatibile con il quantitativo di olio acquistato da V., e, per altro verso, le vendite di olio dichiarate da V. per quantità elevate non erano riscontrabili documentalmente.

A fronte dei dati induttivi gravi, precisi e concordanti, l’opponente non aveva prodotto documentazione idonea a superare le contestazioni, e le prove orali di cui chiedeva l’assunzione risultavano generiche.

3. Per la cassazione della sentenza V.D. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. A seguito di ordinanza interlocutoria in data 12 luglio 2016, il ricorrente ha provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., e si lamenta che il Tribunale avrebbe deciso sulla base delle risultanze di carattere induttivo degli accertamenti effettuati dai funzionari dell’Agecontrol, senza tenere conto che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione grava sull’Amministrazione l’onere di provare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.

1.2. La doglianza è infondata.

Premesso che in ambito di aiuti comunitari, la normativa pone a carico dei beneficiari l’obbligo di produrre documenti, con relative dichiarazioni ed attestazioni, contenenti la specifica indicazione della provenienza delle ditte fornitrici, al fine di consentire controlli incrociati finalizzati a commisurare gli aiuti richiesti alla effettiva quantità del prodotto destinato al consumo, essendo necessaria, per l’erogazione del contributo, l’esatta corrispondenza tra la quantità acquistata e quella confezionata e venduta (ex plurimis, Cass., 15/05/2008 n. 12334), il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere probatorio, nella specie gravante sull’amministrazione, ed ha sanato la lacuna motivazione che aveva determinato l’annullamento della precedente decisione.

Dopo avere richiamato nel dettaglio i dati oggettivi riscontrati in sede di accertamento da parte dei funzionari di Agecontrol, il Tribunale ha evidenziato che gli stessi consentivano di ritenere provata la condotta contestata, consistita nelle dichiarazioni maggiorate di acquisto di quantitativi di olio dal fornitore S.M., rispetto alla quale l’accertato inadempimento delle obbligazioni fiscali ai fini IVA assumeva rilievo strumentale.

1.3. Il riscontro della fittizietà delle dichiarazioni di acquisto poggiava infatti sulla verifica, analiticamente condotta su base documentale, della potenzialità produttiva del fornitore di V., tale S.M., il quale risultava aver prodotto nell’annata 1987/1988 kg. 190.046 di olio, in assenza di altre fonti di approvvigionamento. Nella stessa annata, il V. aveva dichiarato di avere acquistato da S. kg. 172.635 di olio, e nell’annata successiva, in cui S. non aveva prodotto altro nè disponeva di frantoio, ancora V. aveva dichiarato di avere acquistato kg. 41.490 di olio.

Emergeva dunque che per due campagne olearie consecutive, V. aveva acquistato da S. un quantitativo di olio superiore a quello da questi prodotto, e tale evenienza risultava ancora più incoerente se si considerava che S. risultava aver venduto pari quantitativo di olio ad altri acquirenti. Le verifiche incrociate e i riscontri documentali relativi alle partite di olio assunte in carico dalla ditta V. e di quelle scaricate con le vendite, convergevano nella direzione delle conclusioni assunte dall’amministrazione nel verbale di accertamento, quanto meno in termini di prova presuntiva.

Per contro, secondo il Tribunale, il V. non aveva assolto all’onere di confutare tali risultanze sul piano della produzione documentale ed aveva dedotto prove orali di contenuto generico, inidonee a dimostrare una realtà diversa da quella accertata in via presuntiva.

1.4. Ad analoga conclusione il Tribunale è pervenuto con riguardo alle operazioni di vendita di olio. Dall’ispezione effettuata dai funzionari Agecontrol era emerso che V. avrebbe venduto migliaia di chilogrammi di olio senza emettere fatture o scontrini, oltre che in assenza di licenza comunale per la vendita al dettaglio. L’inverosimiglianza della vendita di ingenti quantità di prodotto senza riscontro documentale non era superata dalla registrazione delle operazioni di vendita sul libro dei corrispettivi vidimati dall’Ufficio IVA, che in sè non dimostra che tali operazioni fossero state realmente poste in essere.

2. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e si contesta che, anche a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione, gli accertamenti effettuati dai funzionari dell’Agecontrol non dimostravano la natura fittizia delle operazioni di acquisto e di vendita di olio da parte dell’opponente. In particolare, il quantitativo di olio che V. aveva dichiarato di avere acquistato da S. nell’annata 1987-1988 era compatibile con la produzione di quest’ultimo. Quanto all’acquisto di olio nell’annata successiva, in cui S. risultava non avere prodotto alcunchè, non si poteva escludere che lo stesso avesse venduto a V. olio che già deteneva o di provenienza diversa, e, in ogni caso, la presunzione della natura fittizia dell’acquisto poteva valere semmai per questa seconda annata, ma non per la precedente. Il ricorrente contesta, infine, la mancata ammissione della prova per testi.

2.1. La doglianza è infondata.

La motivazione della sentenza impugnata, come già detto, chiarisce le ragioni del rigetto dell’opposizione e in questa sede, come è noto, non può farsi luogo al riesame degli elementi fattuali il cui apprezzamento spetta al giudice del merito, con il solo dovere di motivare congruamente al riguardo (ex plurimis, Cass., 02/08/2016 n. 16056), come nella specie accaduto. Gli argomenti addotti dal ricorrente, peraltro, consistono in ipotesi ricostruttive alternative che non sconfessano le conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello sulla base dei riscontri documentali e della lettura incrociata dei dati oggettivi.

Quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, il ricorrente non riporta il testo della prova dedotta, sicchè la doglianza è sotto tale profilo inammissibile (ex plurimis, Cass., 22/04/2016 n. 8206).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio all’amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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