Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7018 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 11/03/2020), n.7018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6563-2018 proposto da:

COMUNE DI PERFUGAS in persona del Sindaco in carica Prof.

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BENEDETTO ARRU;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA in qualità di successore a titolo universale di

Enel Green Power SPA, in persona del procuratore Avv. TEODORO

MAURIZIO GIUSEPPE MATTEIS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

1.Il Comune di Perfugas ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari resa in sede di rinvio, con la quale era stato accolto l’appello dell’Enel Spa ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, era stata dichiarata la prescrizione dei crediti vantati dall’ente locale nei confronti della società per il periodo antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione originariamente introduttivo del giudizio (in ragione degli ordinari effetti interruttivi) e la società era stata condannata al pagamento degli importi pari a Lire 500.000,00 annui, eventualmente maturati per il periodo successivo.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

3. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.La complessità e la lunga durata della controversia rendono opportuna una breve sintesi dei fatti che l’hanno caratterizzata, al fine di consentire un più agevole inquadramento delle questioni di diritto da affrontare.

1.1. Nel 1985 venne emesso, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, un decreto ingiuntivo a favore dell’Enel Spa e contro il Comune di Perfugas per il pagamento di circa L. 323.000.000,00, come corrispettivo per la fornitura dell’energia elettrica.

1.2. L’ente locale propose opposizione al provvedimento monitorio, eccependo la compensazione del proprio debito con il credito vantato nei confronti della Società Elettrica Sarda (SES), dante causa dell’Enel, derivante da una transazione stipulata nel 1959 con la quale la società si era obbligata a versare al Comune l’importo annuo di Lire 500.000,00 fino all’effettiva applicazione della tariffa di favore spettante ai comuni rivieraschi del bacino di Casteldoria (di cui Perfugas faceva parte), mantenendo inalterata quella vigente; e si era anche obbligata a ricostruire un tratto di strada, sommerso dalle acque dell’invaso, realizzato a quota superiore a quella prevista, omettendo, tuttavia, di adempiere.

1.3.Deducendo che il proprio credito era di gran lunga superiore alla somma pretesa dall’Enel, il Comune opponente chiese, in via riconvenzionale, anche il risarcimento dei danni subiti.

1.4. Il Tribunale accolse l’opposizione, condannando l’Enel a pagare al Comune l’indennità di Lire 500.000 per un periodo di 35 anni, oltre a quanto dovuto per la responsabilità contrattuale derivante dall’interruzione della strada.

1.4. La Corte d’Appello di Sassari riformò la sentenza, accogliendo l’eccezione di nullità della transazione, sollevata dall’ENEL, per mancata prova dell’avvenuta ratifica dell’accordo transattivo da parte del consiglio comunale. 1.5. Successivamente,fu accolto il ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Perfugas: con sentenza di questa Corte n. 14583/2015 del 13.7.2015, infatti, venne affermato che:

a.l’inefficacia della transazione, in quanto conclusa da un falsus procurator, era rilevabile solo su eccezione della parte pseudorappresentata e non su quella sollevata dall’altro contraente, con la conseguenza che l’accordo transattivo doveva ritenersi valido;

b. le questioni proposte dall’Enel nel ricorso incidentale riguardanti l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e sull’insussistenza dei presupposti per la compensazione dei crediti, in quanto assorbite, erano riproponibili nella fase rescissoria: la sentenza impugnata venne, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari per il riesame della controversia.

1.6. Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale, con la pronuncia oggetto dell’odierno giudizio, partendo dal presupposto che dovesse ritenersi valido l’accordo transattivo stipulato nel 1959 e che, conseguentemente, l’Enel fosse tenuta ad adempiere le obbligazioni con esso assunte, ha accolto l’appello proposto in riassunzione, dichiarando l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Perfugas per il periodo antecedente al 13.2.1985, data nella quale era stata notificata la citazione introduttiva del presente giudizio, con i conseguenti effetti interruttivi.

2. Avverso tale pronuncia sono state proposte, in questa sede, due censure.

2.1. Con il primo motivo, il Comune di Perfugas ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1242 c.c., comma 2.

Assume che la sentenza impugnata era fondata esclusivamente sull’asserita prescrizione dei crediti che aveva opposto in compensazione all’Enel, ma non era stato considerato che essi erano coesistiti con i debiti dell’ente dal 1959 fino alla instaurazione del giudizio e che, pertanto, facendo corretta applicazione dell’art. 1242 c.c., comma 2, dovevano ritenersi compensati.

2.2. Con il secondo motivo,deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistente nella mancata valutazione degli argomenti posti a base dell’eccezione di compensazione: assume che la prescrizione dei crediti vantati dal Comune era stata dichiarata senza considerare che essi non erano stati autonomamente azionati, ma erano stati opposti in compensazione per paralizzare l’avversa domanda, questione decisiva per il corretto inquadramento della fattispecie.

3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati per intrinseca connessione: essi sono entrambi fondati.

3.1. Il secondo costituisce l’antecedente logico del primo.

3.2. Premesso infatti che la sentenza che ha definito la fase rescindente (Cass. 14583/2015)- accogliendo il ricorso principale del Comune di Perfugas – ha affermato il principio di diritto secondo cui l’accordo transattivo stipulato fra le parti l’11.12.1959 doveva ritenersi valido e, conseguentemente, l’Enel era tenuta ad adempiere le obbligazioni con esso assunte, si rileva che la Corte territoriale, partendo da tale presupposto, ha esaminato solo parzialmente le eccezioni dell’Enel sulle quali non si era formato il giudicato (cfr. par. 9.1. in motivazione della sentenza sopra richiamata): infatti, per ciò che qui interessa, i giudici di rinvio non hanno esaminato la seconda questione riproposta dall’ente (cfr. controricorso che richiama l’atto d’appello in riassunzione dell’Enel, pagg. 11,12 e 13 capo F) consistente nella “non compensabilità dei reciproci crediti” in quanto essi non erano caratterizzati, secondo la tesi difensiva dell’ente, da certezza, liquidità ed esigibilità.

3.3.Su tale questione – riproposta dall’Enel e dedotta a contrario dal Comune di Perfugas che, in sede di opposizione ai decreto ingiuntivo, aveva spiegato anche la domanda riconvenzionale per il pagamento dell’eventuale differenza fra debiti e crediti – la Corte territoriale ha omesso del tutto di motivare, essendosi limitata ad esaminare soltanto, per ciò che qui interessa, l’eccezione di prescrizione che è stata accolta senza l’esame, invero imprescindibile per ciò che si dirà, della questione concernente la non compensabilità dei crediti.

3.4. Sul punto, infatti, la motivazione è del tutto assente e risulta, dunque, fondato il secondo motivo, ricondotto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: al riguardo, tuttavia, non è inutile ricordare in relazione alla prima censura proposta, che questa Corte, ha avuto modo di chiarire che “la compensazione legale estingue “ope legis” i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicchè la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell’avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del debito(Cass. 10335/2014; Cass. 23948/2018).

3.5. Ed è stato anche affermato che “la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poichè tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte” (Cass. 22324/2014).

3.6. E’ ben vero che questa Corte ha affermato, in passato, in punto di compensazione giudiziale che “il principio secondo cui la compensazione può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta (art. 1242 c.c., comma 2) non è applicabile alla compensazione giudiziale, potendo questa aver luogo soltanto “ope iudicis”, con la conseguenza che l’effetto dell’estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi” (cfr. Cass. 1298/1998; Cass. 23078/2005); ma è anche vero che tali arresti risultano temperati da altre pronunce successive (cfr. Cass. 18775/2005; Cass. 21923/2009) e, soprattutto, da quella più recente secondo la quale il giudice, “se il credito opposto è certo ma non liquido, perchè indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido” (cfr. Cass. SU 23225/2016).

3.7. Al riguardo, il rilievo sul quale era fondata l’eccezione dell’Enel di non compensabilità dei crediti per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità, non tiene conto che la dichiarata validità della transazione costituisce un idoneo presupposto per consentire al giudice di valutare la ricorrenza delle condizioni per decidere in ordine alla eccepita compensazione in quanto la regola generale contenuta nell’art. 1242 c.c., comma 2 postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione, nel caso in cui il relativo termine non sia spirato nell’arco temporale in cui crediti e debiti siano coesistiti: essa si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, generale, secondo il quale quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (cfr. art. 1241 c.c.).

4. La Corte territoriale, omettendo di motivare sulla specifica questione, ha ignorato del tutti i principi sopra riportati e non ha valutato – limitandosi a richiamare la validità della transazione stipulata nel 1959, già affermata da questa Corte – la ricorrenza o meno delle condizioni per accogliere l’eccezione di compensazione ex art. 1242 c.c., comma 2: la sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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