Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7017 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi;

– ricorrenti –

contro

M.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/20/05 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa e depositata il 29 aprile 2005, R.G.

2978/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente M.J. chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di pagamento dell’IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 assumendo l’illegittimità del prelievo fiscale per contrasto con principi costituzionali.

Formatosi il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria il contribuente adiva la C.T.P. di Milano che accoglieva il ricorso.

La decisione veniva confermata dalla C.T.R. che rilevava come l’attività del venisse esercitata in un contesto organizzativo caratterizzato dalla prevalenza del lavoro e della capacità professionale del contribuente.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le Amministrazioni ricorrenti chiedono che l’istanza di rimborso del contribuente sia dichiarata inammissibile essendosi avvalso quest’ultimo della sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002.

Il motivo di ricorso difetta di autosufficienza risolvendosi in una mera affermazione della amministrazione finanziaria che ha dedotto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità il ricorso del contribuente alla sanatoria senza peraltro dimostrarlo.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la omessa, illogica ed incoerente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le amministrazioni ricorrenti sostengono sia con riferimento all’interpretazione della legge istitutiva dell’I.R.A.P. che in relazione alla valutazione del caso concreto che la C.T.R. ha errato nell’escludere la soggezione del contribuente all’imposizione.

Il motivo di ricorso deve considerarsi infondato sotto entrambi gli aspetti. Quanto alla censura in diritto si deve ormai riscontrare dopo l’intervento delle Sezioni Unite una giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo si veda Cass. civ., SS.UU. 26 maggio 2009 n. 12108) secondo cui per affermare l’assoggettabilità all’I.R.A.P. è necessario che sussista il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale, requisito il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Tale requisito ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nella specie la C.T.R. ha ritenuto che tale requisito non ricorre perchè il M. svolge la sua attività senza l’ausilio di lavoratori subordinati o di collaboratori parasubordinati e senza avvalersi di capitali esterni. A fronte di queste sia pur sintetiche affermazioni il ricorso per cassazione non apporta elementi tali da far ritenere la motivazione della sentenza impugnata, viziata per illogicità o incoerenza e, tantomeno, omessa. Le ricorrenti fanno rimarcare infatti esclusivamente la mancata considerazione della creazione di valore aggiunto derivante dalla attività professionale, a prescindere dalla sua attribuibilità a una struttura organizzativa che incrementi le potenzialità del professionista o del lavoratore autonomo di produrre reddito. Si tratta però di una deduzione astratta e che ha come presupposto l’interpretazione normativa ormai costantemente respinta dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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