Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7017 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/03/2020), n.7017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31371-2018 proposto da:

V.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALFONSO TERAMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in

persona del rispettivo Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

B.S., CU.DO., D.R., CO.DO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 35, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GRAZIA SIRNA, rappresentati e difesi

dagli avvocati CARMELO VINCI, GIOVANNI MARCHESE;

– controricorrenti –

E contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 675/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1.Nel 2009, V.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, i militari C.D., B.S., CU.Do. e C.G., nonchè il Ministero della Difesa e il Prefetto di Messina, affinchè, all’esito dell’accertamento della illegittimità del comportamento tenuto dai convenuti nel corso di un controllo di Polizia Militare effettuato nei suoi confronti, condannasse i medesimi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti.

Espose che il giorno 1 dicembre 2008 – appena arrivato a Messina di rientro dalla Scuola Interforze per la Difesa dell’Esercito Italiano, dove fino al giorno precedente aveva prestato servizio di Capitano Medico nella Riserva Selezionata – si trovava in un bar in attesa dei propri genitori per poter rientrare a casa, della quale cui non aveva con sè le chiavi, allorquando veniva sottoposto ad un controllo da parte di cinque agenti della Polizia Militare, i quali procedevano alla sua identificazione e lo interrogavano circa le ragioni della sua permanenza in quel locale in uniforme militare; che, nonostante il suo comportamento collaborativo (risultante anche dalla relazione di servizio), i militari gli intimavano di seguirli in caserma, dove veniva trattenuto in infermeria per circa due ore per essere sottoposto a visita medica psico-fisica al fine di accertare un eventuale stato di ebbrezza; che tale indagine aveva esito negativo; che nonostante ciò, successivamente, gli veniva notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo da parte del Nucleo Carabinieri di Polizia Militare del Comando di Messina, per la violazione prevista dall’art. 498 c.p., per aver indossato in pubblico la divisa dell’Esercito italiano con il grado di Capitano; che successivamente il Giudice di Pace di Messina aveva accolto l’opposizione avverso la suddetta sanzione, accertando che il V., congedato il (OMISSIS), aveva diritto ad indossare la divisa sino alle 24,00 del giorno successivo; che inoltre, sulla base delle risultanze dell’accertamento da parte della Polizia Militare, gli era stato notificato il divieto di detenere armi e munizioni; che tale ultimo provvedimento era stato poi annullato dal T.A.R. Sicilia, che aveva rilevato il travisamento dei fatti per incompatibilità della contestata condizione di ubriachezza con quanto accertato dagli Ufficiali; che l’abuso subito si era realizzato per essere stato assoggettato ad accompagnamento coattivo presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria per iniziativa arbitraria dei militari, al di fuori dei presupposti previsti dall’art. 349 c.p.p., nn. 4, 5 e 6 (ovvero per il tempo strettamente necessario all’identificazione della persona, solo quando questa rifiuta di farsi identificare, o fornisce generalità e documenti in relazione ai quali sussistono elementi per ritenerne la falsità), senza darne notizia al P.M. e senza prima rivolgere al V. l’invito a nominare un difensore d’ufficio. Chiese quindi il risarcimento per i gravi danni morali subiti a causa della lesione del suo diritto all’immagine, per le modalità con cui era stato sottoposto al controllo, nonchè a causa della privazione, per oltre due ore, della sua libertà personale. Chiese, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale conseguito all’emissione dei due illegittimi provvedimenti amministrativi, che, seppure tempestivamente impugnati, avevano avuto l’effetto di determinare l’estromissione dell’attore da un programma di missione in Kosovo, per il quale aveva ricevuto apposito incarico, nonchè il divieto di detenere armi e munizioni.

Si costituirono in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, contestando la domanda sul presupposto che il controllo di Polizia Militare si era svolto in conformità alla legge e rilevando comunque che il giudizio relativo alla legittimità della revoca della licenza di porto d’armi e la conseguente domanda di risarcimento apparteneva alla giurisdizione amministrativa.

Si costituirono inoltre i militari, chiedendo il rigetto della domanda attorea. C.D., B.S., CU.Do. e D.R. eccepirono anche l’inammissibilità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto, nonchè il proprio difetto di legittimazione, chiedendo altresì la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

11 Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2485/2015, rigettò la domanda, condannando l’attore a rifondere ai convenuti, in solido fra loro, le spese di lite.

2. La decisione è stata confermata, salvo che nel capo relativo alle spese, dalla Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 675/2018, depositata il 10 luglio 2018.

I,a Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la pretesa di diversa qualificazione dell’azione in domanda di risarcimento per responsabilità da contatto sociale.

Secondo i giudici dell’appello, era corretta la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado in termini di responsabilità extracontrattuale, avendo l’attore richiamato i canoni della responsabilità civile nel ricondurre la lesione dei propri diritti soggettivi ad un comportamento colposo dei militari, per avere questi ultimi, nell’attività di controllo, oltrepassato i limiti entro i quali è consentito l’uso di strumenti di coazione fisica.

Inoltre, il V. non aveva chiarito quali sarebbero stati gli specifici obblighi preesistenti posti dalla legge a carico dei militari in ragione dell’attività degli stessi svolta e diretti a tutelare gli interessi emersi esposti a pericolo in occasione del contratto stesso, solo genericamente richiamandosi all’art. 1173 c.c..

La Corte d’appello ha poi escluso qualunque arbitrarietà nell’accertamento, eseguito con modalità del tutto regolari, da un numero di militari adeguato al tipo di controllo da effettuare (identificazione di un militare di cui era stato segnalato lo stato di ubriachezza con la possibilità che lo stesso fosse armato). Nè l’attore aveva subito alcuna illegittima coercizione, avendo i militari solo proseguito il controllo in caserma per gli ulteriori accertamenti sul suo status militare e sulle sue condizioni psicofisiche (attività quest’ultima opportuna e necessaria, considerato che, a quanto risulta dalla relazione di servizio, i militari avevano constato che il V. emanava odore di alcool, pur non risultando elementi indubbi per accertarne lo stato di ubriachezza) Peraltro l’attore aveva acconsentito volontariamente all’invito a recarsi in caserma.

Infine, la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’attore alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti in via solidale, procedendo ad una nuova liquidazione, autonoma e separata, di dette spese in favore dei soli Ministeri, stante la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale da parte degli altri soggetti.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il Dott. V.A..

3.1. Resistono con controricorso i Signori Ten. Col. C.D., Lgt. B.S., Isp. D.R. e Vice Brig. CU.Do., nonchè il Ministero della Difesa ed il Ministero degli Interni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1173 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 345 c.p.c..

Contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il V. non avrebbe mai invocato in primo grado la responsabilità extracontrattuale dei convenuti. L’attore, pur non avendo formalmente inquadrato la propria azione nel paradigiiia della responsabilità contrattuale da contatto sociale, aveva chiarito il proprio intendimento di voler agire nell’ambito dei canoni della responsabilità contrattuale addebitabile ai militari convenuti, lamentando che essi avevano eseguito in maniera del tutto arbitraria il controllo di polizia militare, violando i limiti loro imposti dall’uso legittimo dei mezzi di coercizione.

Già in primo grado il ricorrente avrebbe chiarito che l’accertamento si era svolto con modalità illegittime, per l’eccessivo spiegamento di forze impiegato per eseguirlo, per la privazione della libertà personale disposta dai militari senza aver ricevuto alcun ordine in tal senso, per averlo forzatamente sottoposto ad una visita per accertare il suo stato plico-fisico, giustificandola con il solo fatto che il V. emanava un forte odore di alcool.

La Corte territoriale avrebbe quindi violato: l’art. 1173 c.c., per non aver correttamente interpretato la domanda attrice, ricondotta fin dal primo grado nel paradigma della responsabilità contrattuale, con conseguente esonero dell’attore dall’onere probatorio, gravante, ex art. 2697 c.c. sul soggetto che intenda far valere l’altrui responsabilità da fatto illecito; gli artt. 112,115 e 345 c.p.c., per non aver pronunciato sulla domanda di declaratoria di responsabilità dei convenuti, non ponendo a fondamento della decisione le prove proposte dall’attore.

Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti in cui è ancora ammesso, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 3, n. 7932 del 18/05/2012).

Nel caso di specie, come risulta palesemente sia dalla sentenza impugnata sia dallo stesso ricorso, la Corte d’appello ha esaminato la domanda di accertamento della responsabilità dei militari, qualificandola, con una motivazione scevra da vizi logico-giuridici, nel paradigma della responsabilità aquiliana.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c..

Anche qualificando l’azione promossa nel paradigma della responsabilità extracontrattuale, la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui esclude che il controllo di polizia effettuato nei confronti del V. si sia svolto con modalità abusive.

Infatti, come risulterebbe dalla relazione di servizio, i militari avrebbero eseguito quel controllo in un luogo pubblico con un ingiustificato spiegamento di forze, nuocendo gravemente all’immagine e alla reputazione del V.; avrebbero costretto l’attore (il quale, se si fosse rifiutato, avrebbe commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.) a seguirli presso una caserma, per un ingiustificato ed immotivato controllo sul suo status di servizio, privandolo della propria libertà personale; avrebbero trattenuto lo stesso attore per oltre due ore di fermo, per l’effettuazione di una perizia medico-legale al fine di accertare un inesistente stato di ubriachezza o di ebbrezza.

Il motivo è inammissibile, poichè con esso il ricorrente si limita a sostenere un’interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte della Corte del merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito per sua natura morfologicamente escluso dinanzi al giudice di legittimità.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014.

La Corte di merito, in sede di liquidazione delle spese, avrebbe attribuito alla controversia il valore di Euro 500.000,00 applicando i minimi tabellari degli onorari professionali previsti dalla legge in relazione a tale importo.

La causa sarebbe in realtà di valore indeterminabile, in quanto il V., pur avendo indicato, in primo grado, la suddetta somma quale stima dei danni subiti, avrebbe rimesso la liquidazione effettiva dei suddetti danni al giudice.

Avendo la Corte di merito correttamente ritenuto la controversia di bassa complessità, l’importo delle spese avrebbe dovuto riferirsi ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile, tenendo conto unicamente delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Il motivo è fondato.

Il valore della controversia era in effetti indeterminato ab initio, trattandosi di una richiesta di risarcimento danni e avendo la parte chiesto, a titolo di risarcimento, la somma maggiore o minore di quella indicata che fosse stata accertata nel corso del giudizio. D’altra parte, l’interpretazione secondo cui il valore della causa è indeterminabile quando l’oggetto non è suscettibile di valutazione economica precisa risponde ad un orientamento pacifico e costante di questa Corte, secondo cui, in tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in mancanza di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l’oggetto, o uno degli oggetti, dell’accertamento e della quantificazione rimessi al giudice (Cass. n. 14586 del 2005).

Così come è orientamento costante e pacifico di questa Corte che la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia non può essere considerata, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (tra altre v. Cass. n. 6350/2010, 15698 e 1313 del 2006, 13296/2004; Cass. civ. Sez. II, 19-02-2019, n. 4832).

5. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito ritiene sussistano i presupposti di particolarità e complessità delle questioni trattate per giustificare la compensazione delle spese sia del giudizio di appello che di quello legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito compensa le spese sia del giudizio di appello che di quello legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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