Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7016 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 25/03/2011), n.7016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

PASSAGLIA 14, presso lo STUDIO MERLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORSO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CEMENTI PREFABBRICATI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso

lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9473/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 21/04/2009, R.G.N. 9473/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.4.2009 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.11.2005, che aveva respinto la domanda del lavoratore diretta ad ottenere la condanna della società Cementi Prefabbricati srl al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della sottoscrizione di un verbale di conciliazione intervenuto tra lo stesso A. e la Cementi Prefabbricati srl, cui era seguita una procedura di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, terminata con il licenziamento, nonchè al risarcimento dei danni da mancata percezione dell’indennità di mobilità.

Nella citata sentenza la Corte ha osservato che, pur non avendo la Corte territoriale individuato con precisione la data di cessazione del rapporto di lavoro, il ricorso non poteva trovare accoglimento poichè le pretese in questione, concernenti la parte del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo di integrazione salariale e l’indennità sostitutiva del preavviso, non risultavano essere state chieste dal lavoratore nell’atto introduttivo del giudizio, con il quale erano state chieste “differenze retributive in modo generico””, e poichè, inoltre, il ricorrente non aveva specificato la data di inizio della disoccupazione indennizzabile nè cosa gli avesse impedito di conoscere il proprio stato di disoccupazione ai fini della tempestiva presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità.

Avverso tale sentenza ricorre per revocazione A.A. affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Cementi Prefabbricati srl.

La società resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente domanda la revocazione della sentenza impugnata per erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (art. 395 c.p.c., n. 4). Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte di legittimità avrebbe rigettato il ricorso ritenendo erroneamente che nel ricorso introduttivo non fossero state indicate le somme richieste dal lavoratore e che questi non avesse indicato la data di inizio della disoccupazione indennizzabile nè cosa gli avesse impedito di conoscere il proprio stato di disoccupazione, laddove, in contrario, nel ricorso introduttivo erano stati indicati analiticamente gli importi dovuti, la data di cessazione del rapporto di lavoro e i motivi per cui il datore di lavoro doveva farsi carico delle conseguenze derivanti in danno del lavoratore a causa della perdita dell’indennità di mobilità.

2.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile non essendo il vizio denunciato riconducibile all’ipotesi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

3.- Come più volte ribadito da questa Corte, l’errore revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, proponibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati nella loro oggettività; con la conseguenza che non può ritenersi viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione quando si tratti della sindacabilità di errori conseguenti a valutazioni attinenti alla formazione del giudizio sul piano logico-giuridico o a valutazioni di diritto, e segnatamente all’asserita erronea applicazione di norme processuali, o all’omessa o inesatta valutazione di un atto processuale, o di errori comunque formatisi nella interpretazione degli atti di causa (e in particolare della domanda) e nella valutazione dei loro effetti, vertendosi, in tali casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, e non già sulla percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione dello stesso, con conseguente inammissibilità, in questi casi, del ricorso per revocazione (cfr.

ex multis Cass. 24512/2009, Cass. 24369/2009, Cass. 8180/2009, Cass. 5221/2009, Cass. 3365/2009, Cass. 26022/2008, Cass. 17443/2008, Cass. 5076/2008).

4.- Nella specie, la Corte di legittimità, nella contestata sentenza, ha ritenuto che il ricorrente avesse fatto valere l’interesse “alla parte del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo di integrazione salariale nonchè all’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento”, ma che entrambe le voci non avessero formato oggetto di specifica richiesta nell’atto introduttivo del giudizio, nel quale erano state chieste “differenze retributive in modo generico”, aggiungendo che l’art. 414 c.p.c. impone al ricorrente di determinare l’oggetto della domanda con gli elementi di fatto e di diritto giustificativi e che tale onere “non può ritenersi soddisfatto con un generico rinvio a conteggi di più o meno facile interpretazione”, com’era avvenuto nel caso di specie. Si tratta, com’è evidente, di un giudizio sulla portata dell’atto processuale, rispetto al quale l’omessa considerazione degli elementi evidenziati nell’odierno ricorso non potrebbe mai costituire svista o errore percettivo censurabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, anche se commesso dalla S.C. nella lettura di atti interni al processo: trattandosi di errori in tesi afferenti l’esatta individuazione del contenuto della domanda, non di errore revocatorio potrebbe parlarsi, ma di ipotetico (insindacabile) errore commesso nello scrutinio della domanda e nella verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo, inidoneo a costituire motivo di ricorso per revocazione.

5.- Le stesse considerazioni sono a farsi per quanto riguarda la censura attinente alla statuizione con la quale la S.C. ha respinto il terzo motivo di gravame sul rilievo che il ricorrente non avrebbe indicato la data di inizio della disoccupazione indennizzabile ed i motivi che gli avrebbero impedito di conoscere il suo stato di disoccupazione – che si dovrebbero, invece, desumere, secondo il ricorrente, dagli elementi di fatto e dalle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo – vertendosi anche in questo caso nella denuncia di un errore che si sarebbe formato nella valutazione e nella interpretazione degli atti di causa, e quindi di un errore di giudizio e non già nella percezione di atti o fatti rilevanti per la formazione di questo.

6.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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