Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7016 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 29/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 7016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3862-2016 proposto da:

COOPERATIVA ARIANESE DI MUTUALITA’ SOC COOP, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTON GIULIO BARRILI 49, presso lo studio

dell’avvocato DANIEL DE VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALERIO FREDA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2704/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Valerio Freda per la ricorrente e l’Avvocato Fabio

Tortora per l’Avvocatura dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2010, la Cassa Arianese di Mutualità Soc. Coop (d’ora in avanti CAM) proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 47904, notificata il 21 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.423.018,00, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, conv. in L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 99 del 17 febbraio 2011 accoglieva l’opposizione ritenendo fondata la preliminare eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 per essere maturato detto termine tra la notifica del processo verbale di contestazione e la notifica dell’ordinanza.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero delle Finanze, dolendosi, oltre che di alcune violazioni di natura processuale, della erroneità della decisione in punto di prescrizione, e riproponendo nel merito le difese, già svolte in primo grado in ordine alla legittimità dell’ordinanza impugnata.

Si costituiva la CAM che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale in ordine alle eccezioni di nullità già sollevate nel corso del giudizio di primo grado, istando in ogni caso per l’applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2723 del 13 giugno 2014 accoglieva l’appello, rigettando l’opposizione proposta dalla CAM.

In motivazione, dopo avere disatteso le eccezioni concernenti la declaratoria di inammissibilità della costituzione dell’appellante in primo grado, in quanto non era derivato alcun vulnus al suo diritto di difesa, passava ad esaminare il motivo di appello concernente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.

A tal fine ricordava come il Tribunale avesse concluso per l’estinzione del diritto in ragione del fatto che tra la data della notifica del PVC (16/12/2004) e quella della notifica dell’ordinanza (21/12/2009) era decorso un termine superiore ai cinque anni.

Secondo il Ministero a tal fine doveva tuttavia tenersi conto, non della data della materiale consegna dell’ordinanza alla destinataria, quanto della data di consegna dell’ordinanza stessa all’ufficiale giudiziario per la notifica, consegna avvenuta in data 16/12/2009.

Ad avviso della Corte distrettuale tuttavia il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il richiedente al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, essendo a tal fine necessario sempre avere riguardo alla data della materiale consegna al destinatario.

Quanto all’esistenza di atti internativi della prescrizione, escludeva che potesse essere attribuita tale efficacia all’invito dell’Amministrazione alla Cassa a presentarsi per l’audizione, nonchè alla comparizione del suo difensore, atteso che di tali attività non vi era prova alcuna, ma dagli atti emergeva che in data 5 luglio 2003 era stato notificato alla CAM un verbale di contestazione integrativo, redatto in data 26/6/2005, unitamente al verbale originario, notifica con la quale si era determinata l’interruzione del termine prescrizionale, evento questo rilevabile d’ufficio.

Tale considerazione consentiva di ravvisare l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione ed imponeva quindi di dover esaminare il merito dell’opposizione.

In tale prospettiva, disattese le eccezioni di nullità dell’ingiunzione per omessa contestazione della violazione (emergendo la prova di tale attività), di tardiva notifica della contestazione (atteso che il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre non dal momento in cui la PA sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma da quando abbia acquisito tutti gli elementi per valutare la sussistenza della condotta sanzionabile) e di mancata audizione personale della parte, posto che tale omissione non costituisce motivo di nullità, riteneva che vi fosse la prova delle violazioni contestate.

Infatti, le operazioni in contanti eseguite dalla CAM erano state accertate dalla Guardia di Finanza in base alla documentazione rinvenuta presso la sede sociale, e d’altronde l’opponente ed altri soggetti coinvolti si erano limitati solo a contestare l’applicabilità alla fattispecie della normativa antiriciclaggio, senza però porre in discussione l’effettivo compimento delle operazioni.

La contestazione sollevata solo con la comparsa di risposta in appello, dell’inidoneità delle risultanze della “prima nota cassa” appariva inammissibile, in quanto proposta solo in appello, oltre che infondata, atteso che le violazioni erano state confortate anche dalle registrazioni presenti in altri libri contabili della società.

Quanto alla violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1 la sentenza impugnata ha osservato che la CAM non rientra tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non ha richiesto la specifica abilitazione concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Infatti, dalla lettura congiunta delle norme, si ricava che, sebbene si consenta agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della disciplina normativa in esame, l’attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purchè ne diano comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in ogni caso, la Cassa, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbe dovuto richiedere l’abilitazione al compimento di tali attività al Ministero.

Nel caso in esame la CAM aveva comunicato all’UIC il proprio intento di esercitare l’attività di raccolta del risparmio e di concessione prestiti esclusivamente tra i soci, precisando che si trattava di una richiesta avanzata con riserva, in quanto non reputava di poter essere ricompresa tra gli intermediari di cui all’art. 6 citato D.L.

Ancorchè la CAM sia stata poi iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, ciò non determina automaticamente l’abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, che sono invece riservate in via esclusiva agli intermediari abilitati ex lege ovvero a quelli che abbiano richiesto apposita abilitazione al Ministero.

Ne discendeva quindi che sussistevano gli elementi oggettivi dell’illecito contestato.

Quanto al profilo soggettivo, e ribadito che la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa, la sentenza riteneva che nella fattispecie non vi erano circostanze tali da poter far ravvisare la presenza di elementi idonei ad ingenerare un’errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento, nè poteva reputarsi che la condotta della appellata fosse del tutto irreprensibile. La finalità della normativa violata, che ha avuto ampia conoscenza anche presso i semplici cittadini, non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente nè gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini) nè l’archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino in data 18/3/2009, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie diversa da quella di cui all’ordinanza opposta.

L’opponente in quanto operatore qualificato di settore, avrebbe dovuto essere a conoscenza delle limitazioni operative connesse alla natura istituzionale della cooperativa, o quanto meno avrebbe dovuto informarsi circa l’esistenza di siffatte limitazioni, potendosi quindi ravvisare la sussistenza dell’elemento piscologico della colpa.

Infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, riteneva che a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, la sanzione applicata nella percentuale del 5% appariva proporzionale ed equa.

Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2015 la CAM impugnava per revocazione ai sensi della previsione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1 la sentenza de qua, assumendo che fosse frutto di un’attività fraudolenta posta in essere dal MEF in quanto il verbale integrativo del 25 giugno 2005, che era stato valorizzato dalla Corte partenopea per giustificare l’interruzione della prescrizione, non era mai stato depositato nel corso del processo, ma era stato artatamente camuffato nel fascicolo di parte nel giudizio di appello, allo scopo di sviare la difesa della controparte, impedendo quindi al Giudice di potersi avvedere della novità della produzione documentale.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2704/2015 del 12 giugno 2015 rigettava la revocazione.

Rilevava che il presupposto per la revocazione della sentenza per dolo della controparte è il compimento di un raggiro artificioso, che oltre ad impedire al Giudice l’accertamento della verità, sia tale da paralizzare la possibilità di difesa dell’avversario.

Nella specie doveva escludersi il prospettato inganno perpetrato con la predisposizione del fascicolo di secondo grado, e con l’occultamento nello stesso di un verbale integrativo mai prodotto nel corso del giudizio di primo grado, in quanto emergeva la prova che il verbale de quo era già presente agli atti del giudizio e sin dal primo grado, essendo stata la stessa CAM ad allegarlo.

Nè rilevava che il verbale prodotto in primo grado non fosse quello notificato alla società, ma al suo amministratore in proprio, atteso che l’eventuale errata valorizzazione del documento nuovo era un errore deducibile in sede di impugnazione ordinaria e non già tramite il mezzo della revocazione straordinaria.

Inoltre, l’atto interruttivo della prescrizione notificato ad uno dei debitori in solido produce effetto anche nei confronti degli altri debitori ex art. 1310 c.c., sicchè non poteva dubitarsi dell’efficacia interruttiva anche del verbale già prodotto in primo grado dalla CAM, in quanto notificato a D.G., quale responsabile dell’illecito. Ancora non integra dolo revocatorio l’errata, o meglio generica, indicazione di un documento nel (oliario, mentre la miglior prova dell’inesistenza del complotto ordito dal Ministero ai danni della CAM si ricava dal fatto che del tenore e della valenza del documento se ne era reso conto il giudice, il quale, se vi fosse stato un camuffamento, non si sarebbe a sua volta avveduto dell’esistenza in atti del verbale integrativo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CAM, articolandolo su due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Osserva la ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto storico rappresentato dalla circostanza che il verbale prodotto in secondo grado dal MEF diverso da quello versato in atti dalla ricorrente, posto che quest’ultimo reca in calce la relata di notifica al sig. D.G., mentre solo il primo alla società.

Inoltre sarebbe stata omessa la disamina del fatto storico consistente nel fatto che nel verbale integrativo del 22 giugno 2005, le violazioni contestate al D.G. erano riferite al periodo dal 1 gennaio 2000 al 19 aprile 2001, mentre quelle relative al periodo successivo erano state contestate a D’.Ge..

Inoltre si sarebbe trascurato il fatto storico che nelle difese del MEF in primo grado non vi era alcun riferimento all’efficacia interruttiva del verbale integrativo, essendo stata valutata dal giudice di primo grado la questione della prescrizione senza tenere conto di tale documento, e che lo stesso MEF nel proporre appello, non aveva fatto menzione alcuna all’efficacia di tale documento.

Il motivo è del tutto destituito di fondamento.

La stessa ricorrente non ignora che alla fattispecie sia applicabile, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo richiamato nella rubrica del motivo, la nuova lettera della legge.

Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c.,. ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in citiamo attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Infatti, non viene posto in contestazione il principio per il quale il giudice può rilevare d’ufficio l’avvenuta interruzione della prescrizione, anche avvalendosi di documenti prodotti dalla parte controinteressata al rilievo ufficio dell’eccezione de qua, e ciò in applicazione del principio di acquisizione della prova, che consente l’utilizzo delle prove entrate a far parte del materiale istruttorio, a prescindere dal fatto che le stesse portino elementi a favore della parte che le abbia introdotte nel giudizio (per indicazioni in tal senso si veda Cass. S.U. n. 28498/2005, secondo cui, nel sistema processualcivilistico vigente – in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio), sicchè appare del tutto irrilevante la circostanza che il Ministero non abbia fatto espresso richiamo) all’efficacia del verbale integrativo già versato in atti dalla controparte. La sentenza oggi gravata ha sostanzialmente disatteso la revocazione in ragione della assoluta inefficienza causale della condotta della resistente, anche a volerla configurare in termini di dolo revocatorio (circostanza questa che stata comunque argomentatamente esclusa dalla Corte distrettuale), posto che indipendentemente dal camuffamento del verbale integrativo) nel foliario della produzione di appello, in ogni caso la sentenza d’appello avrebbe potuto avvalersi, ai fini del rilievo dell’interruzione della prescrizione, del verbale già in atti, in quanto prodotto dalla CAM.

Deve escludersi che quindi vi sia stata un’omissione in ordine alla valutazione di tale circostanza, così come del pari deve escludersi che sia stata omessa la disamina della non coincidenza tra il verbale versato in atti dalla società opponente e quello prodotto dal Ministero in appello, essendosi a pag. 5 della sentenza oggi impugnata, evidenziate le ragioni circa l’irrilevanza di tale difformità.

Le critiche mosse dalla ricorrente si palesano quindi come del tutto ingenerose, denotandosi dalla lettura del provvedimento oggi gravato, piuttosto una puntuale disamina proprio delle circostanze che la ricorrente assume essere state trascurate, così che le stesse non possono trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1 e dell’art. 2345 c.p.c., nonchè dell’art. 1310 c.c. in combinato disposto con la L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 28.

A tal fine, richiamata la differenza tra il verbale prodotto in primo grado dalla CAM e quello invece allegato alla produzione dell’appellante in appello, si evidenzia che il primo reca la relata di notifica a D.G. in proprio, mentre solo il secondo la relata di notifica alla società.

La sentenza impugnata ha dedotto che l’eventuale errata valorizzazione del documento nuovo costituiva errore rilevabile in sede di impugnazione ordinaria e che in ogni caso l’atto interruttivo della prescrizione contro uno dei debitori in solido aveva effetto anche nei confronti degli altri debitori, sicchè non poteva escludersi la valenza ai fini internativi anche del verbale notificato al D.G..

Orbene, non appare seriamente contestabile la correttezza della valutazione quale vizio deducibile in sede di impugnazione ordinaria della utilizzazione da parte del giudice di appello di una prova nuova, assunta quindi in violazione dell’art. 345 c.p.c., ed in tal senso la CANI si è appunta doluta della violazione di tale norma in sede di ricorso ordinario per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello n. 2723/2014, a sua volta oggetto anche della richiesta di revocazione (senza che però, nei motivi di ricorso ordinario sia stata fatta questione anche circa la pretesa difformità tra i due verbali in atti), con la conseguenza che non può avere seguito la richiesta di parte ricorrente di valutare tale circostanza ai fini della correttezza della decisione sulla revocazione.

Quanto invece alla deduzione relativa alla pretesa violazione delle norme in tema di solidarietà e prescrizione, e premesso che anche questo è un vizio della decisione che andava dedotto tramite la proposizione dei mezzi ordinari di impugnazione, non rilevando invece ai diversi fini della sussistenza del vizio revocatorio, non è posta in discussione la qualità di corresponsabile degli illeciti, per i quali è solidalmente responsabile anche la CAM del destinatario della notifica del verbale versato in atti dalla stessa ricorrente, di guisa che non appare comprensibile la ragione per la quale dovrebbe escludersi l’applicabilità dell’art. 1310 c.c. al caso di specie (inoltre non appare trascurabile la circostanza che la notifica del verbale già in atti sin dal primo grado del giudizio vede destinatario della stessa il D.G., ma indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della CAM, e quindi quale soggetto ricoprente un ruolo di rappresentanza della società stessa).

Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), l’autore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persomi fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 Legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Tuttavia, l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale si desume chiaramente dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 norma che, oltre a disporre che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, sicchè l’obbligo della persona giuridica può sussistere anche senza che più sussista l’obbligo del trasgressore. l,a distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma del citato L. n. 689 del 1981, art. 14 un’autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell’illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove, tuttavia, il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23875 del 15/11/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 01/07/1997; da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17023 del 11/08/2016).

Nella fattispecie emerge pertanto che la notificazione del verbale del 22 giugno 2005 venne eseguita nei confronti del D. ma con un espresso richiamo alla sua qualità all’interno della società, essendo esplicito nella relata il riferimento alla persona giuridica rappresentata, sicchè essa costituiva valida contestazione nei confronti della stessa persona giuridica. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, inoltre la ritualità nella notifica del verbale di violazione, trattandosi di un atto del procedimento amministrativo, è, peraltro, oggetto di accertamento di fatto riservato proprio al giudice di merito e, perciò, non censurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune dai vizi logici e giuridici (nei limiti ora consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14526 del 14/08/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1092 del 19/01/2005).

Anche il secondo motivo deve quindi essere disatteso.

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infine proposto un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, deducendo che, nel caso in cui avessero trovato accoglimento i motivi di ricorso principale, la sentenza incorreva nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., nella parte in cui, dissentendo dai principi ormai generalizzati, in tema di scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario, aveva escluso che l’anticipazione degli effetti alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, potesse operare anche per quanto attiene all’effetto interruttivo della prescrizione.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato dalla parte.

4. Attesa la complessità delle questioni trattate sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 9013 ed e rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Seconda Civile, all’esito della riconvocazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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