Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7016 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7016 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 12220-2014 proposto da:
CAMUSI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SABOTINO 17/A, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
MARIA D’ALESIO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 11/04/2016

- controricotrente avverso il decreto n. 446/2014 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 13/01/2014, depositato il 05/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Gabriele Maria D’Alesio difensore del ricorrente che
insiste per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 12220 sez. M2 – ud. 04-02-2016
-2-

(L

IN FATTO
Con decreto depositato il 5.3.2014 la Corte d’appello di Perugia, revocato
il decreto opposto ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89101 dal Ministero della
Giustizia, rigettava la (dapprima accolta) domanda di equa riparazione

svoltasi innanzi al Tribunale di Frosinone, sez. distaccata di Anagni_
Osservava la Corte territoriale che ricorrevano seri elementi per escludere
l’esistenza di un paterna d’anirrio a danno del ricorrente. Questi, infatti,
condannato in sede penale al risarcimento dei danni morali da liquidare in
sede civile, aveva resistito alla domanda con argomentazioni difensive
definite dal giudice civile “inquietanti”, e non conferenti rispetto al thema

decidendum in quanto tese a confutare accadimenti già trattati nella sentenza
penale di condanna passata in giudicato. Precisava, quindi, che dalla lettura
dei verbali emergeva che era stata la parte convenuta a dilatare i tempi del
processo proprio con tali argomentazioni, al fine evidente di ritardare gli
effetti negativi di una condanna certa nell’an debeatur.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Umberto Camusi, in base a tre
motivi, illustrati da memoria.
Disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso
all’Avvocatura Generale dello Stato (inizialmente essendo stato indirizzato il
ricorso all’Avvocatura distrettuale di Perugia), il Ministero della Giustizia ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la

violazione o falsa applicazione degli arti. 2, 2-bis, 3 e 4 legge n. 89/01, poiché
3

proposta da Umberto Camusi per la durata irragionevole di una causa civile

il reclamo ha capovolto l’esito del primo decreto, mentre avrebbe potuto solo
“ridurre il valore richiesto e non cancellarlo del tutto”, con conseguente
violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli
artt. 13 CEDU e 24, 111, l° e 2° comma, e 113, l° e 2° comma Cost.

L’opposizione al collegio ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 non è un

mezzo d’impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai
motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio
sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi (Cass.
n. 20463/15), configurando la fase contenziosa di un medesimo procedimento
(Cass. n. 19348/15). Ne deriva che in esito all’opposizione erariale, che è il
primo atto con il quale il Ministero prende posizione sulla domanda, ben può
la Corte d’appello pervenire ad una conclusione più sfavorevole per il
ricorrente privato, purché non eccedente i limiti del petitum dell’opposizione
stessa (e non è questo il caso).
2. – Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,
l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente “nel non aver (la Corte
d’appello: n.d.r.) tenuto in considerazione le produzioni dell’atto introduttivo
(…), la sentenza col suo timbro di depositato (…) ed i verbali di causa (…),
che laddove attentamente letti e studiati provano la violazione delle nonne
CEDU oggetto del caso di specie”.
2.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile, sotto due autonomi
profili.
2.1.1. – In primo luogo, esso è del tutto generico, perché non spiega come e
per quale ragione sarebbe stato omesso l’esame degli atti e dei documenti
4

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

indicati, e come e perché questi avrebbero dovuto condurre la Corte
territoriale ad un diverso giudizio di merito. Il tutto è espresso in maniera così
apodittica da impedire qualsivoglia comprensione della censura, a nulla
valendo i richiami di giurisprudenza su questioni di diritto inerenti a questioni

2.1.2. – In secondo luogo, il motivo suppone come censurabile, a nonna
dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non il mancato esame del fatto (in senso storico o
normativo) decisivo e discusso, ma l’esito della relativa indagine sfavorevole
alla parte ricorrente, come se si potesse reintrodurre in sede di legittimità le
medesime questioni di fatto dedotte nel giudizio precedente, chiedendone un
rinnovato apprezzamento di merito.
3. – Il terzo motivo introduce un’ulteriore doglianza data dal “raffronto tra
l’art. 360, I co sub 3) CPC con la sintetica e stringata motivazione al
passaggio logico giuridico del DECRETO 446/14 della Corte di Perugia”
(così, testualmente, a pag. 4 del ricorso), lì dove quest’ultima ha qualificato
inquietanti e inconferenti, nel processo presupposto, le argomentazioni
difensive della parte odierna ricorrente, perché tese a confutare accadimenti
già trattati nella sentenza penale di condanna generica passata in giudicato.
Tale argomentazione, sostiene parte ricorrente, non valuta secondo diritto e
non legge i verbali di causa, da cui non risultava alcuna condotta defatigatoria
del Camusi, essendo tale, invece, la condotta della parte vittoriosa e del
giudice della causa.
3.1. – Anche tale censura è manifestamente inammissibile perché generica
ben oltre il limite minimo d’intelligibilità. Non se ne comprende né il
contenuto né la tipologia d’appartenenza, visto che, richiamato il n. 3 dell’art.
5

generali poste dall’applicazione della legge n. 89/01.

360 c.p.c., la critica non contiene alcuna evidenza giuridica, ma semmai una
mera e totalmente criptica contro argomentazione in punto di valutazione dei
fatti.
Per contro, è fermo principio quello per cui l’onere della indicazione

ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., qualunque sia il
tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può
essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di
appello, senza l’esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di
indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il
ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se
adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso
medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità
la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti
controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione
impugnata (Cass. n. 11984/11).
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della
parte ricorrente.
6. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del
contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in
C 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
6

specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 4.2.2016.

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