Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7016 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10117-2020 proposto da:

MAUS SRL, in persona dell’Amministratore Delegato legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ENRICA DE SALVO;

– ricorrente –

contro

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del

Procuratore speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI ROVEDA;

– controricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritto, ai sensi dell’art. 2952 c.c., comma 2 il diritto della società Maus s.r.l. (già Maus s.p.a.) alla garanzia assicurativa.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la lettera raccomandata del 15.9.2010, inviata dal legale di F.F. (dipendente della Maus s.p.a.) alla società datrice di lavoro contenesse una valida ed univoca richiesta risarcitoria per i danni subiti in occasione dell’infortunio del (OMISSIS), con conseguente necessità per l’assicurata di informare con urgenza l’assicuratore, come previsto dall’art. 2952 c.c., ai fini della decorrenza del termine prescrizionale. La notifica del ricorso giudiziario del F., eseguita dalla Maus s.r.l. nei confronti della Compagnia assicuratrice ai fini della chiamata in causa in data 14.3.2013, in quanto successiva al decorso del biennio dal 15.9.2010, non aveva impedito il maturare della prescrizione.

3. Avverso tale sentenza la Maus s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c., per avere la sentenza d’appello dichiarato prescritto il diritto dell’assicurata Maus s.r.l. alla garanzia assicurativa prestata da AIG Europe Limited, considerando quale termine di decorrenza della prescrizione la lettera raccomandata del 15.9.2010 con cui il legale del lavoratore infortunato ha richiesto il risarcimento dei danni, anziché la data di deposito (13.10.2011) o la data di notifica del ricorso giudiziario dal medesimo proposto, come invece affermato dal Tribunale.

6. La parte ricorrente ha sostenuto che la richiesta di risarcimento idonea a far decorrere il termine di prescrizione di cui all’art. 2952 cit., deve contenere l’indicazione della tipologia di danno, la sua quantificazione e la domanda di pagamento entro un preciso termine. In tal senso depongono sia il dato letterale della disposizione citata, che pone in alternativa la richiesta stragiudiziale e l’azione giudiziale, sia il rilievo che solo avendo questi dati l’assicurato è posto nelle condizioni di valutare se azionare o meno la polizza assicurativa che, come noto, non comprende tutti i possibili danni evento e prevede sempre delle franchigie.

6. La parte ricorrente ha ribadito, per il caso di accoglimento del motivo di ricorso, le deduzioni già svolte nel giudizio di appello sulla infondatezza della eccezione sollevata da controparte relativamente alla perdita del diritto dell’assicurato per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 c.c., e ai sensi di polizza.

7. Il motivo di ricorso non merita accoglimento.

8. Premesso che è correttamente dedotto il vizio di violazione di legge sub specie di errata sussunzione della fattispecie concreta in quella contemplata dalla previsione normativa (v. Cass. n. 20975 del 2018), le censure risultano infondate poiché la sentenza d’appello ha deciso conformemente alle precedenti pronunce di questa Corte (v. Cass. n. 2971 del 2019; n. 6296 del 2013; n. 289 del 2015 in motiv.; n. 24733 del 2007).

9. L’art. 2952 c.c., comma 3, individua quale dies a quo del termine di prescrizione la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato e rivolta all’assicurato, quale responsabile civile per i danni che ne formano oggetto. L’obbligo dell’assicuratore, di tenere indenne l’assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo, diviene concreto ed attuale soltanto quando il danneggiato manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell’assicurato e da questo momento l’assicurato deve dare comunicazione all’assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 c.c., comma 3, nonché comma 4.

10. Questa Corte di legittimità ha precisato che la richiesta del danneggiato può essere formulata anche in via stragiudiziale (v. Cass. n. 25897 del 2013; n. 8600 del 2001; n. 6426 del 2001) e che essa deve assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale da indurre l’assicurato a promuovere le opportune iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto al danneggiato.

11. Si è pertanto escluso che fosse idonea allo scopo una comunicazione generica, proveniente dal danneggiato, in cui si alludeva alla possibilità di avanzare successivamente richiesta di risarcimento (v. Cass. n. 24733 del 2007, in motivazione), ovvero che fosse idonea la nota proveniente dall’INAIL, con la quale l’istituto comunicava al datore di lavoro, assicurato per la responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai dipendenti, che gli avrebbe chiesto il rimborso di quanto in futuro sarebbe stato obbligato a versare al dipendente infortunato (v. Cass. n. 5560 del 1996).

12. La richiesta deve essere espressione della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a dire all’assicurato, il risarcimento dei danni, pur non essendo necessario che questi siano già quantificati nel loro esatto ammontare, per come è dato evincere dal cit. art. 2952 c.c., comma 4, (v. Cass. n. 25897 del 2013 cit.).

13. La Corte di merito, là dove ha ritenuto che la lettera raccomandata inviata dal procuratore del F. alla Maus s.p.a. (ove era scritto, tra l’altro, “Ritenuto che i danni subiti siano imputabili al datore di lavoro…con la presente formulo formale richiesta di risarcimento dei danni subiti dal mio assistito (…) Vi invito a fornirmi gli estremi di eventuali coperture assicurative”) contenesse una chiara ed univoca manifestazione di volontà del danneggiato di richiedere il risarcimento dei danni, ha svolto il procedimento di sussunzione secondo i principi sopra richiamati, valorizzando il tenore chiaro ed univoco della istanza risarcitoria e l’irrilevanza della mancata quantificazione del danno rivendicato. La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di violazione di legge.

14. Il ricorso deve quindi essere respinto, risultando assorbite le deduzioni sulla infondatezza dell’eccezione sollevata dalla società assicuratrice ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., e ai sensi di polizza.

15. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

16. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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