Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7015 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7015 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’Ercole Domenico, elett.te dom.to In Roma alla via Sicilia 66, presso lo studio
dell’avv. Augusto Fantozzi e dall’avv. Edoardo Belli Contarini, dai quali è rapp.to e
difeso giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Comune di Latina, elett.te dom.to in Roma alla Piazza dell’Orologio 7, presso lo
studio dell’avv. Paolo Pontecorvi, rapp.to e difeso dall’avv. Francesco Di Leginio,
giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 11/40/11 depositata il 4/2/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014
dal Dott. Giuseppe Caracciolo;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7308/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 25/03/2014

La controversia promossa da D’Ercole Domenico

contro il Comune di Latina è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Latina

contro la sentenza della CTP di Latina n.

265/2/2009 che aveva accolto

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

3360 per ICI 2002. Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Resiste con con-

dendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 20/2/2014
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Comune di Latina ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza per contrasto tra

motivazione e decisum (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.). Secondo il ricorrente ” la decisione..non doveva essere di accoglimento dell’appello e conferma
dell’accertamento nei limiti della riduzione della pretesa ma piuttosto di annullamento del predetto accertamento in quanto rimosso e sostituito dal successivo atto di
riesame adottato dal Comune di Latina in sede di autotutela.
La censura è infondata. Secondo quanto affermato da questa Corte (Sent. n. 12622
del 24/05/2010; sent. 9/5/2007 n. 10637; n. 17392 del 30/08/2004) sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed
in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della
statuizione giudiziale. Tale fattispecie non è ravvisabile nel caso in esame laddove la
CTR ha accolto l’appello, condividendo le ragioni a fondamento dell’impugnativa in
ordine alla sussistenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato , te-

nuto conto ….della riduzione della pretesa.
Con secondo motivo il ricorrente assume la “insufficiente motivazione circa un fatto

controverso e decisivo della controversia (art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.). La sentenza sarebbe illegittima per insufficiente motivazione circa un fatto controverso

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7308/12

Ordinanza pag. 2

troricorso il Comune . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chie-

”l’esistenza di un atto di riesame emanato dal Comune di Latina in via di autotutela
che ha sostituito integralmente l’avviso di accertamento in esame annullandolo”.
bereensurt~dattt.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto
senza adeguata disamina in ordine alla interpretazione, alla valutazione del nuovo
avviso di accertamento — n. 32332- ed agli effetti dello stesso su quello oggetto del
presente giudizio, limitandosi ad affermare “tenuto conto di quanto specificato dal
Comune ovvero della riduzione della pretesa avendo condiviso quanto eccepito dal
ricorrente”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rimessa
alla CTR del Lazio per le ulteriori valutazioni e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo , cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del
Lazio.
Roma (~) ) /O 3

po)

Il esidente est.
Dze M. Iacobellis

■_ /

Funzicuniio Giudizio&

alla formazione del proprio convincimento laddove ha accolto l’appello del Comune,

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