Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7015 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PETROL SILA s.r.l., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caserta
Cantillo e Luigi Marrazzo, giusta procura speciale a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane U.T.F. di Catanzaro, in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato presso cui domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 263/01/07 della Commissione tributaria
regionale di Catanzaro, emessa il 13 giugno 2007, depositata il 18
febbraio 2008, R.G. 99/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che si è riportato alla relazione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso e che qui di seguito si riporta;
Il relatore, vista la sentenza della C.T.R. di Catanzaro che – in riforma della decisione di prime cure – ha accolto il ricorso dell’U.T.F. ritenendo che la pretesa impositiva fosse giustificata da una presunzione grave, precisa e concordante, consistente nella mancata annotazione nei registri, da parte del responsabile della società, del prodotto petrolifero soggetto ad accisa agevolata;
rilevato che il ricorso della contribuente articola tre mezzi di violazione di legge a conclusione dei quali non è formulato il quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. mentre i rilievi motivazionali del quarto motivo contengono doglianze su valutazioni, insindacabili, delle risultanze probatorie che non risultano neppure compendiate in un momento di sintesi che, secondo le nuove regole a presidio anche del principio di autosufficienza, deve circoscrivere la relativa censura;
ritenuto che:
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010