Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7015 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 14/07/2016, dep.17/03/2017),  n. 7015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18938-2012 proposto da:

I.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNIGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO INTILISANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SAPONARA, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 59 – Ostia

Lido -, presso lo studio dell’avvocato DORA LA MOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO MERCADANTE;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 264/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato MARIO INTILISANO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti ed ha

insistito per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto

del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per l’accoglimento del primo motivo, per l’assorbimento

del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne il credito per prestazione professionale resa da un avvocato in favore del comune di Saponara.

Nell’aprile 2004 il tribunale di Messina ha ingiunto al Comune il pagamento di Euro 33.408,73 in relazione alla redazione di due pareri resi nel 2002 dal professionista, relativi alla procedura concorsuale di affidamento lavori della rete idrica comunale.

L’opposizione dell’ente è stata dichiarata inammissibile perchè tardiva dalla sentenza n. 1403706 del Tribunale.

La locale Corte di appello con sentenza 24 maggio 2011 ha invece revocato il decreto ingiuntivo e ha ridotto il compenso a 6.710,00 Euro.

Il ricorso dell’avv. I. chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un motivo.

Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre mezzi e illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale deduce che la Corte di appello ha correttamente individuato lo scaglione di valore applicabile per la liquidazione del compenso, ma ha errato nel far riferimento al D.M. n. 127 del 2004, entrato in vigore nel giugno 2004. Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe dovuto invece utilizzare le tariffe, di maggior importo per la voce de qua, stabilite con il D.M. n. 585 del 1994.

La censura è fondata. Quanto alla determinazione del determinazione degli onorari fra il minimo e il massimo stabiliti, la Corte di appello ha fatto riferimento all’art. 1, comma 2 (per mera svista indicato come art. 2) della tariffa degli onorari spettanti agli avvocati per l’attività stragiudiziale. Ha poi individuato il valore dell’opera, pari a 3.460.261 Euro e conseguentemente lo scaglione, desunto dalla tabella D stragiudiziale che prevede un compenso minimo per pareri orali di 530 Euro e un compenso massimo per parerei scritti di Euro 3.355. Ha ritenuto applicabile quest’ultimo valore.

Lo ha poi raddoppiato, non in relazione all’art. 1, comma 3 della Tariffa, che prevede l’aumento fino al doppio del massimo dell’onorario nelle pratiche di particolare importanza e complessità, ma in considerazione del fatto che erano stati rilasciati due pareri.

La motivazione è sul punto inequivocabile, poichè sono state espressamente escluse le condizioni per il raddoppio di cui all’art. 1, comma 3 e si è invece fatto menzione, sia in narrativa (pag. 4) che in motivazione (pag. 8), al secondo parere.

Invano il Comune osserva sul punto che il secondo parere sarebbe stato rilasciato illegittimamente perchè richiesto in via di mero fatto dal Presidente di gara e quindi illegittimamente. Tale rilievo non ha formato oggetto di ricorso incidentale, come sarebbe stato necessario, ma di mera deduzione in controricorso (cfr. pag. 6)

Poichè l’attività era stata svolta nel 2002 (Cass. 5426/05; 23318/12; 2748/16), il compenso spettante per i due pareri, liquidato prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 127 del 2004, doveva essere determinato alla stregua della tariffa di cui al D.M. del 1994, che stabiliva i diversi importi indicati in ricorso per le pratiche di valore superiore al miliardo di Lire, dovendo essere parametrato al valore dei lavori oggetto di appalto, secondo quanto stabilito dalla stessa sentenza.

3) La statuizione relativa al valore di riferimento è oggetto del primo motivo di ricorso incidentale.

Parte ricorrente incidentale sostiene che il valore dell’incarico era da reputare indeterminabile, “non essendovi una domanda del cliente il cui valore fosse quantificabile” L’importo dei lavori per il Comune sarebbe un esborso e non un introito e inoltre per il Comune proseguire la gara o rinnovare la procedura non avrebbe comportato alcun vantaggio economico. Dunque si sarebbe dovuto applicare lo scaglione previsto per le pratiche di valore indeterminato. La tesi è infondata.

Non può applicarsi in questo caso il principio enunciato da Cass. civ., sez. 2, 24-01-2013, n. 1754 con riguardo alla controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto di aggiudicazione di appalto di opere pubbliche.

In quel caso la tesi ora sostenuta dal Comune di Saponara era stata accolta sulla base di due presupposti che qui non si rinvengono. In primo luogo si trattava di controversia in sede giurisdizionale e non di attività stragiudiziale; in secondo luogo era stato accertato che non avevano avuto alcun peso “i risvolti patrimoniali della vicenda.”

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha invece specificamente motivato sulla rilevanza che nell’attività consultiva – e non giurisdizionale – del professionista avevano avuto le conseguenze alle quali l’ente sarebbe andato incontro riguardo alla perdita di un finanziamento e al superamento dei termini assegnati. Inoltre ha sottolineato come fosse determinante la finalità di pubblico interesse anche in funzione di assegnazione di somme aggiuntive per le espropriazioni e i pareri necessari in corso d’opera.

Si ha dunque una chiara rilevanza, nella determinazione del valore della pratica, del valore dell’appalto, rilevante direttamente, per le valutazioni di convenienza amministrativa legate all’importo dell’appalto e per le ricadute successive.

Dunque, avendo riguardo all’art. 5 delle norme generali della tariffa 1994, con argomentazione che ricostruisce ineccepibilmente la situazione di fatto e la sussume correttamente nelle disposizioni normative, la Corte di appello ha escluso che sia applicabile lo scaglione previsto per le pratiche di valore indeterminabile.

4) Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, relativi agli interessi sul compenso spettante e alla liquidazione delle spese di lite restano assorbiti, dovendo il giudice di rinvio nuovamente pronunciarsi sulla determinazione del compenso applicando le disposizioni del D.M. n. 585 del 1994.

5) La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Messina anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale.

Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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