Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7015 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 11/03/2020), n.7015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18115-2018 proposto da:

L.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICA LEONE;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO

FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ORLANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ORLANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1238/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. L.G., locatore di un immobile con destinazione commerciale sito in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 1238 del 2017 che, pronunciando in sede di rinvio da una pronuncia di questa Corte n. 22976 del 2016 che aveva annullato una precedente sentenza d’appello, ha rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado confermando essere dovuta l’indennità di avviamento commerciale in favore del conduttore C.M., nell’importo di Euro 3.863,32, essendo pacifico tra le parti che il mancato rinnovo della locazione dovesse intendersi dovuto non ad una volontà di recesso del conduttore ma ad una volontà del locatore intenzionato a rinnovare il contratto a condizione del raddoppio del canone di locazione. Per quel che ancora rileva in questa sede, la sentenza impugnata ha innanzitutto rigettato l’eccezione del L. relativa ad un preteso vizio nel munus di uno dei legali patrocinanti in cassazione che sarebbe stato privo dell’iscrizione all’albo presso le giurisdizioni superiori sia perchè l’eccezione, in quanto relativa al precedente giudizio di legittimità era fuori dal perimetro del giudice del merito sia perchè essa, ove esaminabile, sarebbe stata comunque da rigettare in ragione dell’esistenza di un mandato disgiunto ai due legali. In secondo luogo la sentenza ha fatto applicazione dei principi di cui alla richiamata sentenza di questa Corte n. 22976 del 2016 secondo la quale la Corte di Taranto, pur avendo correttamente individuato la norma da applicare esclusivamente nella L. n. 392 del 1978, art. 34 aveva errato nel ritenere che la mancata accettazione del nuovo canone proposto dal locatore integrasse un’ipotesi di recesso da parte del conduttore, perchè non aveva considerato che la genesi della cessazione del rapporto doveva identificarsi pur sempre nella condotta del locatore, sicchè quando il conduttore si limita a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto, non ricorre un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 34 che per essere tale deve prescindere da qualunque iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche. Dunque in applicazione di detti principi la Corte d’Appello ha concluso nel senso della non ricorrenza, nel caso in esame, di alcuna ipotesi per il conduttore di perdita del diritto all’indennità di avviamento, essendo il rapporto cessato per volontà del locatore di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali del rapporto.

Avverso la sentenza, che ha condannato il L. alle spese del grado di appello e di cassazione, lo stesso L. ricorre sulla base di tre motivi. Resiste C.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Dott. L.G. chiede espressamente a questa Corte la revisione, nonchè la dichiarazione di nullità della sentenza n. 1238/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, la dichiarazione di nullità del ricorso per cassazione proposto da C. avverso la sentenza n. 49/2015 della Corte d’Appello di Lecce e “la dichiarazione di nullità dell’ordinanza n. 22976/2016 di questa Corte con la conseguente riattivazione e riconferma della sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Ciò premesso formula tre motivi di ricorso, tutti inammissibili perchè diretti contro il decisum della precedente sentenza di cassazione con rinvio.

1.Con il primo chiede in sostanza la revisione del principio di diritto già fissato da questa Corte con l’ordinanza n. 22976/2016 che ha portato alla cassazione della sentenza n. 49/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Come già riferito, questa Corte aveva posto, con la ordinanza n. 22976/2016, un principio di diritto di chiarissima lettura e riassumibile nel seguente enunciato: l’indennità di avviamento commerciale è dovuta al conduttore perchè la cessazione del rapporto di locazione non è stata conseguenza del recesso del medesimo ma dovuta alla volontà del locatore di ottenere la cessazione del rapporto, o di subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche. Il principio, correttamente applicato dalla Corte d’Appello, non può essere rimesso in discussione in questa sede, sicchè il primo motivo è palesemente inammissibile.

2. Con il secondo motivo censura la sentenza per non aver rilevato un vizio nel munus di uno dei difensori del C. nel giudizio di cassazione – avvocato Massimo Spagnuolo – che sarebbe stato privo dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori.

3. Con il terzo motivo si duole che la sentenza non abbia ravvisato che anche il secondo legale patrocinante in cassazione per il C. – avv. Francesco Orlando – non sarebbe stato iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti.

2-3 I motivi sono palesemente inammissibili perchè afferenti al giudizio di cassazione, e dunque non sindacabili in questa sede. Quanto al secondo motivo, già oggetto di censura in appello, la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione del L. relativa al vizio nel munus dell’avvocato Spagnuolo, sia perchè l’eccezione, in quanto relativa al precedente giudizio di legittimità era fuori dal perimetro del giudice del merito sia perchè essa, ove esaminabile, sarebbe stata comunque da rigettare in ragione dell’esistenza di un mandato disgiunto ai due legali. Quanto al terzo motivo è inammissibile perchè la questione, non introdotta tra i motivi di appello, è nuova.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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