Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7014 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Monti Paridi

48, presso lo studio dell’avvocato Marini Giuseppe che la rappresenta

e difende, unitamente all’avv.to Loris Tosi, giusta procura speciale

a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 39/31/06 della Commissione tributaria

regionale di Venezia, emessa e depositata il 20 novembre 2006, R.G.

404/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che si è riportato alla relazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che ha ritenuto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’infondatezza del secondo;

la contribuente M.A. ha impugnato un avviso di accertamento rideterminativo del reddito ai fini Irpef, Irap e Iva per gli anni 1999 e 2000 sulla base dei risultati della verifica fiscale effettuata presso il suo domicilio dalla Guardia di Finanza.

La ricorrente ha dedotto la fittizia intestazione in suo nome dell’impresa del padre dichiarandosi cosi estranea al maggior reddito accertatela C.T.P. ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

ricorre per cassazione con due motivi la M. deducendo: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento nei confronti del soggetto interposto anzichè nei confronti dell’interponente; b) nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda proposta dalla M. e cioè sulla richiesta di addebitare le sanzioni esclusivamente al padre;

ritenuto che;

contrariamente all’assunto della ricorrente, la C.T.R., sia pure con motivazione estremamente succinta, non ha ritenuto provata la interposizione fittizia cosi come non ha affatto ritenuto che le gravi violazioni della normativa tributaria contestate alla M. fossero ascrivibili in realtà esclusivamente al padre per essere stata la figlia indotta alle contestate infrazioni;

su tali presupposti il ricorso in entrambi i motivi non coglie la ratio decidendi finendo cosi per denunciare una violazione di legge e una omessa pronuncia inesistenti in luogo di censurare la motivazione sotto il profilo della sua completezza e congruità;

il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA