Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7014 del 17/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 14/07/2016, dep.17/03/2017),  n. 7014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23566-2012 proposto da:

L.C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

CURRAO;

– ricorrente –

contro

A.S., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

COMUNE RANDAZZO, c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MINGIARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 984/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato ROCCO AGOSTINO, con delega orale dell’Avvocato

Giovanni Nigro difensore dei controricorrenti, che ha chiesto

l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

per l’assorbimento del secondo e per il rigetto del terzo motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia è nata da decreto ingiuntivo per l’importo di circa 16 milioni di Lire concesso dal pretore di Bronte su istanza dell’ing. L.C.L. nei confronti del Comune di Randazzo, quale corrispettivo di compensi professionali relativi alla progettazione di un Piano Particolareggiato della zona Artigianale.

Parte opposta ha chiamato in causa in causa sei amministratori comunali del tempo, che non avevano previsto un adeguato impegno di spesa nella delibera di conferimento dell’incarico, determinando la nullità contrattuale eccepita dal comune.

Ha inoltre spiegato domanda ex art. 2041 c.c. contro il Comune convenuto. Il pretore con sentenza del 2001 ha accolto l’opposizione dell’ente locale, non sotto il profilo della nullità, ma rilevando che il pagamento del saldo era stato subordinato alla concessione di un finanziamento regionale, previsto dall’art. 12 del disciplinare di incarico, che non era stato erogato.

La Corte appello di Catania con sentenza 11 luglio 2011 ha dichiarato inammissibile l’appello nei confronti del Comune per tardività.

Lo ha rigettato nei confronti degli amministratori comunali.

La professionista ha proposto ricorso per cassazione, notificato I’ 8. 10. 2012; ha svolto 3 motivi.

Il Comune di Randazzo e i sei amminsitratori comunali hanno resistito con due distinti controricorsi.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., ma quella di parte ricorrente non può giovarle, in quanto pervenuta fuori termine, due giorni prima dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va respinta l’eccezione di “inammissibilità” del ricorso per difetto di procura speciale, questione posta dalla difesa del Comune per la mancanza nella procura, apposta nella prima pagina a margine del ricorso, di un chiaro riferimento, anche mediante la data, al ricorso per cassazione.

Va infatti confermato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Cass. 1205/15; 15692/2009).

Inoltre la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve: essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso; investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. Pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.

Nella specie, la procura apposta a margine del ricorso contiene elezione di domicilio in Roma, circostanza dalla quale si può evincere una chiara volontà della parte di proporre ricorso per cassazione. (Cass. 19560/06).

3) La Corte di appello ha rilevato che la sentenza di primo grado è stata depositata il 27 novembre 2001 e che l’11 gennaio 2003 scadeva il termine lungo per l’appello, proposto solo il 29 aprile 2003.

Ha notato che non giova alla appellante, oggi ricorrente, la sospensione dei termini processuali disposta dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4 “nel periodo compreso fra il 4.11.2002 e il 31.3.2003, giacchè questa sospensione avrebbe consentito soltanto di prolungare fino al 1 aprile il termine per l’impugnazione.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 4 D.L. citato, convertito dalla L. n. 286 del 2002.

Sostiene che, secondo corretti canoni di interpretazione normativa, il termine di legge è stato sospeso per il tempo compreso tra il 5 novembre 2002 e il 31 marzo successivo, cosicchè dopo questa data aveva ripreso a decorrere, venendo a scadenza nel giugno 2003.

Il Collegio ritiene infondata questa tesi, ancorchè parte ricorrente l’abbia supportata con richiami giurisprudenziali.

Come è stato già affermato in giurisprudenza: “La sospensione dei termini processuali e sostanziali nelle regioni Molise e Sicilia nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2002 ed il 31 marzo 2003, disposta dal D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002 (e prorogata al 30 giugno 2003, dal D.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279, art. 8), riguarda solo i termini in scadenza nel periodo suddetto, da intendersi prorogati “ex lege”, non rimanendo sospeso, invece, il decorso del tempo compreso nello stesso intervallo temporale.”(Cass. 11139/2010; 5720/2014).

In sostanza “i termini in scadenza” nel periodo suddetto sono da intendersi differiti “ex lege” al 31 marzo 2003, senza che si possa concordare con la loro disattivazione e nuova decorrenza dal 1 aprile 2003 (Cass. 12093/14; 14064/13).

Cass. n.10742/2015, conforme a tale orientamento, ha già smentito quello meno convincente, sostenuto dalla ricorrente, che contrasta con il tenore letterale della disposizione, la quale sancisce che i termini “sono sospesi fino al 31 marzo 2003”, espressione che allude al differimento di una scadenza che dovrebbe avvenire in quel lasso di tempo e non a una sospensione in senso tecnico.

4) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1354, 1358 e 1359 c.c. e vizi di motivazione.

La censura è rivolta contro l’assoluzione degli amministratori e muove dalla premessa che la deliberazione di incarico di progettazione era nulla di diritto ai sensi della L.R. n. 44 del 1991, art. 13 perchè “adottata in palese violazione delle regole contabili”, non essendo prevista la copertura finanziaria. Da ciò conseguirebbe la instaurazione del rapporto direttamente con gli amministratori comunali.

Secondo parte ricorrente, la clausola 12 del contratto, che condizionava il pagamento del professionista al conseguimento del finanziamento regionale sarebbe nulla, anche ai sensi degli artt. 1419 e 1354 c.c. perchè sottoposta a condizione impossibile ab origine. La nullità si propagherebbe all’intero contratto.

La nullità della clausola sospensiva per la sua originaria impossibilità a verificarsi non sarebbe stata esaminata dal giudice di appello.

Sotto ulteriore connesso profilo sussisterebbe la responsabilità degli amministratori perchè sarebbe irrilevante la loro decadenza dalla carica dopo soli 5 giorni dall’adozione della delibera, in quanto obbligati in forza di sostituzione contrattuale e colpevoli di non aver fatto nulla in ventidue anni per sollecitare il finanziamento regionale. La imputabilità del mancato avveramento della condizione agli amministratori comunali “committenti” (ricorso pag. 68) avrebbe inoltre comportato ex art. 1359 la loro responsabilità come conseguenza dell’avveramento della condizione sospensiva.

La complessa censura è infondata.

Essa presuppone immancabilmente che sia vero il primo passaggio: la nullità del contratto con l’ente per mancato finanziamento della spesa; solo in questo caso può infatti sorgere una ipotesi di contratto con gli amministratori comunali.

Tale eventualità è stata però esclusa, giacchè la inammissibilità dell’appello ha cagionato, come espressamente ha stabilito la sentenza impugnata (pag. 6), il passaggio in giudicato sul seguente punto, numerato come 2): “espresso rigetto della eccezione di nullità”, dedotta dal Comune a cagione della copertura finanziaria.

Dunque il contratto è stato giudicato valido sotto questo profilo e, sebbene la questione fosse stata sottoposta dal Comune, non vi è dubbio che la statuizione di validità del contratto sia intangibile e con essa sia venuto meno il presupposto che legittimava, come reazione alla eccepita invalidità (di qui la chiamata in causa, cfr ricorso pag. 22), la azione nei confronti degli amministratori.

Non vale quindi osservare che la eccezione in ordine alla nullità per originaria impossibilità della causa a verificarsi non è stata esaminata dal giudice di appello, giacchè la questione avrebbe potuto essere fatta valere contro il Comune, ente stipulante un contratto valido, ma non può essere coltivata contro gli amministratori, che non subentrano quali contraenti se non vi è nullità in forza della normativa sulla copertura finanziaria.

E nei confronti del Comune la questione della impossibilità della clausola (ed ogni altra) è preclusa dal passaggio in giudicato (per tardività dell’appello) della sentenza di primo grado che accoglieva l’opposizione ad ingiunzione.

5) Da quanto esposto, risulta privo di fondamento il terzo motivo.

Con esso, invocando gli artt. 2900 e 2041 c.c., l’ing. L. sostiene di voler surrogarsi agli amministratori nell’agire contro il Comune arricchitosi per l’opera di progettazione acquisita e utilizzata senza versare l’integrale corrispettivo pattuito.

Come è evidente, non sussiste il presupposto perchè gli amministratori agiscano ex art. 2041 c.c. contro il Comune: essi infatti non sono stati riconosciuti parte contrattuale, giacchè l’affidamento di incarico da parte dell’ente locale è stato riconosciuto valido.

Inoltre, poichè si tratta di domanda azionata dalla L. contro il Comune – ancorchè in via surrogatoria – la tardività dell’appello ne ha precluso comunque la percorribilità, come già rilevato dalla sentenza impugnata nella seconda parte del secondo capoverso di pag. 8.

Discende da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia, in favore del Comune resistente e degli amministratori, questi ultimi unitariamente difesisi.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dei resistenti delle spese di lite liquidate sia per il Comune che per gli altri intimati, questi ultimi congiuntamente, in Euro 2.500 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA