Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7014 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7014 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 13608-2014 proposto da:
SQUARCIONE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SISTINA 125, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LIZZARI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DI
LOTTI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente nonchè contro
COMUNE DI ROMA ROMA CAPITALE;
– intimato avverso la sentenza n. 682/2014 del TRIBUNALE di ROMA del
04/12/2013, depositata il 13/01/2014;

Data pubblicazione: 11/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato MARCO DI LOTTI, difensore del ricorrente, che
insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede l’eventuale termine per il

deposito della raccomandata A/R della notifica del ricorso.

Ric. 2014 n. 13608 sez. M2 ud. 1742-2015
-2-

FATTO E DIRITTO
Maria Squarcione propone ricorso per cassazione contro il Comune di Roma- Roma
Capitale , che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di
Roma 9.12.2013 che ha respinto il suo appello in ordine alle spese ed accolto
l’incidentale del Comune sul rilievo che la notifica del verbale era avvenuta ai sensi

il mancato invio della raccomandata di avviso della notifica al destinatario.
La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 139 cpc perché il mancato invio della
raccomandata inficia il procedimento notificatorio e non risultano compiute tutte le
formalità; 2) violazione dell’art. 92 cpc, del tariffario forense, dell’art. 36 Cost e
mancata motivazione sulla liquidazione delle spese; 3) violazione dell’art. 91 cpc,
del tariffario forense ed omessa pronunzia in ordine alla liquidazione delle spese
generali.
Alla pubblica udienza il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso
chiedendo l’eventuale termine per il deposito della ricevuta di ritorno del ricorso ma
la richiesta non può essere accolta in quanto detta ricevuta andava prodotta prima
della relazione o quanto meno andava documentata l’avvenuta richiesta di un
duplicato.
Sul punto cfr. S.U. n 627/2008.
E’ preliminare, pertanto, il rilievo che il ricorso è inammissibile.
Esso è stato notificato , ai sensi dell’art. 149 cp.e., a mezzo del servizio postale.
L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non
risulta però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella
cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369
c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso
dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera

dell’art. 139 cpc nel rispetto di tutte le formalità mentre costituiva mera irregolarità

della controparte.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato
l’illegittimità del combinato disposto dell’ art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3 della
legge 20 novembre 1982 n.. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in
cui prevede che la notificazione si perfeziona’ per il notificante, alla data di ricezione

all’ufficiale giudiziario”.
La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in
motivazione che “resta naturalmente per il destinatario, il principio del
perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata
dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di
qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”; di conseguenza, solo il
deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il
perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la
conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura
vocativo in ius del destinatario dell’atto.
Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interrutivi ad essa
connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si
perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento
prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo
documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e
l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per
cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera

dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto

nullità ma l’inesistenza dell’atto ( della quale, pertanto, non può essere disposta la
rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in
quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche
se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05,
4900/04).

che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente
alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa che, nella specie si verta in
ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione , dal momento che , da un
lato, la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di
ricevimento e, dall’altro, il principio, pure di rango costituzionale, della
ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme
processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese,
attesa la mancata costituzione di controparte in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto della sussistenza dei
presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 17 dicembre 2015.
Il consigliere estensore

il Presidente

In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte

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