Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7014 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.7014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10491-2018 proposto da:

F.F., P.E., F.FLAMINI O.O., in proprio e

quali eredi di F.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

D.E.F.L., D’.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 737/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. P.E., F.F., F.F.O. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia che riformando la pronuncia del Tribunale di Spoleto – che aveva ritenuto vincolante la sentenza di patteggiamento, pronunciata per lo stesso fatto in sede penale, dichiarando l’esclusiva responsabilità dell’imputato anche in sede civile – aveva riconosciuto, in relazione al sinistro stradale a causa del quale era deceduto il congiunto F.D., la responsabilità solo concorrente, ex art. 2054 c.c., del responsabile F.D.E.L., disponendo in ragione di ciò che la somma pagata dalla Groupama Spa, in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedente quanto dovuto fosse da loro restituita.

2. Ha resistito la compagnia di assicurazione con controricorso e memoria.

3. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 444 c.p.p., artt. 2967 e 2054 c.c. e art. 116 c.p.c..

1.1. Richiama il principio affermato da Cass. SUU 17289/2006 secondo il quale “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova” ed assume che la Corte territoriale lo aveva erroneamente contraddetto visto che non aveva ritenuto sufficiente la sentenza di patteggiamento pronunciata a carico del responsabile civile ed aveva fondato il proprio giudizio su altri elementi di prova raccolti che aveva considerato prevalenti ed idonei a superare la statuizione pronunciata in sede penale.

1.2. Il motivo è infondato.

La pronuncia richiamata nella censura proposta, invero risalente, risulta infatti superata da successivi arresti che ne hanno attenuato la portata, non disconoscendo la rilevanza dell’ammissione di responsabilità dell’imputato insita nelle ipotesi di condanna per “patteggiamento”, ma valorizzando il potere – dovere del giudice civile di considerarlo come un elemento indiziario che consente, comunque, di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione.

1.3. E’ stato, infatti, ritenuto che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l’onere della prova, ma costituisca un semplice “elemento di convincimento”, apprezzabile dal giudice unitamente ad altri elementi di prova.

1.3.1. In particolare, questa Corte ha chiarito che “poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza” (cfr Cass. 26250/2011 preceduta, nello stesso senso, da Cass. 10847/2007; Cass. 3626/2004; Cass. 6863/2003).

1.3.2. Va tuttavia precisato che, in seno a tale orientamento, si rinvengono decisioni che, pur qualificando formalmente la sentenza di patteggiamento un “mero indizio”, lo ritengono poi così rilevante da giungere ad affermare che “il giudice non può disattenderlo senza motivare” (cfr. Cass. 26263/2011; Cass. 23906/2007).

1.4. Un ulteriore canale interpretativo, infine, ritiene che la lettera dell’art. 444 c.p.p. e art. 445 c.p.p., comma 1 sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell’interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento costituisca una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. (cfr. ex multis Cass. 8421/2011; Cass. 27835/2017).

1.5. E’ stato, infine, affermato in termini di equilibrata e condivisibile evoluzione interpretativa che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo nè di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)” (cfr. Cass. 20170/2018).

2. Il Collegio condivide tale ultimo orientamento con il quale, oltretutto, la ripartizione degli oneri probatori risulta declinata in linea con i più recenti arresti pronunciati in ordine al rapporto fra giudizio penale e giudizio civile nella materia risarcitoria (cfr. Cass. 25918/2019; Cass. 30311/2019).

2.1. Il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto evidenziando che il termine “tamponamento”, utilizzato nel verbale di accertamento dei Carabinieri intervenuti sul luogo dei fatti, non corrispondeva alla descrizione del sinistro, contrastando con le parti danneggiate dei mezzi in esso coinvolti, hanno ritenuto legittimamente di espletare una consulenza tecnica d’ufficio diretta a ricostruire, sulla base delle evidenze processuali, l’esatta dinamica dell’incidente ed un accertamento delle responsabilità aderente alla più attendibile ricostruzione di quanto accaduto; ed ha motivato esaustivamente in relazione agli esiti di essa che consentivano di superare un’attribuzione di totale responsabilità come conseguenza automatica del patteggiamento, non consentita per ciò che è stato sinora affermato, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

2.2. In tal modo la Corte territoriale, applicando l’art. 2054 c.c., comma 2 ed il conseguente principio di concorsualità di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, si è pienamente attenuta alle indicazioni provenienti dagli arresti sopra richiamati, attraverso una motivazione congrua e logica.

2.3. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato e devono ribadirsi i seguente principi di diritto: (a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l’onere della prova; (b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c..

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 116,141,142,143 e 145 C.d.S..

3.1.Contestano la valutazione delle prove in relazione alle norme dedotte assumendo che la motivazione era illogica rispetto alla dinamica dei fatti accertata proprio in riferimento ad una ripartizione concorrente di responsabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. La censura, infatti, postula una rivalutazione di merito delle emergenze processuali esausivamente esaminate dalla Corte territoriale con un percorso argomentativo immune da possibili rilievi (cfr. pag. 5,6,7,8): al riguardo si richiamano le argomentazioni sviluppate sul precedente motivo, specificando che la doglianza maschera la richiesta di un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 13721/2018).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. L’esito oscillante dei gradi di merito, rendono opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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