Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7014 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 03/03/2022), n.7014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9837/2019 proposto da:

I.I., domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato

Cristiano Guida, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio

Antonelli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA emesso il 4/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.I., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1)

della violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), per aver il decidente omesso di pronunciarsi sulla domanda intesa all’annullamento del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale in violazione degli obblighi motivazionali ed istruttori; 2) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate in forza delle informazioni tratte, riguardo alla situazione interna del paese di provenienza, dal rapporto EASO del 2018, quantunque i contenuti di esso, se letti con attenzione, ne smentiscano l’assunto; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria ancorché il citato rapporto EASO evidenziasse una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza e da insufficiente rispetto dei diritti umani.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è infondato poiché, fermo in linea di principio che le nullità che in ipotesi inficiano il provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento avendo tale procedimento ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e dovendo per questo pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso (Cass., Sez. I, 27/06/2019, n. 17318; Cass., Sez. VI-I, 3/09/2014, n. 18632; Cass., Sez. VI-I, 9/12/2011, n. 26480), la lamentata violazione non sussiste posto che il Tribunale pronunciando comunque sulla domanda l’ha espressamente disattesa (“la decisione della Commissione territoriale è a parere di questo Tribunale corretta e deve essere confermata”), di modo che nessun vizio di omessa pronuncia è imputabile al decreto oggetto di impugnazione.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura, sono doppiamente inammissibili poiché, da un lato, omettono di confrontarsi con le ragioni della decisione, vero che il Tribunale in coerenza con la cornice di diritto sottesa all’iniziativa del ricorrente, che aveva reiterato la domanda di riconoscimento a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), dopo che una precedente istanza nello stesso senso era stata rigettata dalla Commissione competente, ha dato atto, una volta escluso la sussistenza di elementi di novità riguardo al paese di origine, che “né nel ricorso si allegano nuove e diverse circostanze individuali del richiedente”, con ciò volendo significare che rispetto al quadro istruttorio emerso nella fase precedente non erano riconoscibili in rapporto alla persona del richiedente mutamenti tali da consentire come scrive lo stesso decidente di valutare nel merito la domanda; dall’altro, nell’insistere per una diversa lettura delle informazioni risultanti dal rapporto EASO, sollecitano una rimeditazione in fatto del giudizio negativo esternato dal decidente che non può trovare seguito alcuno in questa sede.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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