Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7013 del 25/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7013 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

CL): cr,

sul ricorso 21567-2012 proposto da:

‘-

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore di Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del proprio
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 25/03/2014

DE BERNARDO ROSALINA;

– intimata avverso la sentenza n. 2607/2011 del TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE del 14.6.2011, depositata il 13/09/2011;

12/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza depositata
in data 13 settembre 2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di S.M.C.V.,
che aveva accolto la domanda di Rosalina De Bernardo, intesa ad
ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di
inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica
corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di
bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione s.p.a. che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
Ric. 2012 n. 21567 sez. M3 – ud. 12-03-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)

produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4, della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4, della
deliberazione citata potesse essere ricondotta all’ambito del citato art.
2, comma 12, lett. h), legge n. 481 del 1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12, lettera h, della legge n. 481 del 1995 in relazione
all’art. 1196 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione, onde sostenere che la tariffa, vale a dire il costo che
l’utente paga per la fornitura dell’energia elettrica, rientra fra le materie
del citato art. 12, lett. h, in quanto è il corrispettivo dell’erogazione
dell’energia, laddove le spese per il pagamento della bolletta non hanno
nulla a che fare con il pagamento del servizio. Pertanto, contrariamente
a quanto sostenuto dal Tribunale, che avrebbe confuso le due
obbligazioni, l’AEEH ha potestà sull’obbligazione principale (tariffa),
ma non su quella accessoria (spese per il pagamento). Sul punto
sarebbe difettosa anche la motivazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale
avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit..

Ric. 2012 n. 21567 sez. M3 – ud. 12-03-2014
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di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di

Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
inidoneità dell’art. 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.

correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
2. I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4, della citata deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
Ric. 2012 n. 21567 sez. M3 – ud. 12-03-2014
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Con il sesto motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito e

e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la

consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
Ric. 2012 n. 21567 sez. M3 – ud. 12-03-2014
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deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e

integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e

La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda vada
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza
impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda della parte
intimata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte
intimata alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in € 600,00 (di cui € 400,00 per compenso ed €
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma, 12 marzo 2014.
Il Presidente

la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.

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