Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7013 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.A. e M.C., elettivamente domiciliati in

Roma, via, presso lo studio dell’avvocato che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 41/09/06 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 22 maggio 2006, depositata il 23

ottobre 2006, R.G. 2257/05;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che si è riportato alla relazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che ha ritenuto il ricorso inconferente rispetto alla ratio decidendi della C.T.R.;

i signori M.C. e B.A. hanno impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria aveva proceduto alla determinazione sintetica del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 per l’anno 1996 a carico della M. e aveva negato al coniuge B.A. la detrazione per il coniuge a carico. L’accertamento relativo alla M. derivava dalle indagini sulla s.a.s. Pollicino di cui la contribuente era socia ed era stato effettuato mediante l’utilizzazione degli indici e coefficienti di cui ai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 e D.M. 29 aprile 1999;

la C.T.P. di Pisa ha ritenuto infondato il ricorso all’accertamento sintetico senza alcuna prova relativa alla fonte del reddito occulto presunto dall’amministrazione finanziaria;

la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado richiamando, sul tema dell’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 297/2004;

ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con unico motivo inteso a dimostrare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 da parte della sentenza della C.T.R. che, “a fronte di una messe cosi rilevante di elementi addotti a comprova della capacità contributiva celata dai contribuenti, ha ritenuto l’Ufficio onerato di ulteriore prova, senza considerare il verace funzionamento del meccanismo della prova presuntiva postulato proprio dalla tipologia di accertamento di cui al prefato art. 38, commi 4 e 6 i quali onerano, al contrario di quanto affermato dalla C.T.R., della prova contraria il contribuente, attraverso la dimostrazione unicamente di quegli specifici fatti contrapposti di cui al comma 6, che è completamente mancata nella fattispecie”;

ritenuto che:

appare pienamente condivisibile la relazione laddove afferma che contrariamente all’assunto della ricorrente che fonda il suo ricorso sulla pretesa inversione dell’onere della prova operata dalla C.T.R. quanto al maggior reddito risultante dal redditometro, la decisione impugnata ha ritenuto non provato non il maggior reddito derivante dall’applicazione del redditometro ma la sussistenza dei presupposti di fatto per l’adozione dell’accertamento sintetico;

conseguentemente il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, perchè non coglie la ratio decidendo. della sentenza impugnata e perchè la contestazione della decisione sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del redditometro andava fatto deducendo un vizio della motivazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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