Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7013 del 17/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/03/2017, (ud. 14/07/2016, dep.17/03/2017),  n. 7013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26383/2012 proposto da:

R. COSTRUZIONI S.n.c. di R.S. & FIGLI p.iva

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII 474, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ARIZZI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO

D’URSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SALVADORE,

FERDINANDO AMATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 515/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è comparso l’Avvocato DOMENICO ARIZZI, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sono comparsi gli Avvocati ANTONIO SALVADORE e FERDINANDO AMATA,

difensori del controricorrente, che hanno chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorso concerne l’esito di due cause relative a parcella professionale dell’architetto M.P., riunite davanti al Tribunale di Messina e decise in favore del professionista dalla locale Corte di appello con sentenza 25/7/2012, notificata in data 27 settembre 2012, confermativa di quella del Tribunale.

La prima causa è stata instaurata il 2 maggio 1990 dalla R. Costruzioni snc per far accertare i danni da essa subiti a causa di errori del professionista nella redazione di un progetto di lottizzazione per la costruzione di fabbricati in (OMISSIS) e per l’accertamento negativo di obbligo di remunerare l’architetto.

La seconda nasce da ricorso per decreto ingiuntivo richiesto da quest’ultimo il 19 aprile 1990 e opposto da R. con citazione del 2 giugno 1990.

La società soccombente ha svolto due motivi di ricorso per cassazione, che sono resistiti da controricorso.

Le parti hanno depositato memoria e vi è stata sostituzione dei difensori dell’intimato, previo deposito di regolare procura speciale notarile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso espone più profili che, sebbene in rubrica denuncino, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112, 115, 116 e 274 c.p.., si risolvono sostanzialmente nella indicazione di vizi di motivazione o processuali (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4).

La prima doglianza espone che il Tribunale e la Corte avrebbero utilizzato indebitamente le prove acquisite nella causa promossa con l’ingiunzione in quella volta al risarcimento del danno.

La censura, prima ancora che infondata perchè non trattasi di riunione per mera opportunità ma di contrapposte domande sul medesimo oggetto, risulta inammissibile perchè nuova (Cass. 7981/07; 17041/13). Essa infatti non risulta esposta in appello, sebbene, a detta dello stesso ricorrente, l’errore processuale sia stato commesso già dal primo giudice.

Non solo tuttavia non se ne trova riscontro nella sentenza impugnata, ma neppure nel secondo motivo di appello, riportato in ricorso a pagg. 24-25, ancorchè parte ricorrente deduca che la censura riproduce detto motivo (ricorso pag. 48).

2.1) In realtà proprio nel presentare il motivo, parte ricorrente espone tutt’altra questione: lamenta che il Tribunale non avesse ammesso e neppure respinto le prove testimoniali; che la Corte di appello le abbia respinte ingiustificatamente, perchè si trattava di prove non generiche; che la Corte di appello ha fatto affidamento sulla consulenza tecnica dandole carattere preminente sulla prova fornita da parte attrice.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte di appello ha infatti analizzato attentamente sia l’idoneità della consulenza tecnica a fornire utili dati di fatto (consulenza percipiente) relativi alla opera di progettazione, sia la congruità delle valutazioni espresse in ordine all’esame della parcella. Ha chiarito che vi è stata integrazione con successiva relazione; ha più volte evidenziato la genericità delle critiche mosse dall’appellante, tanto con riguardo alle asserite differenze tra i il progetto in variante M. e quello redatto dal professionista subentratogli, quanto con riferimento alla congruità della parcella.

Nè è meritevole di consenso la lamentela legata alla mancata ammissione delle prove testimoniali.

Su di esse la Corte si è espressa, con apprezzamento di merito che è incensurabile, poichè logico e motivato, spiegando che i capi di prova relativi alla tempistica nel deposito dei progetti e alla rilevanza di un’azione penale che aveva rallentato le opere erano resi superflui dalla motivazione di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della sentenza di appello.

In essi si trova uno scrutinio puntuale delle date di deposito dei progetti e una valutazione, qui insindacabile, della irrilevanza (ai fini di responsabilità risarcitoria) del modestissimo ritardo ipoteticamente imputabile al professionista.

Vi si trova anche l’affermazione della mancanza di prova quanto alla circostanza che dalle difformità tra progetto presentato al Comune e progetto presentato al Genio civile sia scaturito un ritardo, circostanza smentita anche dal fatto che comunque i lavori iniziarono, come accertato dai Vigili Urbani (sentenza pag. 7).

A quest’ultima circostanza, verificatasi quando il M. era stato già “esonerato dalla direzione dei lavori”, la Corte di appello fa risalire anche (par. 3.2) le vicissitudini processuali in cui la ricorrente incorse, così da rendere superfluo un altro capo di prova.

Ineccepibile è poi il motivato rimprovero di genericità della formulazione dei restanti due capi di prova orale.

3) Anche il secondo motivo di ricorso va senz’altro respinto.

Parte ricorrente si duole, tra l’altro, del fatto che le violazioni addebitate al professionista siano state riconosciute di scarso rilievo; che non siano state compiutamente valutate, omettendo la pronuncia; che la Corte non abbia considerato legittimo il recesso della committente.

Il motivo va rigettato perchè si risolve nella richiesta alla Corte di una nuova valutazione di merito, che non le è consentita; ciò vale in particolare per la asserita cattiva qualità della progettazione, che avrebbe reso necessaria la modifica del progetto, questione questa affrontata e decisa dalla Corte con il rilevare, tra l’altro che non era stato indicato in appello neppure l’insieme delle differenze tra i due progetti, nè la ragione stessa della variante redatta dal nuovo progettista, cosicchè è apodittico, in assenza di congrua censura in appello, pretendere che sia la Corte di Cassazione a stabilirne esistenza e addebitabilità a titolo di colpevole inadempimento.

Restano quindi prive di peso le argomentazioni svolte per illustrare suggestivamente condotte asseritamente colpose, su cui non v’è stato accertamento alcuno in tal senso ed anzi smentite dagli accertamenti eseguiti in istruttoria di merito.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA