Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7013 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7013 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 9921-2014 proposto da:
CODRINO ANDREA, elettivamente domiciliato presso la CORTE
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e
difeso dall’Avvocato GIOVANNI CODRINO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 11/04/2016

- con troricotren te avverso la sentenza n. 3158/2013 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

CORRENTI;

Ric. 2014 n. 09921 sez. M2 – ud. 17-12-2015
-2-

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Andrea Codrino propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la
prefettura di Brescia, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale
di Brescia che ha rigettato l’appello alla sentenza del GP di Montichiari n. 209/2011,
a sua volta reiettiva della opposizione a verbale per violazione dell’art. 142/8 cds,

territoriale ed alla prova in forza della documentazione fotografica ed alla preventiva
segnalazione del controllo automatico di velocità su un tratto di autostrada,
confermata dal teste Petragna, agente di p.s.
11 ricorso si articola nella denunzia di plurime violazioni.
In particolare si denunziano 1) nullità della sentenza per omessa pronunzia e
violazione dell’art. 2700 cc perché il verbale redatto 1’8.3.2011 attesta fatti avvenuti
il 26.2.2011; 1.2 assenza di verifica periodica . 2) le stesse violazioni di cui al n.1 in
relazione alla deposizione del teste; 2.2) violazione dell’art. 116 cpc in ordine alla
preventiva segnalazione sotto vari profili. 2.3) violazione dell’art. 115 cpc in
relazione alla segnalazione sui controlli nel tratto stradale dì riferimento; 2.4)
violazione dell’art. 116 cpc in ordine alla valutazione delle fotografie.
Con la memoria il ricorrente lamenta la mancata notifica del controricorso tramite
pec indicata in ricorso od al fax o domicilio eletto in Novara.
Si dà atto, al riguardo, che la notifica è irritualmente avvenuta presso la cancelleria
della Corte di Cassazione non essendo più obbligatoria l’elezione di domicilio in
Roma.
Preliminare è la verifica dell’incidenza della questione di legittimità costituzionale
sulla taratura periodica sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17766/2014 del
7.8.2014, in ordine all’art. 45 del d.lgs n. 285/1992 in relazione all’art. 3 Cost. nella
parte in cui non prevede la verifica periodica di funzionalità e taratura delle

ritenendo corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla competenza

apparecchiature, accolta dalla Corte costituzionale con la relativa declaratoria di
incostituzionalità con sentenza n.113/2015,
La questione in sede di legittimità è stata proposta al punto 1.2 sotto il profilo della
omessa pronunzia ma già in sede di opposizione, come riportato al punto 9 della
premessa in fatto del ricorso, si era dedotta la mancata prova della verifica periodica

La sentenza impugnata ha rilevato che la presenza di idonea e preventiva
segnalazione del controllo automatico di velocità sul tratto di autostrada in questione
era stata confermata dal teste Petragna, agente di polizia stradale che aveva redatto il
verbale e che l’omessa motivazione del GP circa la modalità di funzionamento del
sistema automatico di controllo poteva essere ovviata col rilievo che il verbale
indicava i dati della distanza percorsa e del tempo di percorrenza riferiti ad una
velocità media e non istantanea mentre l’agente aceertatore aveva attestato la
corretta installazione ed il perfetto funzionamento dell’apparecchio e non era
contestato che fosse omologato a norma di legge.
Il primo motivo, conseguentemente, va accolto sotto entrambi i profili prospettati,
con assorbimento degli altri.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri,
cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato,
anche per spese.
Roma 17 dicembre 2015.
Il consigf re estensore

il Presidente
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di funzionalità dell’apparecchiatura SICVE, censura riproposta in appello.

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